ISSN 2039-1676


06 aprile 2018 |

M. Bargis, H. Belluta (a cura di), La riforma delle impugnazioni tra carenze sistematiche e incertezze applicative (commento alla l. 23 giugno 2017, n. 103 e al d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11)

Recensione

1. È indubbiamente il settore delle impugnazioni penali quello maggiormente inciso dalla manovra riformatrice attuata dal recente legislatore con un singolare e, a dire il vero, vano itinerario in due tappe: a disposizioni di immediata applicazione, recate dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, si affiancano quelle mediate dalle relative direttive di delega e tradotte dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n.11. Ma il prodotto che ne è sortito resta distante da un riassetto della materia idoneo a rivitalizzare l’efficienza del sistema giustizia benché semplificazione e deflazione siano state le parole d’ordine del complessivo e ambizioso intervento novellistico. 

Priva di sistematicità e persino contrassegnata da insipienza tecnica, la disciplina ritoccata consegna all’interprete un quadro normativo di non agevole decifrazione oltre a una pluralità di nodi esegetici, taluni già portati all’attenzione delle Sezioni Unite.

 

2. Coglie, quindi, nel segno fin dalla sua intitolazione il volume curato da Marta Bargis e Hervé Belluta, studiosi che proprio nella tematica delle impugnazioni esibiscono una specifica e sperimentata competenza.

I numerosi saggi che lo compongono si dipanano secondo un ordine di per sé di razionalizzazione dell’intervento legislativo.

 L’analisi muove dalle novità apportate dalla l. 103/2017 alla regolamentazione racchiusa nel libro IX del codice di rito: oneri formali dell’atto di impugnazione, correlati ai nuovi doveri motivazionali imposti al giudice, e conseguenti ricadute in punto di inammissibilità, recupero del concordato sui motivi di appello nell’ambiguo suo rapporto con il patteggiamento, obblighi di rinnovazione della istruzione dibattimentale nel giudizio di secondo grado a fronte della censura promossa dal pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento, variazioni eterogenee circa il ricorso per cassazione, rafforzamento della funzione di nomofilachia della Corte di cassazione e rinnovata fisionomia della rescissione del giudicato trovano qui approfondimento e meditata valutazione critica.  

Fa seguito la riflessione dedicata alle disposizioni di collocazione esterna, ma egualmente attinenti al regime impugnatorio, dalla restaurazione della appellabilità della sentenza di non luogo a procedere per approdare ai vincoli apposti alla impugnabilità della sentenza di patteggiamento. A parte sta lo scandaglio riservato alle incursioni effettuate dal d.lgs. 11/2018 nella disciplina sia dell’appello sia del ricorso per cassazione, ove l’esegesi ricostruttiva dei relativi innesti si misura anche con l’enigmatico scostamento da puntuali direttive del legislatore delegante. 

 

3. In tutti i contributi spicca un impegno che trascende la mera illustrazione dei singoli istituti investiti dalla riforma e come da essa manipolati: nella cornice di sistema sono indagate le inedite disposizioni così da portarne allo scoperto le non sempre limpide ragioni ispiratrici; nella copiosa elaborazione giurisprudenziale maturata al riguardo, fonte supinamente assecondata dal legislatore, sono individuati i nodi lasciati irrisolti; nel tracciato normativo, esplorato alla luce di un coordinamento – ineludibile eppure trascurato dal riformatore – che involge non solo le partizioni del comparto delle impugnazioni, sono reperite le indicazioni utili a risolvere le questioni che ulteriormente si affacciano.

 

4. Già da questo punto di vista il volume si rivela guida preziosa per orientarsi nel nuovo intrico di regole, ma la scelta di offrire un’indagine comparata di modelli impugnatori invalsi altrove (Germania, Spagna e Brasile), indagine che lo completa e lo chiude, opportunamente fornisce inoltre una significativa direttiva di principio: pure agli interpreti e agli operatori spetta non tralasciare il ruolo e la funzione che le impugnazioni sono chiamate a svolgere nel complessivo sistema di giustizia penale, vale a dire nella più ampia prospettiva della tutela da assicurare ai diritti della persona consacrati dalla Costituzione e dagli Atti internazionali.