ISSN 2039-1676


19 ottobre 2015 |

La Camera approva con modificazioni il disegno di legge in materia di negazionismo

Disegno di legge C. 2874 (Amati e a.)

Clicca qui per accedere al testo del disegno di legge, nonché ai resoconti aggiornati del suo iter parlamentare.

1. Continua il travagliato iter parlamentare del disegno di legge sul reato di negazionismo. Approvato in prima lettura al Senato (il quale non ha adottato il testo proposto dalla Prima Commissione Permanente, nel quale si introduceva il reato nel corpo dell'art. 414 c.p.), il 13 ottobre scorso è stato approvato con modificazioni dalla Camera e ora trasmesso nuovamente al Senato con l'identificativo S. 54-B ("Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale").

 

2. La novella legislativa intende intervenire esclusivamente sull'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 ("Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966"). Si riporta di seguito il testo della norma, come risultante dalle modifiche approvate dalla Camera, con evidenziate in grassetto le novità rispetto al testo in precedenza licenziato dal Senato (su cui si veda ampiamente G.L. Gatta, Dal Senato un passo avanti verso la rilevanza penale del negazionismo (come circostanza aggravante), in questa Rivista, 16 febbraio 2015)

Art. 3.

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

 a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

 b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

 2. (...).

 3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro".

 

3. Nel testo approvato dalla Camera vengono quindi meno gli interventi sul primo comma della norma (finalizzati ad inserire il requisito della pubblicità della istigazione), così come l'abbassamento (da cinque a tre anni di reclusione) del massimo edittale del delitto di istigazione a delinquere di cui all'art. 414 co. 1 n. 1) c.p.

 

4. Ricordiamo che la riforma ha la finalità di attuare la decisione quadro dell'Unione europea 2008/913/GAI, il cui termine di attuazione è peraltro scaduto il 28 novembre 2010, come evidenziato dal Rapporto della Commissione europea sull'attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI (per una scheda di tale rapporto, con particolare riferimento alla situazione italiana, clicca qui).

 

5. Il dibattito - già caldo - sul delicato bilanciamento tra il diritto alla libertà di espressione e l'esigenza di reprimere il negazionismo è inoltre destinato ad arricchirsi con la recentissima (depositata il 15 ottobre scorso) sentenza della Grande camera della Corte europea dei diritti dell'uomo Perinçek c. Svizzera (clicca qui per scaricare la scheda a cura del sottoscritto della sentenza della Camera di prima istanza), nella quale i giudici di Strasburgo hanno dato prevalenza al diritto alla libertà di espressione in un caso di negazione del genocidio armeno. Della - per vero piuttosto articolata - sentenza la nostra Rivista darà puntualmente conto nei prossimi giorni.