ISSN 2039-1676


11 novembre 2013 |

Karadzic e omicidi del 1992 nelle municipalità  di Bosnia: fu genocidio?

Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia, Camera d'Appello, 28 giugno 2012, The Prosecutor v. Radovan Karadzic

Per scaricare la pronuncia integrale direttamente dal sito del Tribunale clicca qui

 

1. La Camera d'Appello (Appeals Chamber) del Tribunale Penale Internazionale per i crimini commessi in ex-Jugoslavia a partire dal 1991, con una pronuncia resa in data 11 luglio 2013, ha rovesciato il verdetto reso oralmente dalla III Camera Processuale (III Trial Chamber) in data 28 giugno 2012. Quest'ultima aveva prosciolto l'imputato Radovan Karadzic, già Presidente della Repubblica serba di Bosnia (Republika Srpska) durante il conflitto degli anni 92-95, dal crimine di genocidio perpetrato, secondo la tesi dell'Accusa, in 7 municipalità bosniache tra il marzo ed il dicembre del 1992 (Capo Primo delle imputazioni). La richiesta di proscioglimento era stata formulata da Karadzic sulla scorta della Regola (Rule) 98-bis del Regolamento di Procedura e Prova (Rules of Procedure and Evidence) del Tribunale. Questa prescrizione attribuisce la facoltà di chiedere lo stralcio, nel corso del dibattimento e più precisamente al termine della presentazione degli elementi di prova da parte dell'Accusa, di determinati (o di tutti i) capi di imputazione. Più precisamente, la Rule 98-bis prevede che "successivamente alla presentazione degli elementi di accusa, la Camera di primo grado (Trial Chamber) deve emettere, attraverso una decisione orale e dopo aver ascoltato le dichiarazioni orali delle parti, un giudizio di proscioglimento su ciascun capo di imputazione se non esiste fonte di prova idonea a supportare una condanna". Si tratta dunque di una procedura infra-dibattimentale, di matrice evidentemente garantista, che si inserisce tra la presentazione degli elementi a disposizione dell'accusa e quella degli elementi in mano alla difesa e che consente all'imputato di domandare una pronuncia di proscioglimento prima della sentenza che chiude il primo grado.

Radovan Karadzic, che ha deciso di difendersi da solo, senza l'ausilio di procuratori professionisti, aveva chiesto il proscioglimento ex 98-bis per tutti gli 11 capi di imputazione. La III Camera Processuale, presso la quale pende il primo grado del processo, aveva concesso lo stralcio soltanto del primo capo di imputazione, che conteneva (e contiene ancora) l'accusa di genocidio nelle 7 municipalità della Bosnia, respingendo per il resto la domanda di Karadzic. La sentenza del 28 giugno 2012 aveva rilevato che il Procuratore, presentando ai giudici in dibattimento gli elementi di prova relativi a questa accusa di genocidio, non aveva raggiunto lo standard minimo previsto proprio dalla Regola 98-bis. Le fonti di prova offerte dall'accusa, pur se valorizzate al massimo del proprio potenziale (at the highest), non avrebbero mai potuto condurre ad una pronuncia definitiva di condanna per genocidio (art. 4 dello Statuto del Tribunale), secondo il giudizio della Camera.

La Camera d'Appello ha invece deliberato diversamente, annullando la pronuncia di proscioglimento e disponendo che il dibattimento prosegua anche in relazione all'accusa di genocidio nelle 7 municipalità.

 

2. Nel ragionamento dei giudici d'appello si precisa anzitutto che lo standard probatorio sul quale occorre fondarsi è quello prescritto dalla stessa Rule 98-bis. Letteralmente deve essere rilevata la presenza di prove sulla scorta delle quali, una volta accolte, un ragionevole e terzo trier of fact (letteralmente un selezionatore dei fatti) potrebbe concludere (could be satisfied) oltre il ragionevole dubbio che l'imputato ha commesso il fatto previsto come reato.

La motivazione prosegue poi con l'analisi dell'elemento oggettivo del reato di genocidio così come contestato a Karadzic. Come è noto, la condotta materiale di genocidio è suscettibile di estrinsecarsi in una serie di atti diversi, quali, ad esempio, l'omicidio, l'inflizione di seri danni fisici o mentali o la predisposizione di condizioni di vita finalizzate alla distruzione del gruppo, purchè ciascuno consumato con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, il gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso preso di mira (dolo specifico). La Camera d'Appello esamina anzitutto l'accusa di omicidio come atto di genocidio (art. 4 comma 2 lett.(a)) e rileva che un cospicuo numero di musulmani bosniaci e di croati bosniaci venne assassinato da forze serbo-bosniache tra il marzo ed il dicembre del 1992, rinviando ad alcune precendenti pronunce in cui si evidenzia l'intento persecutorio di questi attacchi mortali commessi su ampia scala. Sul punto i giudici di seconde cure confermano la lettura della Camera: esistono prove significative di tali assassinii. Se poi il numero degli stessi abbia o meno un'incidenza sulla sopravvivenza del gruppo, o meglio un significato di minaccia alla sopravvivenza del gruppo in quanto tale (group impact requirement), è questione che non rileva ai fini del perfezionamento dell'actus reus dell'omicidio come atto di genocidio. In particolare, i giudici di appello confermano il rilievo dei giudici di prime cure in virtù del quale la ricostruzione dell'elemento oggettivo del crimine di genocidio non implica una indispensabile verifica matematica degli individui uccisi: non esiste una soglia numerica al di là della quale la condotta di genocidio può dirsi perpetrata.  

 

3. La Camera d'Appello non condivide invece il ragionamento dei giudici di primo grado in ordine all'actus reus della causazione di seri danni fisici o mentali (art. 4 comma 2 lett.(b)) a membri del gruppo come atto di genocidio. Nessun giudice potrebbe infatti escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, che questa specifica condotta genocidiaria sia stata consumata nel 1992: le reiterate percosse inflitte a detenuti appartenenti ai due gruppi etnici, che in molti casi hanno condotto a lesioni gravi (fratture alle costole, alle vertebre, al cranio, perdita di denti, deformità al viso e alle dita, dolori cronici agli arti inferiori, cefalee permanenti, paralisi parziali), nonché gli episodi frequentissimi di violenza sessuale impongono la prosecuzione del dibattimento anche in relazione all'imputazione di questo atto di genocidio.

 

4. Del pari, viene smentita la ricostruzione della Camera Processuale in ordine alla terza condotta materiale come atto di genocidio contestata a Karadzic: l'inflizione di condizioni di vita, imposte a membri del gruppo, tali da provocarne la distruzione (art. 4 comma 2 lett.(c)). Esistono prove che soggetti di etnia musulmana e croata vennero detenuti in condizioni di sovraffollamento. Talvolta centinaia di individui (ad esempio, 570 prigionieri del campo di Keraterm, 200 del campo di Omarska a Prijedor) vennero raccolti in un'unica camera di sicurezza. Vennero spesso negate cure mediche (nessuna struttura medica era, ad esempio, disponibile presso la struttura carceraria di Betornirka, Sanski Most, o a KP Dom presso Foca; a Keraterm, presso Prijedor, molti detenuti soffrirono di dissenteria e di lesioni patite a seguito delle percosse ricevute, ma non ricevettero alcun supporto sanitario). Spesso non venne fornito cibo ai detenuti appartenenti ai due gruppi, così provocando malnutrizione, inedia, grave perdita di peso; essi vennero privati dell'accesso all'acqua e ai servizi igienici, così causando la diffusione di epidemie. Tali elementi conducono, secondo i giudici d'appello, alla conclusione che nessun ragionevole trier of fact potrebbe escludere, oltre ogni ragionevole dubbio, la predisposizione, in quel contesto storico-geografico, di condizioni finalizzate alla distruzione di membri dei due gruppi etnici, quale condotta di genocidio.

 

5. La parte fondamentale della pronuncia si concentra però sulla critica all'argomentazione di primo grado in ordine alla mens rea del crimine di genocidio: l'intento di distruzione del gruppo. I giudici di seconde cure ritengono che il dolo specifico in capo all'imputato non possa essere escluso e fondano essenzialmente la propria conclusione sulle parole pronunciate da Karadzic in diverse occasioni, ufficiali e non. Fonti di prova rilevano che egli ebbe a formulare il proposito di uccidere un terzo dei musulmani bosniaci, di convertire forzatamente alla religione ortodossa un altro terzo e di indurre al "volontario" abbandono del territorio bosniaco l'ultimo terzo. Egli avrebbe anche espresso l'obiettivo di "ripulire" le case serbe di Bosnia dai "nemici croati e musulmani", di non voler più condividere con questi lo stesso Stato, nonché il pronostico dell'annientamento del gruppo musulmano in caso di guerra. La pronuncia si fonda anche su fonti di prova indiretta del dolo specifico: il generale contesto, la perpetrazione di diversi atti criminali sistematicamente diretti avverso il gruppo nemico, la scala delle atrocità commesse, la sistematica presa di mira di vittime sulla base della mera appartenenza al gruppo, la reiterazione di atti di discriminazione. I giudici ribadiscono ancora che una pronuncia di proscioglimento, in questa fase del giudizio, può essere giustificata soltanto dalla presenza di elementi di prova inidonei a supportare una futura condanna.   

 

6. La sentenza presta il fianco a qualche spunto di riflessione critica.

In primo luogo, quanto all'uccisione di membri dei due gruppi, la Camera di primo grado aveva anch'essa valorizzato quelle fonti di prova utili a dimostrare un intento persecutorio nell'omicidio su ampia scala di musulmani-bosniaci e/o croati-bosniaci. Non si specifica però, da parte dei giudici d'appello, come questo intento persecutorio venga elevato a volontà genocidiaria, così da giustificare una responsabilità ex art. 4 dello Statuto, e cioè per genocidio. La persecuzione, con finalità discriminatoria, è propria anche di diverse figure di reato (come la persecuzione per motivi politici, razziali e religiosi come crimine contro l'umanità ex art. 5 lett. (h) dello Statuto) ed occorre un quid pluris significativo perché essa possa inverare un dolo specifico di distruzione. Mancherebbe, inoltre, una reale e compiuta differenziazione tra i diversi capi di imputazione: lo stesso elemento (l'uccisione con fine di persecuzione) viene variamente qualificato come elemento strutturale di diverse figure di reato. Tale intento giustificava, per la sentenza di primo grado, la prosecuzione del processo con riguardo sia al Capo Terzo (persecuzione per motivi politici, razziali e religiosi come crimine contro l'umanità ex art. 5 lett. (h) dello Statuto), che ai Capi Quarto, Quinto e Sesto (sterminio, come crimine contro l'umanità ex art. 5 lett. (b); omicidio come crimine contro l'umanità ex art. 5 lett. (a); omicidio come violazione delle leggi e degli usi di guerra ex art. 3 dello Statuto, in combinato disposto con l'art. 3 comune alle 4 Convenzioni di Ginevra) delle imputazioni, con esclusione dunque del genocidio. Viceversa, in appello, quegli stessi omicidi, dettati da fini di persecuzione, vengono qualificati anche come probabili atti genocidiari, senza però realmente concentrarsi su un tentativo di discrimine tra le diverse figure di reato contestate.

Ci si chiede in secondo luogo se sia stato superato il dubbio di "gravità" sollevato dalla pronuncia della Camera Processuale in ordine ai danni fisici e mentali cagionati ai membri dei due gruppi. Più precisamente, non si comprende se queste condotte si risolvessero in una minaccia grave alla sopravvivenza dei due gruppi, come invece si pretendeva in primo grado. E lo stesso è a dirsi a proposito delle condizioni di detenzione: risultavano, già dal punto di vista oggettivo, astrattamente idonee a provocare la distruzione anche parziale dei due gruppi in Bosnia-Erzegovina? Il rilievo permane anche qualora si scelga di riservare alla ricostruzione dell'elemento soggettivo il problema, sollevato dai giudici di prime cure, circa la gravità delle condotte accertate, nel senso di una minaccia (almeno astrattamente) idonea ad incidere sulla sopravvivenza del gruppo preso di mira. La Camera d'Appello omette di pronunciarsi sul punto, così lasciando irrisolta la questione circa la necessità della verifica di un tale requisito.

Quel che forse più rileva è, infine, la non perfetta coerenza di questa pronuncia con una serie di dati provenienti da precedenti giudiziari dello stesso Tribunale, nonchè più spiccatamente di matrice storica.

Le condanne finora inflitte dal Tribunale con addebito di genocidio concernono tutte i soli tragici fatti di Srebrenica, avvenuti nel 1995. Non esiste ad oggi una condanna per genocidio commesso nelle municipalità bosniache.

Il colonnello Radislav Krstic, capo dei c.d. Drina Corps e subordinato del Generale Mladic, comandante in capo dell'esercito serbo-bosniaco, fu nel 2004 ritenuto responsabile di "condotta di ausilio" (aiding and abetting) al genocidio commesso durante la presa di Srebrenica e condannato a 34 anni di detenzione.

Goran Jelisic, membro della polizia serbo-bosniaca, che vantava un ruolo di rilievo all'interno del campo di prigionia di Luka (e si faceva chiamare "il serbo Adolf"), venne condannato a 40 anni di detenzione nel 2001, ma prosciolto dall'accusa di genocidio nelle municipalità di Bosnia proprio sulla scorta della procedura prevista dalla Regola 98-bis. La responsabilità per genocidio venne esclusa anche nel procedimento avverso Momcilo Krajisnik, membro della leadership serbo-bosniaca e facente parte, secondo l'accusa, della medesima "impresa criminale di gruppo" (joint criminal enterprise) di Karadzic: la sentenza di primo grado, poi sul punto confermata in appello, ritenne che, nonostante le condotte perpetrate nelle municipalità integrassero l'actus reus del crimine di genocidio, non esistevano prove sufficienti per rilevare l'intento genocidiario degli autori di tali condotte (vale a dire l'intento di distruggere i gruppi musulmano e croato di Bosnia, in quanto tali).

Da ultimo, in data 10 giugno 2010, è stata pronunciata, in primo grado, condanna all'ergastolo per genocidio avverso due ufficiali dell'esercito serbo-bosniaco, tra cui Ljubisa Beara, capo di sicurezza dell'esercito, e Vujadin Popovic, capo di sicurezza del battaglione Drina: entrambe queste gravi affermazioni di responsabilità riguardano però, come per Krstic, i drammatici eventi di Srebrenica del 1995.

Da tutti questi precedenti si evince come tutti i capi di imputazione per genocidio, relativi non a Srebrenica ma alle condotte criminali perpetrate nelle municipalità a partire dal 1992 da individui appartenenti alla etnia serba di Bosnia, siano sempre caduti e le prove relative all'intento di distruzione (e talvolta allo stesso actus reus) ritenute insufficienti dai giudici chiamati nei vari casi a pronunciarsi. Le stesse condotte sono sempre state riqualificate come integranti ipotesi di crimini contro l'umanità o di crimini di guerra.

Questa pronuncia di appello nel caso Karadzic si pone dunque in controtendenza rispetto al dato storico sin qui emerso, in virtù del quale non venne commesso genocidio nelle municipalità bosniache nel 1992. Occorrerà ora attendere che il giudizio segua il suo corso con l'accertamento nel merito delle responsabilità per poter eventualmente affermare che siamo in presenza di una svolta epocale, capace di mutare la ricostruzione sinora prospettata, in seno al Tribunale delle Nazioni Unite, in ordine al conflitto etnico che ha infiammato i Balcani nella prima metà degli anni 90. Tuttavia questa deliberazione d'appello, anche se infradibattimentale, nel caso Karadzic, rappresenta senz'altro un passo deciso verso una reinterpretazione (evidentemente non solo giuridica) di quegli eventi.