ISSN 2039-1676


15 luglio 2011 |

Usura: modificata la definizione legale del limite oltre il quale gli interessi si presumono usurari (d.l. n. 70/2011, conv. in l. 12 luglio 2011, n. 106)

Modificata dal 'decreto sviluppo' la definizione legale di cui all'art. 2, co. 4 l. n. 108/1996, richiamata dall'art. 644, co. 3 c.p.

Segnaliamo ai lettori un'importante modifica della disciplina dell'usura. L'art. 8, comma 5, lett. d) del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. decreto sviluppo), convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, ha modificato la definizione legale del concetto di 'interessi usurari', rilevante per l'applicazione della norma incriminatrice dell'usura c.d. presunta.
 
Come è noto l'art. 644, comma 3 c.p. afferma: "la legge stabiisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari". A ciò provvede l'art. 2, comma 4 della l. 7 marzo 1996, n. 108.
 
Prima della modifica normativa che segnaliamo, la disposizione da ultimo richiamata fissava come è noto il limite di usurarietà degli interessi nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione trimestrale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, relativo alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, "aumentato della metà".
 
Dopo la recente riforma, per individuare quel limite il tasso medio non deve più essere aumentato della metà, bensì "di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali". Non solo, la nuova definizione legale stabilisce che "la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali".
 
Prima ancora della conversione in legge del d.l. n. 70/2011, sul punto non modificato dalla legge di conversione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2011, i nuovi meccanismi di calcolo del limite di usurarietà degli interessi sono peraltro già stati impiegati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in occasione dell'emanazione del d.m. 27 giugno 2011 (in G.U. 30 giugno 2011, n. 150), recante "Rilevazione dei tassi effettivi globali medi per il periodo: 1° gennaio - 31 marzo 2011. Applicazione dal 1° luglio fino al 30 settembre 2011 (legge 7 marzo 1996, n. 108)".
 
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Sui profili di diritto intertemporale nell'ipotesi, realizzata dalla segnalata riforma, della modifica della definizione legale del concetto di 'interessi usurari', di cui all'art. 2, comma 4 l. n. 108/1996, sia consentito rinviare a Gatta, Abolitio criminis e successione di norme "integratrici": teoria e prassi, Giuffrè, 2008, p. 749 s.
 
Si ricorda altresì al lettore che, ai sensi dell'art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2001, n. 24 "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. [...] si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualsiasi titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento":