ISSN 2039-1676


29 giugno 2011 |

In tema di attività  medica e causalità  della colpa

Nota a Trib. Pisa, 27.5.2011 (sent.), Giud. D'Auria


Con la sentenza che segnaliamo, il Tribunale di Pisa ha condannato per omicidio colposo un medico che, non avendo acquisito, prima di un intervento di tiroidectomia totale, il consenso della paziente alla somministrazione di una terapia antibiotica alternativa a quella usualmente impiegata, cui la stessa aveva riferito di essere allergica, ha omesso - al verificarsi di una complicanza (lesione della trachea) nel corso dell’intervento -, di somministrare il necessario trattamento antibiotico alla paziente, deceduta a causa dell’imponente emorragia determinata dall’infezione insorta nell’area chirurgica.
 
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La sentenza annotata – che può leggersi allegata in calce – si segnala  sotto almeno tre aspetti.
 
1. Anzitutto, merite attenzione il percorso logico – che si snoda attraverso tre passaggi fondamentali – seguito dal Giudice per giungere ad affermare la penale responsabilità del sanitario.
 
 –– In primo luogo, la sentenza si preoccupa di accertare il decorso causale reale che ha portato alla verificazione dell’evento morte (a questo proposito, il Tribunale puntualmente osserva che « la lesione della trachea si pone come l’evento patogenetico determinante una grave forma di infezione del sito chirurgico … la cui conseguente suppurazione ha determinato … un cedimento delle arterie tiroidee che … ha prodotto una massiva e veloce inondazione emorragica dell’albero respiratorio e successivamente del canale digerente »).
 
–– In secondo luogo, la sentenza si propone di verificare se vi sia stata o meno da parte del sanitario inosservanza di regole cautelari (nel caso di specie, il Tribunale individua i seguenti profili di colpa professionale: « non aver approfondito prima dell’intervento chirurgico, all’atto dell’acquisizione del consenso informato, le problematiche allergologiche riferite dalla paziente … non aver acquisito preliminarmente il consenso ad una eventuale terapia antibiotica alternativa … non aver somministrato la necessaria terapia antibiotica immediatamente dopo la produzione della lesione tracheale, durante l’intervento di tiroidectomia »).
 
–– Infine, la sentenza affronta il tema relativo all’accertamento della causalità della colpa (giungendo alla conclusione che « se l’imputato avesse tenuto il comportamento alternativo imposto dalle leges artis – se avesse cioè acquisito il consenso della paziente al trattamento antibiotico prima dell’operazione chirurgica ed avesse immediatamente somministrato la terapia antibiotica in seguito alla lesione della trachea – l’evento lesivo … non si sarebbe verificato »).
 
2. L’aspetto che desta forse maggiore interesse concerne proprio l’impostazione accolta dalla sentenza con riguardo alla problematica della causalità della colpa (vale a dire: dell’accertamento del nesso causale tra omissione ed evento). Ad avviso del Tribunale, la causalità nei reati omissivi colposi si configura non solo quando la condotta prescritta dalla regola cautelare violata avrebbe certamente evitato il verificarsi dell’evento, ma anche quando tale condotta avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare il danno. Infatti, osserva il Giudice, «come sarebbe irrazionale pretendere un comportamento comunque inidoneo ad evitare l’evento, altrettanto sarebbe rinunziare a muovere l’addebito colposo nel caso in cui la condotta osservante delle cautele, sebbene non certamente risolutiva, avrebbe diminuito significativamente il rischio di verificazione dell’evento, cioè avrebbe avuto significative probabilità di salvare il bene protetto» (sul tema della causalità omissiva cfr. nell'ampia letteratura, da ultimo, Viganò, Riflessioni sulla c.d. “causalità omissiva” in materia di responsabilità medica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, fasc. 4, pp. 1679 – 1725, anche per puntuali riferimenti bibliografici).
 
3 Da ultimo si segnalano le considerazioni esposte del Tribunale relative alla possibile rilevanza del concorso di cause (ex art. 41 co. 2 c.p.) nell’ambito dell’attività medica. Ritiene il Giudice che, in presenza di una condotta colposa posta in essere da un sanitario, non possa considerarsi interruttiva del nesso di causalità una successiva condotta parimenti colposa, posta in essere da un altro medico (salvo il caso della condotta che abbia le caratteristiche dell’assoluta imprevedibilità ed inopinabilità).