ISSN 2039-1676


15 marzo 2012 |

La Corte Penale Internazionale pronuncia la sua prima condanna

Giunge finalmente al termine il processo nei confronti  del comandante congolese Thomas Lubanga Dyilo, condannato in primo grado, il 14 marzo 2012, per il crimine di guerra di reclutamento di bambini soldato

Dopo oltre 3 anni di udienze, la Trial Chamber I della Corte penale internazionale ha emesso la prima sentenza nei confronti del l'imputato Thomas Lubanga Dyilo, condannato per crimini di guerra commessi nella Repubblica Democratica del Congo  (DRC) nel corso del 2002 e del 2003.

In particolare Lubanga è stato ritenuto colpevole del crimine di reclutamento forzato e arruolamento di bambini soldato (minori di 15 anni di età), costretti a combattere nel corso del conflitto scoppiato nel regione Ituri del Congo, che ha visto contrapporsi le Forze Patriottiche per la Liberazione del Congo (FPLC), guidate da Lubanga, ad altre milizie armate e gruppi militari locali.

A differenza delle conclusioni raggiunte dalla Pre-Trial Chamber, che aveva qualificato il conflitto come di natura internazionale, i giudici del dibattimento hanno ritenuto di inquadrare i fatti nel contesto di un conflitto armato di natura interna; il crimine integrato è quindi quello previsto all'articolo 8(2)(e)(vii) dello Statuto (relativo appunto ai conflitti armati di carattere non-internazionale).

La scelta 'minimalista' fatta a suo tempo dal Procuratore di procedere solo per tale crimine nei confronti di Lubanga, riconosciuto quale leader politico e comandante in capo del FPLC, è stata oggetto di perplessità e critiche sin dall'inizio delle indagini; critiche che si sono in parte fatte sentire anche all'esito della emissione della sentenza.

Se da un lato infatti la scelta dell'accusa ha certamente avuto il merito di portare l'attenzione su un fenomeno criminale drammaticamente diffuso e spesso sottovalutato nei suoi devastanti effetti in molte regioni africane e del resto del mondo, dall'altro il fatto di non avere allargato le indagini ad altri gravissimi crimini commessi nello stesso contesto, tra cui in particolare i delitti a sfondo sessuale, è stato da alcuni interpretato come un diniego di giustizia nei confronti di migliaia di vittime.

La sentenza nei confronti di Lubanga, seppur salutata come un passo importante nel cammino della giustizia penale internazionale, non è stata pertanto esente da critiche. E critiche vi sono state anche per altre ragioni.

Anzitutto per l'eccessiva durata del procedimento: Lubanga è stato arrestato in Congo nel 2005 e consegnato alla Corte il 17 marzo 2006. Il suo rinvio a giudizio (confirmation of charges, sorta di udienza preliminare) risale al gennaio 2007. Il processo di primo grado vero e proprio è cominciato tuttavia solo due anni dopo, a gennaio 2009, a causa di diversi intoppi procedurali e della decisione presa dalla camera di prima istanza, presieduta dal giudice inglese Fulford, di fermare il procedimento in attesa che le irregolarità (violazioni del giusto processo) venissero sanate.

Anche nel corso della lettura in aula del dispositivo della sentenza i giudici non hanno mancato di fare notare gli errori commessi da parte dell'organo dell'accusa, di cui hanno censurato in più di una occasione l'operato. In particolare i giudici hanno ritenuto inammissibili diverse testimonianze richieste dall'accusa, in quanto il Procuratore avrebbe delegato parte delle responsabilità investigative ad intermediari locali (attivisti per i diritti umani, incaricati di mettersi in contatto con le vittime) senza verificare sufficientemente la attendibilità del materiale introdotto e senza supervisionare accuratamente le  attività di indagine da questi svolte.

Inoltre, come fanno notare alcune organizzazioni per i diritti umani, tra cui Human Rights Watch, a fronte di tale dispiego di mezzi e di tempo l'impatto del processo e della sentenza nei confronti di Lubanga non sarebbe poi così rilevante in Congo: uno dei co-imputati di Lubanga, Bosco Ntaganda, nei confronti del quale la Corte ha da tempo spiccato un mandato di arresto ancora ineseguito, condurrebbe una agiata vita pubblica in Congo senza apparenti timori di essere portato a rispondere dei suoi comportamenti davanti alla giustizia internazionale. Altre organizzazioni denunciano la continua e attuale commissione di crimini della stessa natura nel territorio interessato.

L'imputato è rimasto in stato di detenzione per tutti questi anni: 7, compreso anche l'anno trascorso, in pessime condizioni, nelle celle congolesi. Non resta ora che aspettare di conoscere la misura della pena inflitta, dalla quale ovviamente andrà scomputato il periodo di detenzione già scontato. I giudici hanno infatti deciso di dedicare una successiva udienza appositamente alla commisurazione della pena (sentencing judgment), secondo quanto previsto dall'articolo 76(2) dello Statuto.

La difesa ha 30 giorni di tempo per proporre appello.

La sentenza integrale (in inglese, 624 pagine) è scaricabile qui

Per una breve versione riassuntiva, elaborata dalla stessa Corte si veda invece il summary of the judgment