ISSN 2039-1676


06 settembre 2012

Invio di messaggi osceni via MSN Messenger: la Cassazione esclude il reato di molestie

Cass. pen., sez. I, 7 giugno 2012 (dep. 21 giugno 2012), n. 24670, Pres. Giordano, Rel. Vecchio, Imp. C.

 

NOTA REDAZIONALE: Con la sentenza qui pubblicata - di sicuro interesse per tutti gli studiosi del divieto di analogia in materia penale -, la Cassazione esclude, espressamente invocando il divieto di cui agli artt. 14 preleggi e 1 c.p., che l'invio di messaggi e immagini indesiderati a contenuto osceno attraverso il servizio MSN Messenger (o "instant messaging") integri la contravvenzione di molestia o disturbo alle persone di cui all'art. 660 c.p., non essendo la condotta attuata "per mezzo del telefono" come richiesto dalla norma incriminatrice (in via alternativa rispetto all'essere la condotta compiuta in un luogo pubblico o aperto al pubblico).

Non sussistono precedenti in termini, la S.C. avendo sinora ricondotto alla sfera applicativa della norma de qua le molestie attraverso SMS, ed avendo invece escluso la configurabilità del reato nel caso di messaggi di posta elettronica (cfr. in particolare Cass., sez. I, 27 settembre 2011, in questa Rivista con nota di M. Scoletta, nonché gli ulteriori puntuali riferimenti nella sentenza qui pubblicata. C).

La Cassazione sottolinea qui che il servizio MSN, pur utilizzando la rete telefonica e le bande di frequenza della rete cellulare, non può essere assimilato alla comunicazione telefonica, la cui caratteristica essenziale è quella di consentire la teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci o di suoni, e che consente una immediata interazione tra i due soggetti, con una "incontrollata possibilità di intrusione" nell'altrui sfera privata; intrusione che può essere evitata soltanto con il rimedio estremo della disattivazione della linea telefonica, con conseguente pregiudizio alla libertà di comunicazione del soggetto passivo. Per contro, il servizio MSN Messegner presuppone che la comunicazione con un determinato soggetto sia preventivamente abilitata dall'utente, il quale può successivamente interrompere ogni possibilità di interazione con quell'interlocutore semplicemente inserendolo in una cosiddetta black list, senza alcun pregiudizio alla propria libertà di comunicazione con altri utenti.