ISSN 2039-1676


19 luglio 2011 |

Secondo le Sezioni unite anche le notifiche per l'imputato, quando debbano essere effettuate presso il difensore, possono essere realizzate a mezzo del telefax

Cass., Sez. un., 28.4.2011 (dep. 19.7.2011), n. 28451, Pres. Lupo, Rel. Lombardi, Ric. Pedicone

1. È stata depositata la sentenza che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno deliberato, nella camera di consiglio del 28 aprile scorso, a proposito della ritualità della notifica via fax, o con altri idonei mezzi tecnici, di atti che il difensore sia chiamato a ricevere non a titolo proprio, ma quale domiciliatario di una parte privata. Funzione, quest’ultima, che può essere conferita dalla parte in questione, ma può anche derivare dalla legge, come ad esempio nel caso che divenga impossibile l’effettuazione della notifica presso il domicilio eletto dall’imputato, secondo il disposto del comma 4 dell’art. 161 c.p.p.
 
La questione è stata a lungo dibattuta, soprattutto in forza della problematica relazione tra il comma 2-bis dell’art. 148 c.p.p. ed il disposto del successivo art. 150. La prima norma consente, com’è noto, che le notificazioni «ai difensori» siano effettuate anche mediante «mezzi tecnici idonei», tra i quali primeggia il fax. La seconda norma consente a sua volta il ricorso a mezzi tecnici in grado di assicurare la conoscenza dell’atto, ma esclude espressamente che tale metodo sia utilizzabile per le notifiche all’imputato.
 
In giurisprudenza si è manifestata una netta tendenza a distinguere tra i casi nei quali il difensore diviene «domiciliatario» dell’imputato per designazione da parte dell’interessato, ed i casi in cui la funzione del professionista è conferita dalla legge per l’impossibilità del ricorso a modalità più dirette di notifica (è il caso già menzionato del comma 4 dell’art. 161 c.p.p., al quale le Sezioni unite omologano le fattispecie concernenti l’imputato irreperibile, latitante, o dimorante all’estero, il quale non accolga l’invito ad eleggere domicilio nel territorio nazionale).
Nella prima ipotesi, quella cioè del difensore designato dall’imputato quale domiciliatario, diverse pronunce avevano escluso la legittimità della notifica via fax, essenzialmente facendo perno sul testo dell’art. 150 c.p.p. Sul secondo versante, quello cioè della domiciliazione ex lege, la giurisprudenza era invece orientata ad ammettere il ricorso al fax anche per le notifiche dovute all’imputato. Orientamento fondato, essenzialmente, sulla veste «professionale» del difensore quale domiciliatario, che nel caso della designazione ad opera dell’interessato è solo accidentale.
 
Le Sezioni unite, con la sentenza in commento, hanno negato il fondamento della distinzione, enunciando il principio per il quale : « la notificazione di un atto di cui sia destinatario l’imputato o altra parte privata, in ogni caso in cui esso possa o debba essere consegnato al difensore, può essere eseguita con telefax o altri mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma 2-bis, cod. proc. pen.».
 
2. Prima di affrontare la questione controversa sottoposta al suo giudizio, la Corte ha risolto un altro problema interpretativo, per il quale erano state fornite più soluzioni diverse, sebbene negli ultimi tempi si fosse già affermata quella avallata, appunto, dalle Sezioni unite.
Quando la notifica non possa essere effettuata per le cause indicate al comma 7 dell’art. 157 c.p.p. – cioè le persone abilitate dalla legge alla ricezione per conto dell’imputato mancano, o non sono idonee, o rifiutano l’atto – la notifica stessa avviene mediante deposito della copia presso la casa comunale (comma 8 del citato art. 157 c.p.p.). Tale regola tuttavia non vale quando il tentativo di effettuare la notifica sia effettuato presso un domicilio dichiarato o eletto. Se l’agente non trova persona idonea o disponibile a ricevere l’atto, si verte in un caso di notifica impossibile a norma dell’art. 161, comma 4, e l’atto deve dunque essere consegnato al difensore.
 
3. Ciò premesso, le Sezioni unite motivano l’assunto dell’ammissibilità di notifiche via fax, per ogni ipotesi di domiciliazione, a partire dall’analisi comparata delle due norme che regolano la materia. All’esito, si osserva che nel caso dei difensori la notifica mediante strumenti tecnici costituisce modalità ordinaria, alternativa alla procedura fondata sul lavoro dell’ufficiale giudiziario, sempre che il professionista interessato abbia comunicato all’Autorità giudiziaria il proprio recapito telefonico o telematico, o comunque abbia reso pubblicamente disponibile la relativa indicazione.
Una conferma dell’assunto viene rinvenuta nel disposto del comma 8-bis dell’art. 157 c.p.p., il quale stabilisce, regolando un caso di domiciliazione ex lege presso il difensore, che le notifiche per l’imputato, successive alla prima, sono effettuate appunto presso il difensore, ed aggiunge che possono utilizzarsi le forme regolate dal comma 2-bis dell’art. 148.
 
Le Sezioni unite ricordano come la scelta di convogliare verso il difensore le notifiche dovute all’imputato (che non abbia dichiarato od eletto domicilio) sia stata giudicata compatibile con il dettato costituzionale, mediante la sentenza della Consulta n. 136 del 2008. Nella motivazione di quel provvedimento si rinviene una forte valorizzazione del dovere professionale del difensore di tenere informato continuativamente il proprio assistito circa gli sviluppi del procedimento. Un dovere cui, esplicitamente, è stato collegato un onere dell’imputato di rendersi reperibile per il professionista che lo assiste, non potendo l’ordinamento farsi carico dell’eventualità che l’accusato volontariamente si disinteressi dell’andamento del giudizio che lo riguarda.
Nel contempo, e più volte, la giurisprudenza delle stesse Sezioni unite (citata in dettaglio nella sentenza) ha stabilito che rientra nei doveri professionali dell’avvocato la cura per la funzionalità degli apparecchi che consentono le comunicazioni da parte dell’Autorità giudiziaria.
 
4. Insomma, la Corte evidenzia come la funzione professionale del difensore, e l’organizzazione minima richiesta per il suo decoroso esercizio, rappresentino per la legge la base di un modello astrattamente idoneo al successo della missione comunicativa della notifica via fax, secondo parametri che prescindono dalle regioni normative in base alle quali, di volta in volta, una comunicazione dovuta all’imputato o ad altre parti private viene destinata verso lo studio professionale.

L’art. 148 c.p.p. disciplina in via generale le notifiche presso i difensori, quali che ne siano i destinatari. In tal senso l’art. 150 c.p.p. assume il ruolo di norma specificamente dettata per le notifiche all’imputato che non sia domiciliato presso il difensore, con la conseguenza  che non potrà farsi ricorso a mezzi tecnici di comunicazione quando l’atto debba essere direttamente consegnato all’imputato medesimo, o ad un domiciliatario diverso dal suo difensore.