ISSN 2039-1676


19 giugno 2013 |

Vilipendio al Presidente della Repubblica e libertà  di espressione alla luce della Convenzione europea

Nota a C. eur. dir. uomo, sez. V, sent. 14 marzo 2013, ric. n. 26118/10, Eon c. Francia

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1. I giudici di Strasburgo si pronunciano, con una sentenza di condanna per violazione dell'art. 10 Cedu, sul ricorso di un cittadino francese, Hervé Eon; questi si era rivolto alla Corte poiché riteneva la condanna subita - ad opera delle giurisdizioni nazionali - per il reato di "offense au Président de la République" lesiva del proprio diritto alla libertà di espressione.

 

2. Durante il passaggio del corteo presidenziale nella sua città, il ricorrente aveva sollevato un cartello sul quale appariva la scritta, rivolta evidentemente al Presidente della Repubblica francese, allora Nicholas Sarkozy, "Casse toi pov'con!" (traducibile in "Fottiti, povero idiota!").

La scelta della frase non era casuale, essendo stata pronunciata dallo stesso Sarkozy qualche mese prima, durante una visita al Salone dell'Agricoltura, nei confronti di un cittadino che si era rifiutato di stringergli la mano. La risposta presidenziale era stata ripresa sui social network e usata come slogan in molte manifestazioni: l'episodio aveva avuto infatti grande risonanza mediatica, non solo in Francia, e aveva dato una spinta alle critiche dell'opposizione, che rilevavano la comprovata incapacità di Sarkozy di mantenere, (persino) nelle occasioni ufficiali, un contegno idoneo alla carica da lui ricoperta.

 

3. A seguito di questi fatti, l'ufficio della Procura aveva promosso l'azione penale nei confronti del ricorrente per il reato di "offense au Président de la République", previsto dall'art. 26 della Legge sulla Libertà di stampa del 29 luglio 1881, che recita: «L'offense au Président de la République par l'un des moyens énoncés dans l'article 23 est punie d'une amende de 45 000 euros».

Come evidenziato dai giudici di Strasburgo nel ricostruire la normativa nazionale, la giurisprudenza francese ha chiarito da tempo che un'offesa è rilevante ex art. 26 quando è costituita da un'espressione offensiva o di disprezzo, da un addebito qualificabile come diffamatorio o da un comportamento integrante il reato di ingiuria. Inoltre, come si evince dalla lettera della norma, l'offesa deve estrinsecarsi in uno dei mezzi indicati all'art. 23, e cioè: «[...] dei discorsi, grida o minacce proferiti in luoghi o riunioni pubbliche, [...] degli scritti, stampe, disegni, incisioni, pitture, emblemi, immagini o ogni altro supporto degli scritti, delle parole o delle immagini venduto o distribuito, messo in vendita o esposto in luoghi o riunioni pubbliche, [...] dei manifesti o dei cartelloni esposti al pubblico, ogni mezzo di comunicazione al pubblico per via elettronica».

Questi principi erano stati correttamente applicati anche nel caso di specie, comportando la condanna in primo grado dell'imputato al pagamento di 30 euro di multa, qualificata dai giudici come "di principio", visto anche il reddito modestissimo del ricorrente (450 euro al mese). La condanna era stata confermata in appello, mentre il ricorso in cassazione era stato giudicato inammissibile.

 

4. Il Sig. Eon ricorre dunque avanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sostenendo che la sua condanna violi l'art. 10 della Convenzione.

Il ricorrente non contestava il quantum della sanzione, bensì il principio ad essa sotteso; a questo proposito, nel ricorso si citava la decisione adottata dalla Corte Edu nel caso Colombani e altri c. Francia (n. 51279/09), avente ad oggetto la condanna di un giornalista per un articolo che, secondo i giudici nazionali, avrebbe integrato il reato di offesa a un Capo di Stato straniero; la Corte Edu aveva giudicato la condanna in contrasto con l'art. 10 Cedu, poiché, essendo impossibile far valere in questo caso l'exceptio veritatis, la norma avrebbe costituito una misura eccessiva per proteggere la reputazione di un soggetto, nonostante il ruolo istituzionale da questi ricoperto. In seguito alla pronuncia della Corte, il reato in questione era stato abrogato, e i Capi di Stato stranieri erano stati inseriti nell'elenco dei soggetti la cui offesa costituiva un'aggravante del reato di diffamazione. Essendo le due fattispecie affini, il sig. Eon auspicava che si giungesse una soluzione identica per la figura del Presidente della Repubblica.

 

5. Nella trattazione del ricorso, la Corte afferma in primo luogo che la condanna subita dal ricorrente costituisce, senza possibilità di errore, un'ingerenza delle autorità nazionali nel diritto alla libertà di espressione, rilevante ex art. 10 par. 1 Cedu («Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche [...]»).

Occorre dunque, secondo la Corte, esaminare l'eventuale conformità della misura adottata dallo Stato francese con il par. 2 dell'art. 10, che disciplina le condizioni alle quali è possibile porre delle restrizioni all'esercizio della libertà di espressione: «L'esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui [...]».

Diventa allora necessario verificare se l'ingerenza subita dal ricorrente fosse prevista dalla legge, nonché ispirata a un fine legittimo e necessaria per una società democratica.

Sui primi due requisiti la Corte si limita a osservare che, in primo luogo, non v'è dubbio che la legge francese preveda questa forma di limitazione alla libertà di espressione, espressamente disciplinata dal precitato art. 26 della legge sulla libertà di stampa; e che, in secondo luogo, la norma persegua un fine legittimo (cioè previsto dal par. 2 dell'art. 10): la protezione della reputazione altrui.

 

6. L'attenzione dei giudici si concentra dunque sul requisito di necessità dell'ingerenza in una società democratica al fine di garantire il rispetto del fine legittimo perseguito; in altre parole, la Corte deve verificare, secondo i principi generali elaborati in materia, se la misura restrittiva della libertà di espressione fosse proporzionata al fine legittimo perseguito.

Pur riconoscendo, come già affermato dai giudici nazionali, che la frase oggetto della disputa fosse letteralmente offensiva nei confronti del Presidente, la Corte ritiene opportuno esaminarla tenendo conto del caso nel suo complesso. In particolare, i giudici si esprimono sulla possibilità di operare un bilanciamento, nel caso di specie, tra la restrizione alla libertà di espressione del ricorrente e l'interesse alla libera discussione di questioni di interesse pubblico. A questo proposito, secondo la Corte, non si può ritenere che la ripetizione della frase pronunciata dal Presidente ne violasse la vita privata o l'onore, o che costituisse un semplice attacco personale gratuito alla sua persona: dai fatti risulta, invero, che il ricorrente avesse voluto indirizzare pubblicamente a Sarkozy una critica di natura politica, come testimonia il legame, rilevato anche dai giudici nazionali, tra il suo impegno politico di militante socialista e la frase scelta. La Corte aggiunge, sul punto, che l'art. 10 co. 2 non lascia spazio a restrizioni alla libertà di espressione nel contesto del dibattito politico o di questioni di interesse pubblico: un uomo politico si espone inevitabilmente e consciamente a un attento controllo dei suoi gesti da parte dei cittadini, e deve dunque mostrare una maggiore tolleranza delle critiche che gli vengano indirizzate.

Il ricorrente, inoltre, riprendendo una frase secca, pronunciata dal Presidente stesso e largamente diffusa dai media in tono spesso umoristico, aveva scelto di esprimere la sua critica in modo satirico, cioè attraverso una forma di espressione artistica di commento alla società destinata naturalmente a provocare e ad irritare i suoi destinatari. Secondo i giudici di Strasburgo, bisogna esaminare attentamente qualunque forma di ingerenza nel diritto di un artista o di un semplice cittadino ad esprimersi tramite il registro satirico: sanzionare penalmente - ancorché con una pena simbolica - comportamenti come quello in oggetto può infatti avere un effetto dissuasivo sull'uso della satira nei confronti dei rappresentanti della politica, limitando così il libero dibattito su questioni di interesse pubblico, senza il quale non esiste società democratica.

Di conseguenza, i giudici valutano che nel caso di specie il ricorso alla sanzione penale nei confronti del ricorrente sia stato sproporzionato rispetto al fine perseguito e non necessario a una società democratica.

 

7. La Corte dunque accoglie il ricorso, ritenendo che la penal subita dal sig. Eon abbia costituito una violazione dell'art. 10 Cedu. In linea con la propria giurisprudenza in materia di art. 10, infine, la Corte nega al ricorrente il risarcimento da lui richiesto, ex art. 41 Cedu, a titolo di danno morale, affermando come l'accertamento della violazione nella sentenza costituisca un risarcimento sufficiente a riparare il danno da questi subito a seguito della vicenda in oggetto.

 

8. La Corte sembra, in questa sentenza, essere alla ricerca di una via che le consenta di accogliere il ricorso senza però dichiarare il reato di "offense au Président de la République" in sé incompatibile con l'art. 10 Cedu. Facendo leva sulle differenze del caso di specie rispetto al precedente citato dal ricorrente (cfr. supra, par. 4), la Corte si limita ad evidenziare la sussistenza di una violazione nel caso concreto - senza peraltro accordare al ricorrente un risarcimento in termini economici -, evitando di sbilanciarsi con una pronuncia sulla compatibilità con la Convenzione della fattispecie di reato tout court.

Il precedente evocato dal ricorrente, come anticipato, non viene giudicato applicabile al caso in oggetto: secondo la Corte, infatti, sono molteplici le differenze che intercorrono tra le due situazioni; si osserva, inter alia, come il caso del Sig. Eon non riguardi la libertà di stampa e come, soprattutto, trattandosi di un insulto, non possa essere invocata l'exceptio veritatis: come affermato dai giudici nazionali, il comportamento contestato al ricorrente non era altro che la «copie conforme servie à froid d'une réplique célèbre inspirée par un affront immédiat», della quale non era possibile accertare la veridicità.

 

9. Alla luce di questi elementi, la Corte ritiene che non sia necessario verificare la compatibilità con la Convenzione della qualificazione penale in sé, sostenendo che la fattispecie incriminatrice non avrebbe prodotto alcun effetto particolare sul ricorrente, né avrebbe conferito alcun privilegio al Capo dello Stato rispetto al diritto di informazione e di espressione di opinioni al suo riguardo. In altre parole, i giudici sembrano voler dire che il ricorrente avrebbe subito lo stesso trattamento (avrebbe cioè comunque commesso un illecito di natura penale), qualora si fosse rivolto nello stesso modo non al Presidente della Repubblica, bensì a un qualsiasi cittadino: non sarebbe quindi necessario dichiarare incompatibile con l'art. 10 Cedu il reato di offesa al Presidente della Repubblica in quanto tale, a priori, perché, pare affermare la Corte, si tratta di una norma che tutela interessi che, almeno fino a una certa soglia - coincidente con il diritto all'onore - sono comuni a tutti i consociati.

 

10. La prova della problematicità di questo passaggio si ricava dalla dissenting opinion del giudice Power-Forde, cui il giudice Yudkivska si associa, nella quale si sostiene - oltre all'insufficienza, ai fini risarcitori, del mero accertamento della violazione - la piena applicabilità dei principi sanciti nella sentenza Colombani anche nel caso di specie: pur ammettendo infatti che si tratti di due situazioni diverse, è però evidente come l'obiettivo alla base dei due reati, cioè sottrarre i Capi di Stato alle critiche, senza prendere in considerazione l'interesse alla base delle critiche stesse, sia il medesimo. Secondo i due giudici, la Corte avrebbe dovuto, come nel caso Colombani, giudicare la sottrazione del Presidente della Repubblica alle critiche, che l'esistenza stessa del reato sembra garantire, come un privilegio incompatibile con il modo attuale di concepire la politica. L'esistenza di questi reati non risponde a un bisogno sociale imperativo tale da giustificare l'uso della sanzione penale, ed evidentemente oltrepassa ciò che è necessario per garantire l'obiettivo tutelato dalla norma. Se la Corte avesse seguito questa impostazione, sarebbe giunta a un giudizio di incompatibilità con l'art. 10 Cedu del reato di offesa al Presidente della Repubblica tout court; tale giudizio di incompatibilità "complessiva" sarebbe stato fondato, in ultima analisi, sugli stessi argomenti usati dai giudici per argomentare la sussistenza della violazione nel caso concreto, ovvero la sproporzione, e dunque la non necessità, tra sanzione penale e obiettivo perseguito.

 

11. Nei paragrafi che seguono, si tenterà di operare un confronto tra la normativa francese in discussione nel caso Eon e la normativa italiana corrispondente, per poi verificare la possibile influenza - nel nostro ordinamento - della giurisprudenza della Corte Edu in materia di offesa al Presidente della Repubblica.

Nel nostro Paese, la fattispecie penale corrispondente all'art. 26 della Legge sulla libertà di stampa è il reato previsto dall'art. 278 c.p., rubricato «Offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica» - il cd. vilipendio -  il quale recita: «Chiunque offende l'onore o il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

È pacifico in dottrina e giurisprudenza che un'offesa, per poter essere ricondotta alla previsione di cui all'art. 278 c.p., debba essere già di per sé prevista come reato da un'altra norma incriminatrice: la condotta deve quindi integrare il delitto di ingiuria, diffamazione, oltraggio, o qualunque altro delitto che implichi l'offesa all'onore o al prestigio del soggetto passivo. Inoltre, non rimandando, a differenza della norma francese, a un'elencazione normativa dei mezzi con cui si può arrecare l'offesa, l'art. 278 è, secondo la dottrina unanime, un reato a forma libera: la condotta si può quindi concretizzare in qualsiasi mezzo idoneo, sia esso verbale (invettive, discorsi, canti, grida), scritto (ivi compreso il mezzo della stampa) o fattuale (gesti, espressioni, emissioni di suoni non costituenti parole): rispetto all'offense francese - che esclude i gesti o le espressioni non riconducibili alla comunicazione scritta o verbale - la norma italiana attribuisce quindi rilevanza penale anche alle condotte meramente fattuali. Infine, l'art. 278 c.p. non richiede come elemento necessario la pubblicità della condotta, dato invece indefettibile dell'art. 26 della legge francese sulla libertà di stampa.

Peraltro - al di là di queste marginali discrepanze tra gli elementi della fattispecie incriminatrice - la differenza principale tra la norma italiana e quella francese risiede nel tipo di pena prevista, che, mentre nel sistema francese è solo pecuniaria (multa fino a 45.000 euro), nel nostro ordinamento è solo detentiva (detenzione da uno a cinque anni).

 

12. Sotto il diverso profilo delle cause di giustificazione, la cui opportuna applicazione è trattata nella sentenza della Corte, è bene notare che il diritto di satira e di critica sono già ammessi come cause di giustificazione dalla nostra giurisprudenza, anche se con qualche cautela. Pur riconoscendosi come l'art. 21 Cost. tuteli l'esercizio del diritto di critica anche nei confronti delle istituzioni costituzionali, compreso il Presidente della Repubblica, si è rilevato infatti come il diritto in questione trovi un limite insuperabile nel prestigio, nel decoro e nell'autorità delle istituzioni, e debba sempre corrispondere all'interesse sociale, alla comunicazione e alla correttezza del linguaggio, potendosi quindi svolgere legittimamente la critica solo sul merito degli atti del Capo dello Stato e in forme che non trasmodino in attacchi diretti a colpirlo sul piano individuale. Analogo limite viene individuato per l'esercizio della satira politica, che non può sfociare in ingiurie, contumelie o offese gratuite. Sul punto, si è osservato in dottrina che affermazioni satiriche sono punibili allorché siano accompagnate da associazioni di idee esorbitanti dalle premesse o da apprezzamenti di valore non motivati; non lo sono invece ove abbiano ad oggetto atti incompatibili con la dignità del soggetto passivo o aspetti di vita quotidiana che ne umanizzino il personaggio.

 

13. A questo punto, viene spontaneo interrogarsi sulla possibile riconducibilità di un comportamento analogo a quello tenuto dal sig. Eon al reato di offesa al Presidente della Repubblica ex art. 278 c.p. Si tratta, invero, di un caso "di confine", alla luce dell'elaborazione che la dottrina ha dato della scriminante, ex art. 51 c.p., dell'esercizio del diritto di critica o di satira. Da un lato, il giudice avrebbe potuto ritenere il comportamento del sig. Eon non scriminato, qualificandolo come "mero attacco personale"; d'altro canto, sarebbe rimasto spazio per un'interpretazione della vicenda come "critica sul merito degli atti del Capo dello Stato", espressa, anche se in modo poco corretto, con il mezzo della satira. Essendo la giurisprudenza in materia di vilipendio piuttosto scarsa, risulta difficile formulare una previsione sul possibile esito "italiano" di una vicenda come quella oggetto del caso Eon. Peraltro, non si può non rilevare come, in caso di condanna in Italia, la pena minima applicabile all'imputato sarebbe stata un anno di reclusione e non - come invece avvenuto in Francia - 30 euro di multa. In proposito, è bene ricordare che la Corte Costituzionale - in relazione proprio alla eccepita irragionevolezza della misura del minimo edittale della pena rispetto alla dimensione del disvalore del comportamento incriminato - ha escluso ogni contrasto della norma in esame con l'art. 27 co. 3 Cost[1]. Ma - ci si chiede - la norma riuscirebbe a superare, alla luce della pronuncia in esame, anche il vaglio della Corte Europea?

 

14. Sul punto è necessario fare una premessa, fondata sulla diversità del ruolo politico del Presidente della Repubblica nei due Paesi. In Francia, essendo la forma di governo quella di una Repubblica Presidenziale, il Presidente è una figura politica più che istituzionale ed è, di conseguenza, inevitabilmente oggetto di critiche. Il Presidente della Repubblica è anche il Capo del Governo: limitare la possibilità di critica nei suoi confronti significherebbe anche limitare in modo significativo il dibattito politico, che è alla base di ogni società democratica; eventuali restrizioni in questo senso devono essere dunque valutate, da parte del legislatore, con estrema attenzione. In Italia, al contrario, il Presidente della Repubblica ha un ruolo meno politico e più istituzionale, di rappresentanza, è "solo" il Capo dello Stato: eventuali limitazioni alla libertà di espressione avranno quindi un'incidenza minore sull'esercizio complessivo delle libertà democratiche. In altre parole, esiste un rapporto di diretta proporzionalità tra ruolo politico e libertà di espressione (come peraltro è stato osservato dalla Corte stessa al par. 59): maggiore è l'incidenza di una carica istituzionale sulla vita politica, intesa in senso stretto, di un Paese, maggiore è il dovere, posto in capo al legislatore, di garantire la libertà di espressione dei cittadini nei confronti del soggetto che ricopre tale carica.

 

15. In base a queste considerazioni, sanzionare penalmente il vilipendio al Presidente della Repubblica sembra essere più giustificabile - secondo i principi elaborati dalla Corte stessa - in Italia che in Francia, alla luce della diversità di interessi che tutela e della diversità dei diritti che comprime. Mentre in Francia sarebbe forse opportuna l'abrogazione del reato, come suggerito dalle dissenting opinions del caso Eon, con il corrispondente inserimento della figura del Presidente della Repubblica nella lista delle cariche che comportano un'aggravante dei reati-base, per l'ordinamento italiano la stessa conclusione non è così scontata.

Di certo resta il problema, già sollevato in passato davanti alla Corte Costituzionale (cfr. supra, nota 1), della sanzione che - come si diceva - prevede una pena esclusivamente di tipo detentivo, per giunta con una cornice edittale piuttosto elevata. Qualora una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 278 c.p. venisse portata all'attenzione della Corte, questa riterrebbe, con buona probabilità, l'uso della pena detentiva sproporzionato e dunque non necessario a una società democratica, accogliendo il ricorso e sanzionando lo Stato. Si tratta di un esito facilmente prevedibile se si pensa che i giudici di Strasburgo, nel caso Eon - pur non spingendosi ancora (anche se la direzione sembra essere quella) a dichiarare l'incompatibilità del reato in sé con l'art. 10 Cedu - hanno ritenuto che una multa di modica entità fosse sufficiente ad integrare la violazione.

Sarebbe dunque opportuno, al fine di evitare future condanne da parte della Corte Edu, un intervento del legislatore volto a modificare la disciplina del reato di offesa al Presidente della Repubblica. Una prima risposta ai suggerimenti di Strasburgo potrebbe essere la sostituzione, nel testo dell'art. 278 c.p., della previsione della sola pena detentiva con la sola pena pecuniaria; in alternativa, si potrebbe adottare la medesima soluzione suggerita dal ricorrente -  e in parte già attuata - per il sistema francese, con l'inserimento di una specifica aggravante nei reati di ingiuria, diffamazione, oltraggio ecc., nel caso in cui soggetto passivo del reato sia il Presidente della Repubblica, mantenendo l'originaria condizione di procedibilità dell'autorizzazione del Ministro della Giustizia.

 

16. In conclusione, per valutare l'impatto pratico delle riflessioni finora condotte, segnaliamo un caso in cui, di recente, è stata invocata l'applicazione dell'art. 278 c.p. Il mese scorso, il Ministro della Giustizia Cancellieri ha concesso l'autorizzazione a procedere alla Procura di Nocera Inferiore per il reato di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica; la richiesta era stata formulata nei confronti di 22 soggetti, autori di commenti a un articolo di Beppe Grillo, pubblicato sull'ormai famoso blog del politico ligure, ritenuti offensivi nei confronti del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Tra le centinaia di commenti, non è ovviamente possibile individuare quelli su cui si è concentrata l'attenzione degli inquirenti: di certo, sono ben più di 22 gli interventi che potrebbero integrare la fattispecie ex art. 278 c.p.

Si tratta, peraltro, di affermazioni che sarebbero penalmente rilevanti qualunque fosse il soggetto passivo del reato, perché integranti gli estremi dei reati di ingiuria o di diffamazione, e per i quali risulterebbe difficile configurare la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di critica o di satira politica (per leggere l'articolo e i relativi commenti, clicca qui). Di conseguenza, con buona pace degli esponenti del Movimento Cinque Stelle che hanno chiesto l'abrogazione del reato di vilipendio, anche qualora il legislatore decidesse in tal senso, i comportamenti oggetto del procedimento resterebbero penalmente rilevanti: l'unica differenza sarebbe data dalla condizione di procedibilità, che non sarebbe più l'autorizzazione ministeriale, bensì la querela di parte. In ogni caso, resterebbe ferma la rilevanza penale e la necessità di un filtro, di un vaglio, alla procedibilità del reato. Vedremo nei prossimi anni quale sarà l'epilogo della vicenda e che influenza potrà avere la giurisprudenza Cedu sulla sua definizione.

 


[1] Cfr. Corte Cost., sent. 163/2006, così massimata: «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 278 c.p., sollevata, in riferimento all'art. 27 comma 3 Cost., nella parte in cui prevede un minimo edittale di pena di anni uno di reclusione. (La Corte, nel disattendere la pertinenza del richiamo operato dal giudice a quo alle considerazioni poste a fondamento della sent. n. n. 341 del 1994, ha osservato che, tenuto conto del valore di rango costituzionale che la norma mira a preservare, ben si giustifica la previsione di un trattamento sanzionatorio che adeguatamente scolpisca, anche nel minimo edittale, il particolare disvalore che assume per la intera collettività l'offesa all'onore e al prestigio della più alta magistratura dello Stato)».