ISSN 2039-1676


30 settembre 2019

Duplice pronuncia delle Sezioni Unite sui limiti del ricorso per Cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta

Cass., Sez. Un., c.c. 26 settembre 2019, Pres. Carcano, Rel. Tardio, Ric. P.G. in proc. Melzani e Cass., Sez. Un., c.c. 26 settembre 2019, Pres. Carcano, Rel. Tardio, ric. Savin e altri (informazioni provvisorie)

 

ll servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 26 settembre 2019, le Sezioni unite hanno affrontato le seguenti questioni attinenti, entrambe, la previsione di cui all’art. 448 comma 2 bis c.p.p.

 

1. “Se, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile o meno, e, nel primo caso, in quali limiti, il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data soluzione affermativa, nei seguenti termini:

“È ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.”

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

La nostra Rivista ha già pubblicato l’ordinanza di rimessione (Cass., Sez. IV, ord. 16 maggio 2019 (dep. 27 maggio 2019), n. 22113, Pres. Fumu, rel. Cenci, ric. P.G. in proc. Melzani), con una nota di P. Corvi.

 

2. “Se, a seguito dell'introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., sia ammissibile o meno, nei confronti della sentenza di applicazione della pena, il ricorso per cassazione con cui si deduca il vizio di motivazione in ordine all'applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale” 

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data soluzione affermativa, nei seguenti termini:

“È ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell'accordo delle parti.”

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Per leggere l'ordinanza di rimessione (Cass., Sez. VI, ord. 16 gennaio 2019 (dep. 29 aprile 2019), n. 17770, Pres. Capozzi, rel. Silvestri, ric. Savin e altri), clicca qui.

 

Pubblicheremo le motivazioni delle sentenze delle Sezioni unite immediatamente dopo i relativi depositi.