ISSN 2039-1676


08 febbraio 2012 |

Nuove disposizioni penali in materia di mediazione finanziaria e bancaria, di estorsione e di procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento

Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento)

Pubblichiamo in allegato il testo della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2012, data dalla quale, a norma dell'art. 21 della stessa legge, decorre una vacatio legis di trenta giorni.

La normativa presenta un rilevante interesse indiretto per il penalista, trattandosi di regole pertinenti alla crisi dell'esposizione debitoria ed al contrasto nei confronti delle attività usurarie. Essa comprende per altro, e direttamente, nuove norme penali.

Si trasforma da contravvenzione a delitto, punito con la reclusione fino a quattro anni, il reato di mediazione bancaria o finanziaria a favore di soggetto non abilitato, di cui al comma 9 dell'art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura). Così dispone, in particolare, il comma 3 dell'art. 1 della legge 3 del 2012.

Il successivo art. 4 modifica l'art. 629 c.p. (estorsione), elevando i valori edittali delle pene pecuniarie.

Infine, in relazione alla istituita nuova procedura per le crisi da sovraindebitamento, l'art. 19 della stessa legge n. 3 del 2012 introduce una serie di nuove figure delittuose, sanzionate con pena detentiva (per un massimo di tre anni) e pecuniaria (per un massimo di 50.000 euro).

Si tratta di un complesso di prescrizioni piuttosto articolate, dirette per un verso al debitore, in guisa da prevenire manovre indebite per l'accesso alla procedura o nell'ambito della stessa. Sono anche sanzionate condotte di falso del componente dei neonati organismi di composizione della crisi, parti essenziali del nuovo procedimento, di cui all'art. 15 della legge. Lo stesso componente, infine, è punito per l'omissione o rifiuto di un atto del suo ufficio, quando si determina un danno per i creditori e sempre che non sussista un giustificato motivo.

Attenzione: è necessario considerare che le norme sommariamente indicate sono, per così dire, piuttosto «instabili». La materia delle crisi da sovraindebitamento aveva costituito oggetto del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 (Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile). Sono in corso i lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto, che dovrà intervenire entro il 20 febbraio prossimo. In particolare, il 2 febbraio scorso, il Senato della Repubblica ha approvato il disegno di legge S.3075, contenente numerose modifiche della disciplina del decreto-legge ma soprattutto, e sebbene non sia ancora entrata in vigore, della stessa legge n. 3 del 2012.

È stato tra l'altro approvato l'emendamento n. 11.0.700 (testo 2), che introduce nel decreto-legge da convertire un art. 11-bis, il quale a sua volta realizza una completa riscrittura degli artt. da 15 a 20 della citata legge n. 3.

I reati specificamente concernenti la procedura di esdebitazione sarebbero ora sanzionati da un nuovo art. 17, del quale, per comodità di consultazione, si riporta il testo:

Art. 17. (Sanzioni)

        1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con. la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

            a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di compensazione della crisi di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

            b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione della crisi di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

            c) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti non previsti nel piano;

            d) dopo il deposito della proposta di accordo, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

            e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano.

        2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false atte stazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, ovvero nella relazione di cui all'articolo14-bis, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

        3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

        4. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 317, 318, 319, 321, 322, 322-ter e 323 del codice penale, il liquidatore nominato dal giudice nelle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo e il gestore per la liquidazione che prendono interesse privato in qualsiasi atto delle medesime procedure, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro«.

        2. Le modificazioni apportate alla legge 27 gennaio 2012 n. 3 dal comma 1 del presente articolo entrano in vigore il 29 febbraio 2012"».   

Insomma, le nuove fattispecie dovrebbero entrare in vigore direttamente nel nuovo testo, posto che la vacatio per la legge n. 3 del 2012 scade, come accennato in apertura,  il 1° marzo prossimo.

Resta da dire che, naturalmente, il disegno di legge approvato è passato per l'ulteriore corso alla Camera, ove è stato incardinato il 6 febbraio 2012, con il n. C.4933. Risulta ancora in corso di assegnazione.

Come si vede, un insolito caso di legge ordinaria che supera in corsa un decreto, e di decreto che (sia pur per il tramite della legge di conversione),  modifica la legge ordinaria prima ancora della sua entrata in vigore. Dovremo ovviamente tornare sull'argomento.