ISSN 2039-1676


10 gennaio 2017 |

Osservazioni critiche sul nuovo “reato” di negazionismo

Il contributo è pubblicato nel n. 3/2016 della nostra Rivista trimestrale. Clicca qui per accedervi.

 

Abstract. Il negazionismo è un fenomeno in continua espansione. La reazione intrapresa al fine di contrastarlo sembra espandersi allo stesso modo. Il comma 3-bis, art. 3 della legge n. 654 del 1975, introdotto in Italia lo scorso giugno, è in linea con una diffusa tendenza alla criminalizzazione di manifestazioni del pensiero che ribaltano in modo urticante e offensivo consolidate acquisizioni storiche. La disposizione italiana si spinge addirittura oltre, punendo non solo in modo esplicito la negazione della Shoah, ma anche dei crimini internazionali qualificati giuridicamente con rinvio allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

Il presente lavoro rappresenta un tentativo di analisi della nuova disposizione. Sarà posta attenzione alla struttura della norma e al percorso parlamentare che vi è alla base, al fine di qualificarne la natura giuridica. Saranno poi valutate le implicazioni giuridiche, a seconda che la si consideri circostanza aggravante o titolo autonomo di reato. Infine, verrà delineata una breve comparazione tra le fattispecie penali di alcuni Paesi europei, per mettere in rilievo analogie e differenze in punto di eventi per i quali è fatto divieto di negazione.

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Collocazione normativa: breve analisi della disposizione di accoglimento. – 3. Natura giuridica: circostanza aggravante o reato autonomo? – 3.1. Quando il Legislatore non brilla nella padronanza del linguaggio tecnico. – 3.1.1 Criteri forti. – 3.1.2. Criteri deboli. – 3.1.3. Implicazioni in caso di circostanza aggravante. – 3.2. Il DDL n. 54 e le sue successive modifiche: l’iter legislativo e valutazioni critiche alla luce dei criteri appena descritti. – 3.2.1. (segue) fase preliminare: Disegno di legge originario e prima proposta da parte della Commissione Giustizia al Senato. – 3.2.2. (segue) prima proposta del Senato: AS-54 approvato l’11 febbraio 2015. – 3.2.3. (segue) controproposta della Camera: AC-2874 approvato il 13 ottobre 2015. – 3.2.4. (segue) dal Terrorismo al Negazionismo: l’emendamento 1.401. – 3.2.5. La natura giuridica della disposizione definitivamente approvata. – 3.2.5.1. Tentativi di risposta: l’elemento della negazione. – 3.2.5.2. (segue) l’elemento del concreto pericolo di diffusione. – 4. Titolo autonomo di reato: il concreto pericolo, l’elemento soggettivo, implicazioni sostanziali e processuali. – 4.1. Reato di condotta a pericolo concreto e indiretto? – 4.1.1. Il concreto pericolo di diffusione: dal punto di vista della legge positiva. – 4.1.2. (segue) dalla prospettiva dell’accertamento da parte del giudice. – 4.2. L’elemento soggettivo. – 4.3. Le implicazioni dovute al regime sanzionatorio previsto. – 4.3.1. La particolare tenuità del fatto: art. 131-bis c.p. – 4.3.2. La sospensione condizionale della pena: art. 163 c.p. – 4.3.3. La sospensione del procedimento con messa alla prova: art. 168-bis c.p. – 4.3.4. Conseguenze di natura processuale e investigativa. – 5. Una fattispecie sui generis: analogie e differenze con il reato di negazionismo previsto in alcuni Paesi europei. – 5.1. La condotta penalmente rilevante. – 5.2. Un ancoraggio mancato: sentenza passata in giudicato di una Corte internazionale o atti di un organismo sovranazionale o internazionale. – 5.2.1. Fattispecie temporalmente chiuse. – 5.2.1.1. Francia: art. 24-bis loi sur la liberté de la presse. – 5.2.1.2. Austria: § 3h Verbotsgesetz. – 5.2.1.3. Germania: § 130 III StGB. – 5.2.2. Italia e Svizzera: due fattispecie temporalmente aperte. – 6. Conclusioni.