ISSN 2039-1676


20 dicembre 2017 |

Modificata l’aggravante di negazionismo e inserito l’art. 3 c. 3-bis l. 654/1975 nel novero dei reati presupposto ex d.lgs. 231/2001

Segnaliamo ai nostri lettori l’entrata in vigore, lo scorso 12 dicembre 2017, della legge europea 2017 (l. 20 novembre 2016, n. 167, “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea”), che introduce, tra l’altro, rilevanti novità in materia penalistica.

 

Più in particolare, l’art. 5 della legge in questione reca «disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ad espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale», onde meglio conformarsi alle indicazioni ricevute in tal senso della Commissione europea tramite l’EU Pilot 8184/15/JUST.

Nell’ambito della procedura pre-contenziosa avviata dall’Unione europea – come si ricorderà, infatti, l’EU Pilot è lo strumento di ‘dialogo’ con lo Stato membro che precede/previene la messa in mora e la successiva, eventuale, procedura di infrazione – lo Stato italiano interviene dunque in due direzioni.

 

A) Innanzi tutto, modifica il c. 3-bis dell’art. 3 l. 654/1975 – la c.d. ‘aggravante di negazionismo’, introdotta nel giugno del 2016 (clicca qui per consultare la relativa scheda) – aggiungendo dopo le parole: «si fondano in tutto o in parte sulla negazione» la locuzione: «, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia».

Il nuovo c. 3-bis recita ora, dunque: «Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232».

L’art. 1 della decisione quadro 2008/913/GAI, infatti, prevede che gli Stati membri criminalizzino, se commesse intenzionalmente, le condotte di:

a) istigazione pubblica alla violenza o all’odio nei confronti di un gruppo di persone, o di un suo membro, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica;

b) perpetrazione di uno degli atti di cui alla lettera a) mediante la diffusione e la distribuzione pubblica di scritti, immagini o altro materiale;

c) apologia, negazione o minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro;

d) apologia, negazione o minimizzazione grossolana dei crimini definiti all’articolo 6 dello statuto del Tribunale militare internazionale, allegato all’accordo di Londra dell’8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro.

Lo strumento europeo, insomma, prevede che siano punite: i) da un lato, le condotte di istigazione alla violenza o all’odio, purché realizzatasi pubblicamente; ii) dall’altro, le (diverse) condotte di apologia, negazione e minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra (definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale e di quelli definiti all’articolo 6 dello statuto del Tribunale militare), purché tali comportamenti siano commessi in pubblico e posti in essere in modo atto a istigare alla violenza e all’odio.

Le condotte di apologia e di minimizzazione grossolana – recuperate dall’odierno intervento – erano dunque state effettivamente trascurate dal legislatore nazionale, che, per vero, dava rilievo alla sola istigazione e alla negazione (oltre che a condotte, quali la propaganda e l’incitamento, non espressamente menzionate dal provvedimento europeo). Il legislatore non ha, invece, introdotto all’interno del comma 3-bis il requisito della pubblicità delle condotte incriminate, pur menzionato in più occasioni dal legislatore europeo, e la cui portata nella selezione dei fatti costituenti reato non può dirsi perfettamente coincidente con quella del requisito del pericolo concreto, invece espressamente inserito dal legislatore italiano (ben potrebbero immaginarsi, infatti, istigazioni all’odio concretamente pericolose, ma commesse in privato). Si tratta, ovviamente, di una scelta non sanzionabile da parte dell’Unione Europea – poiché chiaramente volta ad ampliare e non a restringere il campo del penalmente rilevante rispetto a quanto previsto dallo strumento di armonizzazione, che fissa i contenuti minimi – ma che avrebbe verosimilmente introdotto (almeno un) criterio effettivamente selettivo all’interno di una fattispecie incriminatrice i cui confini sono, allo stato, tutt’altro che definiti.

 

B) In secondo luogo, la legge europea introduce, all’interno del d.lgs. 231/2001, un nuovo articolo 25-terdecies, rubricato ‘razzismo e xenofobia’, a norma del quale:

«1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Anche l’introduzione del negazionismo fra i reati presupposto della responsabilità della persona giuridica – espressamente prevista, in effetti, dall’art. 5 della decisione quadro 2008/913/GAI – ci pare norma destinata a rinfocolare il dibattito, per vero mai sopito, sull’opportunità di punire un comportamento che pure costituisce una manifestazione della libertà di pensiero.

L’introduzione dell’istigazione all’odio mediante affermazioni negazioniste nel novero dei rischi che le società – in special modo, quelle operanti nel campo dell’informazione e della diffusione di contenuti culturali – devono prevenire, anche mediante l’implementazione di modelli organizzativi che tengano conto di tale nuova esigenza, è certo una scelta di notevole momento, destinata – se presa sul serio – a condizionare profondamente il mercato dell’informazione.

La disposizione è evidentemente in grado, infatti, di realizzare una sorta di ‘censura (ancorché privata) preventiva’ sulla circolazione di espressioni a contenuto negazionista, impegnando ora la responsabilità – oltre che del soggetto agente – anche degli enti che, nella maggior parte dei casi, gli forniscono i mezzi per consentire la diffusione del messaggio propalato: non solo gestori di siti web, ma anche testate editoriali, imprese radiotelevisive etc. I criteri di selezione delle condotte potenzialmente rientranti nel novero di quelle sanzionabili per effetto del nuovo art. 25-terdecies allora – conviene ricordarlo – saranno verosimilmente ispirati ad una logica precauzionale, perché volti a sterilizzare ogni rischio, anche remoto, di responsabilità derivante da reato. Tempi duri potrebbero profilarsi, dunque, per gli autori di opere ‘scomode’, anche (con tutta probabilità) per quelli i cui lavori supererebbero, senza troppi problemi, il vaglio di un giudice penale.

Oltre alle società operanti nell’ambito dell’informazione – che appaiono, ad una prima lettura, le principali destinatarie della modifica legislativa – l’intervento in oggetto potrebbe riguardare da vicino anche le imprese produttrici di gadget o souvenir recanti frasi o immagini direttamente riconducibili al partito nazionalsocialista o a quello fascista, nella misura in cui – ovviamente – tali oggetti siano idonei a veicolare un messaggio di negazione, minimizzazione grossolana o apologia della Shoah o, più in generale, di crimini di genocidio, contro l'umanità o di guerra.