ISSN 2039-1676


23 febbraio 2016 |

La "satira" negazionista al vaglio dei Giudici di Strasburgo: alcune considerazioni in "rime sparse" sulla negazione dell'Olocausto

Nota a C. eur. dir. uomo, Sezione Quinta, sent. 20 ottobre 2015, Dieudonné M'bala c. Francia

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Abstract. In Dieudonné M'bala M'bala c. Francia la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo continua a servirsi, in relazione al discorso negazionista, dell'art. 17 CEDU, estendendone la portata applicativa anche alla "satira" in tal senso connotata e dichiarando irricevibile il ricorso. Dopo avere analizzato il percorso argomentativo seguito dai giudici di Strasburgo nella vicenda in commento, si formuleranno alcune riflessioni sulla presunta natura satirica del discorso pronunciato dal ricorrente e sul c.d. "effetto ghigliottina" di cui al già menzionato art. 17. Brevi note sulla "nouvelle vague" italiana in materia di criminalizzazione della negazione dell'Olocausto formeranno oggetto dell'ultima parte del lavoro.

 

SOMMARIO: 1. I fatti controversi: «il faut que je fasse mieux cette fois-ci, hein?». - 2. «Le prévenu a très largement excédé les limites admises du droit à l'humour»: le motivazioni del giudice nazionale. - 3. La violazione dell'art. 10 Cedu: «Le requérant ne saurait prétendre [...] avoir agi en qualité d'artiste ayant le droit de s'exprimer par le biais de la satire, de l'humour et de la provocation». - 4. Il discorso sub iudice alla luce dei principi (giuridici e non) del genere satirico. - 5. Art. 17 CEDU. Nihil sub sole novi: anche la ridicolizzazione delle vittime tra le condotte che sviliscono la dignità umana. - 6. Il cambiamento di rotta nell'approccio nazionale ad un'(ancora) ipotetica fattispecie criminosa di negazionismo.