22 luglio 2014 |
Rivista italiana di diritto e procedura penale n. 2/2014
Abstract dei contributi
Con l'autorizzazione dell'Editore Giuffrè, che ringraziamo, anticipiamo di seguito gli abstract dei lavori presenti nel n. 2/2014 della Rivista italiana di diritto e procedura penale, in corso di pubblicazione (l'uscita del fascicolo è prevista per la fine del mese di luglio/primi di agosto). Siamo certi di rendere così un utile servizio ai nostri lettori e, in particolare, alla comunità scientifica dei penalisti e processualpenalisti, italiani e non, per i quali la "Rivista italiana" rappresenta da sempre un imprescindibile punto di riferimento. (La versione in lingua inglese degli abstract è raggiungibile dalla colonna sulla destra dello schermo).
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SPECIALE - II Convegno dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale ("Economia e diritto penale nel tempo della crisi". Palermo, 15/16 novembre 2013).
Vietti M., Intervento introduttivo - Crisi economica e diritto penale (pp. 561 s.)
Le modificazioni intervenute nella realtà sociale, accentuate dalla crisi economica, hanno contribuito a mettere in luce le insufficienze della legge penale e ad innescare l'attivismo giudiziario e significative trasformazioni negli stessi assetti democratici. Di fronte a un quadro siffatto, l'unica terapia non può che essere una sincera autocritica da parte di tutti. In particolare, urge che la politica torni a fare il proprio mestiere: cioè la legge. Il corretto funzionamento del sistema istituzionale è condizione imprescindibile per uscire dalla crisi, senza poter fare affidamento esclusivo sullo strumento penale.
Signorini L.F., Attività di vigilanza e giurisdizione penale (pp. 566 s.)
Il legame tra qualità delle istituzioni e possibilità di crescita dei paesi è ampiamente riconosciuto: la legalità è una componente essenziale dell'assetto istituzionale. Il rispetto della legalità nell'attività finanziaria è un presupposto della sana e prudente gestione delle istituzioni finanziarie. A loro volta, intermediari sani e prudenti costituiscono una barriera alla penetrazione criminale nell'economia legale. La Banca d'Italia svolge ruoli diversi nelle diverse ipotesi di reato, a seconda delle specifiche competenze attribuitele dalla legge, nonché degli effetti dei reati sull'effettivo esercizio della vigilanza o sulla sana e prudente gestione degli intermediari. La collaborazione tra Banca d'Italia e Autorità giudiziaria è intensa ed è alimentata non solo dalla denuncia da parte della Vigilanza dei fatti di possibile rilevanza penale, ma anche dalle radicate prassi di scambi informativi. Tale modus operandi continuerà a essere uno snodo centrale per la tutela della legalità anche a seguito dell'entrata in vigore del Sistema unico di vigilanza bancaria.
Alessandri A., Evoluzioni e prospettive del diritto penale economico (pp. 582 s.)
La crisi che ha scosso l'economia mondiale esige un ripensamento anche della regolamentazione penalistica dell'attività d'impresa. Dopo aver tratteggiato i passaggi cruciali della crisi, sono sinteticamente passati in rassegna i momenti di evoluzione normativa più rilevanti nell'esperienza italiana, riscontrando l'assenza di una politica criminale consapevole e razionale, almeno negli ultimi trent'anni. Sono quindi esaminati alcuni temi rilevanti (reati societari, abusi di mercato, reati tributari, responsabilità delle persone giuridiche, bancarotta e responsabilità degli amministratori), per osservare che gran parte dei nuovi problemi sono stati affrontati, in chiave estensiva, dalla giurisprudenza, nell'assenza di un costruttivo e armonico intervento legislativo.
Rossi N., L'esperienza giurisprudenziale del diritto penale economico nel tempo della crisi (pp. 627 s.)
La relazione affronta due tematiche centrali del moderno diritto penale dell'economia: le trasformazioni della bancarotta ed il rilievo assunto dalla tutela penale del mercato. In un numero crescente di casi, la bancarotta non è più l'ultima convulsione dell'impresa fallita ma l'anello di una catena che contempla il fallimento programmato di una impresa, svuotata degli asset, caricata di debiti tributari e previdenziali, e destinata, grazie a manovre artificiose, a rinascere sotto nuove spoglie nelle mani dello stesso imprenditore. La metamorfosi si verifica in un contesto normativo contraddittorio perché, mentre la normativa civilistica considera il fallimento come la soluzione estrema della crisi di impresa, moltiplicando gli strumenti di salvataggio, le norme penali continuano ad imporre al pubblico ministero iniziative tempestive a tutela dei creditori. Di qui spinosi dilemmi da risolvere mettendo in campo intelligenza istituzionale e meditate valutazioni di natura economica. A queste stesse risorse occorre far ricorso nell'affrontare le tematiche della regolamentazione del mercato nel cui ambito il magistrato penale deve operare come controllore di ultima istanza, anche grazie ad una effettiva specializzazione.
Seminara S., Lo statuto penale dell'impresa societaria tra presente e futuro (pp. 644 s.)
Il lavoro ha ad oggetto la vigente disciplina dei reati societari, caratterizzata da una particolare mitezza sul piano sanzionatorio che contraddice la severità delle pene previste per i reati finanziari e fallimentari. In particolare, vengono esaminati i reati posti a tutela della trasparenza societaria, quelli fondati su abusi degli amministratori, quelli dedicati alla tutela del capitale sociale e infine il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza. Al termine di questa indagine segue un breve confronto con i sistemi francese, tedesco e spagnolo. Infine vengono presi in esame i progetti di riforma presentati in Parlamento nel corso della legislatura.
Sgubbi F., Crisi d'impresa, procedure di salvataggio e reati fallimentari (pp. 665 s.)
La mancanza di una disciplina organica della crisi d'impresa lascia il penalista privo di criteri con i quali orientarsi. A cominciare, addirittura, dalla stessa identificazione dell'esatta nozione di "crisi". Opportuno risulta, allora, passare in rassegna i termini del contrasto tra profili privatistici e profili pubblicistici della disciplina, nonché tra istanze conservative e di salvaguardia della continuità d'impresa e, all'opposto, la previsione di nuove sanzioni.
Severino P., Sicurezza dei mercati finanziari: interessi tutelati e strumenti di tutela (pp. 672 s.)
Il ricorso al diritto penale come strumento di tutela dei mercati finanziari si prospetta da sempre problematico sia sotto il profilo dell'esatta individuazione dei beni giuridici protetti sia avuto riguardo alle tecniche e modalità di tutela. Il lavoro si propone per l'appunto di analizzare il tema della 'sicurezza dei mercati finanziari' da questo specifico angolo visuale. Nella prima parte di inquadramento generale si mette in risalto come l'intervento penale in materia miri essenzialmente a sanzionare l'inosservanza delle 'regole del gioco'. Nella seconda parte l'analisi si indirizza più specificamente sul settore degli abusi di mercato, mettendo in risalto la centralità che la fiducia dei risparmiatori riveste nell'economia dei beni giuridici protetti dalle figure in esame. Il lavoro si conclude con alcune riflessioni in prospettiva de iure condendo circa le linee di politica criminale che dovrebbero ispirare l'azione del futuro legislatore in quest'ultimo ambito di disciplina.
Bricchetti R., Riciclaggio e autoriciclaggio (p. 684 s.)
L'applicazione in questi venti anni delle norme incriminatrici del riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e del reimpiego in attività economiche o finanziarie (art. 648-ter c.p.) dei proventi delle attività delittuose è stata deludente, scarsamente incisiva. Sempre più ascoltate sono oggi le voci favorevoli all'introduzione del reato di autoriciclaggio. In realtà una norma che reprime fatti di autoriciclaggio esiste: si tratta del delitto di "trasferimento fraudolento di valori" previsto dall'art. 12-quinquies, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992 n. 356. Non basta tuttavia. Serve una legge organica, un intervento intelligente e selettivo che eviti ricarichi punitivi irragionevoli, incontrollabili e rimessi di fatto alla discrezionalità del giudice. Un'autonoma previsione di autoriciclaggio dovrebbe attribuire centralità alla finalità dell'investimento dei proventi delittuosi in attività economiche o finanziarie, perseguire soltanto operazioni intrinsecamente fraudolente ed offensive della "concorrenza sleale" derivante dall'impiego di capitali illeciti ed escludere i comportamenti non speculativi o finalizzati soltanto al godimento dei proventi.
Ruggiero V., Corruzione e crimine organizzato (pp. 696 s.)
Esistono diverse definizioni di crimine organizzato, ognuna delle quali riflette la prospettiva culturale e poltica di chi la formula. Questo contributo ne elenca una serie prima di proporre una definizione che sembra favorire particolarmente l'analisi congiunta di crimine organizzato e corruzione. Dopo aver esaminato il nesso legalità-illegalità, l'A. osserva le peculiarità del caso italiano, facendo notare che, mentre il crimine organizzato contribuisce a diffondere la corruzione nel paese, la stessa corruzione, ampiamente diffusa in ambito sociale, economico e politico, favorisce il prosperare del crimine organizzato.
Visconti C., Strategie di contrasto dell'inquinamento criminale dell'economia: il nodo dei rapporti tra mafie e imprese (pp. 705 s.)
Nell'ambito del più generale tema dell'inquinamento criminale dell'economia, l'Autore affronta la specifica questione dei rapporti tra imprese e organizzazioni mafiose. Dopo un rapido esame delle recenti indagini empiriche di tipo socio-criminologico, che hanno messo in luce le complesse interazioni tra underworld criminale e upperworld economico che caratterizzano l'operare delle mafie non solo al Sud, ma anche nel resto dell'Italia, vengono analizzati gli strumenti di contrasto attualmente vigenti sul piano (para) penale come la responsabilità da reato degli enti, sul piano della prevenzione giurisdizionale, come il sequestro e la confisca anche senza condanna, sul piano della prevenzione amministrativa, come le interdittive prefettizie. L'Autore propone infine alcune riforme con l'obbiettivo di favorire in svariati modi il disinquinamento delle aziende infiltrate dalle mafie, così da ricorrere al sequestro e alla confisca solo nei casi più gravi.
Pignatone G., Dimensione patrimoniale della criminalità organizzata e strumenti sanzionatori (pp. 738 s.)
La relazione si sviluppa attorno a tre riflessioni. La prima riflessione riguarda l'accertamento dell'illecita provenienza quando oggetto della richiesta di confisca è un'attività imprenditoriale. La seconda riflessione concerne l'evoluzione della presenza economica anche fuori dalle regioni di origine. Oggi ci allontaniamo sempre più nel tempo e nello spazio dal nucleo mafioso di origine dei capitali. Così, sempre più spesso, si registra una situazione paradossale: i soggetti non pongono in essere, perché non più necessari, episodi apprezzabili, per numero e intensità, di violenza e intimidazione; dal punto di vista oggettivo è sempre più difficile dimostrare l'origine illecita di quel cespite o, peggio, di quell'attività imprenditoriale. Il terzo tema di riflessione riguarda infine la confisca di prevenzione dei beni, non solo nei confronti dei mafiosi, ma anche dei responsabili di qualsiasi tipo di reato che produca vantaggi patrimoniali, purché caratterizzato dal requisito della abitualità.
Foffani L., Economia e diritto penale nel tempo della crisi: una "nouvelle vague" dell'intervento giudiziario (pp. 754 s.)
Il lavoro tratta delle conseguenze della grande crisi finanziaria degli ultimi anni sull'intervento penale in materia economica, con particolare riferimento allo straordinario incremento (per quantità e qualità) delle pronunce giurisprudenziali (in Italia e negli altri paesi) e con brevi conclusioni sulle prospettive di riforma, con particolare riferimento alla disciplina delle false comunicazioni sociali.
DOTTRINA
Articoli
Mantovani F., Il principio di soggettività e il suo integrale recupero nei residui di responsabilità oggettiva, espressa ed occulta (pp. 767 s.)
Il principio di soggettività (dell'appartenenza anche psicologica del fatto all'autore) comprende due species: 1) il principio di soggettività-colpevolezza, riguardante i soli soggetti imputabili. E che impone di bandire dal diritto penale non solo i residui di responsabilità oggettiva espressa. Ma anche i coefficienti di responsabilità oggettiva occulta, annidantisi negli stessi elementi strutturali della colpevolezza (imputabilità, conoscenza o conoscibilità della legge penale, dolo e colpa, assenza di cause scusanti); 2) il principio di soggettività-pericolosità, che concerne i soggetti non imputabili, dovendo il fatto, per essere presupposto sintomatico di pericolosità dell'autore, essere attribuibile alle cause di esclusione dell'imputabilità. Attribuzione non sussistente nei casi di cause esterne, che escludono la riferibilità del fatto a tali cause, o di errore non patologico, ma normale.
Romano M., Dogmatica e politica criminale, oggi (pp. 783 s.)
Dopo una premessa sui rapporti tra dogmatica e politica del diritto, il lavoro analizza un importante saggio su "I rapporti tra dommatica e politica criminale" (1988), nel quale Franco Bricola sostiene che ciascuna delle categorie generali del reato deve essere costruita e interpretata nella prospettiva di politica criminale alimentata dalla Costituzione. Dinnanzi al vasto programma di politica criminale delineato da Bricola, l'autore si chiede se questo sarebbe possibile oggi. La risposta è che l'ampiezza delle opzioni a disposizione del legislatore, la molteplicità delle teorizzazioni dottrinali e la frantumazione delle forze politiche rendono sostanzialmente impossibile il coagularsi del consenso necessario per il rinnovamento profondo del nostro ordinamento penale. E' giusto che il giurista sia non solo un dogmatico ma anche un suggeritore del legislatore, ma il ruolo sempre crescente dei giudici, interni o internazionali, rende indispensabile ai nostri giorni, forse più che in passato, l'assiduo, scrupoloso controllo da parte della dottrina.
Ronco M., La dottrina del doppio effetto degli atti umani e la legittima difesa (pp. 799 s.)
L'istituto della legittima difesa, tradizionalmente imperniato sull'idea di scopo, è stato progressivamente collocato dalla dottrina penalistica del secolo scorso all'interno dello schema oggettivistico del "conflitto di interessi". L'Autore rimarca invece la centralità del momento soggettivo, che è oggi suggerita anche dalla consapevolezza che il dis-valore del reato sta soprattutto nella contrarietà della volontà anomica del soggetto al fine condiviso dalla ragione di ciascuno e costitutivo della ratio della legge. L'intrinseca giustizia dell'azione difensiva, che pure provoca un danno ai beni dell'aggressore, è ben spiegata dalla dottrina del doppio effetto degli atti umani elaborata da Tommaso d'Aquino, che distingue tra l'oggetto cui è diretta intenzionalmente la condotta e gli effetti non voluti che da essa conseguono. L'azione difensiva è dunque conforme al diritto, perché l'evento lesivo provocato all'aggressore è estraneo al fuoco dell'intenzione dell'agente.
Ceresa Gastaldo M., Riflessioni de iure condendo sulla durata massima della custodia cautelare (pp. 824 s.)
Nonostante le chiare indicazioni costituzionali e convenzionali, l'obbligo del legislatore di fissare termini inderogabili (e ragionevoli) di durata massima della custodia cautelare, oltre i quali l'imputato detenuto ha diritto di essere posto in libertà, risulta ancora oggi sostanzialmente eluso: una complessa serie di ingranaggi normativi rallenta il meccanismo della scarcerazione automatica sino a far coincidere il tempo della custodia con il tempo del processo, mentre nulla assicura che quest'ultimo sia condotto con la necessaria speditezza. Secondo l'A. è urgente un duplice intervento riformatore. Da un lato, occorre rivedere la disciplina della durata massima della custodia, eliminando tutte le ipotesi sospensive e interruttive dei termini, per assicurare inderogabilità ai limiti legali. Dall'altro, e soprattutto, si deve incidere sulle cadenze del processo: innanzitutto rivedendo i rapporti tra azione penale e azione cautelare, per assicurare tempestività all'obbligo di esercizio dell'azione penale; e quindi restituendo effettività, nel processo al detenuto, al principio di concentrazione del dibattimento.
Salcuni G.D., I "circuiti" ed i "cortocircuiti" nelle scelte dei modelli di tutela fra pubblico e privato: le qualifiche pubblicistiche e le posizioni di garanzia (pp. 844 s.)
L'indeterminatezza degli artt. 357, 358 c.p. crea difficoltà all'interprete nell'utilizzo di tali definizioni laddove vi è commistione fra pubblico e privato. La giurisprudenza tende ad ampliare la portata delle citate definizioni, ma tale soluzione non è rispettosa del principio di legalità. Il modello di tutela alternativo che si propone può offrire risultati in termini di effettività accettabili, grazie alla possibilità di applicare alle società miste il d.lgs 231/2001. Inoltre, tali società considerate private, sono soggette al fallimento e, di conseguenza, gli amministratori suscettibili di punizione per reati fallimentari. A seguito delle riforme del Testo Unico degli Enti locali e della legge anticorruzione, assumono, in alcuni casi, come ad esempio il controllo strategico- economico, una posizione di garanzia, ex art. 40, co. 2, c.p., in ordine a quei reati a tutela del patrimonio della P.A.
Casiraghi R., Azione civile e parità delle armi in materia probatoria (pp. 878 s.)
Lo scritto offre un'analisi di alcuni aspetti problematici derivanti dall'inserimento dell'azione civile nel processo penale e dal mantenimento di un vincolo (seppur attenuato) fra azione penale e azione civile. In particolare, l'A. affronta il tema della testimonianza della parte civile e, più in generale, dell'uso probatorio del sapere delle parti. Considerati i valori coinvolti (la parità delle armi fra le parti del processo penale, l'uguale trattamento delle parti in sede civile e in sede penale, le esigenze cognitive del processo penale che portano spesso a ritenere fondamentale il sapere della vittima, i canoni epistemologici che dovrebbero condurre a una netta distinzione fra quid probandum e quid probatum), sembra opportuna una rimeditazione del rapporto fra azione civile e azione penale, basata su una loro completa separazione.
Travaglia Cicirello T., Il rinvio dell'esecuzione della pena detentiva: scelta obbligata nell'attuale condizione del sistema penitenziario? (pp. 902 s.)
L'Italia attraversa, ormai da tempo, una grave emergenza connessa alla critica situazione delle carceri. La pena detentiva, a causa del sovraffollamento delle prigioni, sempre più spesso viene eseguita in condizioni degradanti e lesive della dignità del condannato. La Corte EDU ha imposto al nostro Stato un intervento tempestivo ma i tempi per l'adempimento stanno per scadere. Tuttavia, nell'attesa di un serio adeguamento del sistema sanzionatorio e penitenziario, una soluzione immediata e, verosimilmente, efficace al problema poteva essere individuata nel differimento dell'esecuzione della pena, così come auspicato dai giudici di sorveglianza e come già sperimentato in taluni sistemi stranieri (Francia, Germania, Stati Uniti), afflitti da seri livelli di sovrappopolazione carceraria. La Corte costituzionale, però, ha per il momento preferito non introdurre la possibilità di ricorrere allo strumento del rinvio, lasciando inalterate le attuali violazioni ai diritti umani fondamentali.
Mancano L., Riflessioni in tema di incandidabilità (pp. 937 s.)
Il 31 dicembre 2012 il governo italiano ha adottato il Decreto Legislativo 235/2012, che vieta la candidatura al Parlamento a chi abbia riportato determinate tipologie di condanne penali. L'Autore si interroga in primo luogo sulla natura della misura in questione; in secondo luogo, si sofferma sulle conseguenze derivanti dalla sopravvenienza di una condanna a mandato in corso. La conclusione è che, da un lato, l'istituto discusso abbia natura sostanzialmente penale; dall'altro, la pronuncia giudiziaria sfavorevole non determina automaticamente la rimozione dall'incarico.
Note a sentenza
Cupelli C., Riserva di legge e carenza di delega legislative nella tormentata vicenda dell'associazione militare con scope politici: i nuovi spazi di sindacabilità del vizio procedurale (pp. 977 s.)
La sentenza in commento, ponendo fine all'intricata vicenda normativa della fattispecie di associazione militare con scopi politici, fa emergere le fisiologiche criticità della normazione per delega legislativa in materia penale, offrendo al contempo - anche attraverso una lettura congiunta con la successiva sentenza n. 32 del 2014 - un'utile via d'uscita per attenuarle. Occorre cioè assicurare maggiori spazi di sindacabilità dei vizi procedurali degli atti aventi forza di legge, ridisegnando i confini di ammissibilità degli interventi in malam partem della Corte, sul presupposto che nel sanzionare il vizio in procedendo ad essere salvaguardata sia l'istanza garantista sottesa alla riserva di legge.
Piergallini C., Responsabilità dell'ente e pena patrimoniale: la Cassazione fa opera nomofilattica (pp. 999 s.)
La sentenza, che si annota, ha annullato, senza rinvio, l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Taranto aveva confermato il decreto di sequestro preventivo, a fini di confisca, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Taranto, a norma dell'art. 321, comma 2, c.p.p., nei confronti di alcune società del gruppo ILVA. L'Autore condivide la decisione dei giudici di legittimità, che ripristina la 'grammatica' penalistica in ordine alla ricostruzione di alcuni importanti istituti. In primo luogo, viene rimarcata l'istanza di rispetto dei principi fondamentali della legalità penale (di tassatività e di irretroattività): dapprima con riferimento alla necessità che la contestazione del reato-associativo, quale reato-presupposto della responsabilità amministrativa da reato dell'ente (a norma dell'art. 24-ter d. lgs. 231/2001), abbia ad oggetto, come reati-fine, esclusivamente delitti a loro volta presupposto della responsabilità dell'ente; successivamente, con riguardo alla necessità che il decreto di sequestro possa legittimamente colpire solo quelle condotte coperte, al momento della loro tenuta, dalla vigenza della fattispecie associativa e degli illeciti in materia ambientale nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità dell'ente. L'Autore si sofferma poi sul tema dei controversi rapporti tra "risparmio di spesa" e "profitto confiscabile", evidenziando, in linea con l'insegnamento della Corte di cassazione, che il profitto deve risolversi in un "ricavo introitato", che si materializza nell'eccedenza tra l'incremento patrimoniale effettivamente maturato e quello che si sarebbe ottenuto senza l'indebito risparmio di spesa.
COMMENTI E DIBATTITI
Bernardi A., Pensieri e ricordi di un dottorando di primo ciclo. In Margine alle "Giornate di studi penalistici per dottorandi" (Garda, 27-29 maggio 2014) (pp. 1013 s.)
A conclusione delle prime "Giornate di studi penalistici per dottorandi" svoltesi a Garda dal 27 al 29 maggio 2014, l'A. ripercorre - anche attraverso i suoi personali ricordi - l'evoluzione del dottorato in Italia, descrivendo gli stati d'animo e le aspettative di quanti si iscrivono al terzo ciclo di studi universitari. L'A. ricorda anche l'importanza del duplice, stretto rapporto che i dottorandi sono chiamati a instaurare coi propri docenti e coi propri colleghi di dottorato, sottolineando la complementarietà di questi legami così come il ruolo svolto, per il loro sviluppo, dai seminari interdottorali.
LEGGI E DOCUMENTI
Lettera di Papa Francesco ai partecipanti al XIX Congresso internazionale dell'Associazione internazionale di diritto penale e al III Congresso dell'associazione latinoamericana di diritto penale e criminologia (con un commento di L. Eusebi, "Un'asimmetria necessaria tra il delitto e la pena").
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Tra gli ulteriori contributi presenti nel fascicolo della Rivista, oltre alle rassegne di giurisprudenza costituzionale e di giustizia penale sovranazionale, si segnalano in particolare:
Bianchi M., Concorso di persone e reati accessori, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 169 (L. Staffler)
Chelo A., Le prime indagini sulla scena del crimine. Accertamenti e rilievi urgenti di polizia giudiziaria, Cedam, Padova, 2014, pp. 179 (F. Cassibba)
Civello G., La "colpa eventuale" nella società del rischio. Epistemologia dell'incertezza e "verità soggettiva" della colpa, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 350 (A. Galluccio)
Cupelli C., La responsabilità penale dello psichiatra. Sui rapporti tra obblighi impeditivi, consenso e regole cautelari, Napoli, Esi, 2013, pp. 216 (C. Paonessa)
Ferraioli M., Il ruolo di "garante" del giudice per le indagini preliminari, 4a ed., Cedam, Padova, 2014, pp. 192 (V. Meroni)
Gullo A., Diffamazione e legittimazione dell'intervento penale. Contributo a una riforma dei delitti contro l'onore, Aracne, Roma, 2013, pp. 232 (F. Viganò)
Helfer M., Il concorso di più persone nel reato. Problemi aperti del sistema unitario italiano, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 281 (L. Staffler)
Leotta C. D., Il genocidio nel diritto penale internazionale. Dagli scritti di Rafael Lemkin allo Statuto di Roma, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 432 (E. Maculan)
Manna A., Medicina difensiva e diritto penale. Tra legalità e tutela della salute, Pisa University Press, 2014, pp. 192 (P. Piras)
Masullo M.N., La connivenza. Uno studio sui confini con la complicità, Cedam, Padova, 2013, pp. 150 (G. Amarelli)
Piva D., Premesse ad un'indagine sull'"induzione" come forma di concorso e "condotta-evento" del reato, Jovene, Napoli, 2013, pp. 116 (D. Tarantino)
Salcuni G., L'europeizzazione del diritto penale: problemi e prospettive, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 567 (F. Bianco)
Summerer K., Causalità ed evitabilità. Formula della condicio sine qua non e rilevanza dei decorsi causali ipotetici nel diritto penale, ETS, Pisa, 2013, pp. 450 (S. Zirulia)
Tabasco G., Documenti illegali e procedura di distruzione dei dati personali illecitamente conseguiti, Cedam, Padova, 2013, pp. 148 (A. Remelli)