24 settembre 2013 |
Approvato dalla Camera il progetto di legge in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia
Proposta di legge S. 1052 (Scalfarotto e a.)
1. Continua l'iter parlamentare del progetto di legge in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. La Camera ha infatti approvato in prima lettura il Testo Unificato della Commissione, il quale costituisce il risultato della discussione congiunta dei progetti di legge C. 245, C. 280 e C. 1071, prima esaminati singolarmente. Rispetto al progetto di legge C. 245 di cui si è dato conto a fine luglio (clicca qui per accedere alla relativa scheda), possono evidenziarsi alcuni significativi emendamenti:
- viene meno la norma definitoria dei concetti di "identità sessuale", "identità di genere", "ruolo di genere" ed "orientamento sessuale";
- viene meno la riforma della pena accessoria dell'attività non retribuita in favore della collettività, attualmente disciplinata dall'art. 1 co. 1-bis e ss. decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- al fine di contemperare le esigenze repressive con quelle sottese alla libertà di pensiero, viene introdotto un comma 3-bis all'art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, secondo il quale, ai sensi della suddetta legge, "non costituiscono discriminazione, né istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto vigente [...] se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o di culto, relative all'attuazione dei principi e dei valori di rilevanza costituzionale che connotano tali organizzazioni";
- viene inserita nel Testo Unificato una disposizione che disegna un programma di rilevazione statistica al fine di verificare l'applicazione della legge, la progettazione e realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza di matrice xenofoba, antisemita, omofobica e transfobica ed il monitoraggio delle relative politiche di prevenzione.
2. Il quadro complessivo che emerge dal testo approvato dalla Camera, ed ora all'esame del Senato con il nominativo S. 1052, potrebbe essere sintetizzato nei termini che seguono.
Attraverso l'estensione dell'ambito di applicabilità dei delitti previsti dall'art. 3 legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, risulterebbe punito:
- con la reclusione fino a un anno e 6 mesi o la multa fino a 6.000 euro chi "istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi" fondati sull'omofobia o transfobia (delitto di incitamento alla commissione o commissione di atti di discriminazione: art. 3 co. 1, lett. a), seconda parte, l. 654/1975). Il dato testuale della nuova norma parrebbe invece escludere la possibilità di incriminare un soggetto che propagandi idee fondate sulla omofobia o transfobia, a differenza di quanto avviene nel caso di soggetto che propagandi idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;
- con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chi in qualsiasi modo "istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi" fondati sull'omofobia o transfobia (delitto di incitamento alla commissione o commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza: art. 3 co. 1, lett. b), l. 654/1975);
- con la reclusione da 6 mesi a 4 anni chiunque partecipa - o presta assistenza - ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi fondati sull'omofobia o transfobia (delitto di costituzione o partecipazione ad associazione avente scopo di incitamento alla discriminazione o alla violenza: art. 3. co. 3, l. 654/1975). La pena per coloro che le promuovono o dirigono è la reclusione da 1 a 6 anni (art. 3 co. 3, ultima parte, l. 654/1975).
Inoltre, sarebbero applicabili ai suddetti delitti anche le pene accessorie previste dall'art. 1 co. 1-bis e ss. d.l. 122/1993.
L'estensione dell'ambito di applicabilità delle norme di cui all'art. 3 l. 654/1975 comporterebbe anche un ampliamento delle fattispecie di cui all'art. 2 d.l. 122/1993, ad esse connesse.
Infine, deve essere segnalata l'estensione della portata della circostanza aggravante c.d. "di odio", prevista dall'art. 3 co. 1 d.l. 122/1993, che diverrebbe applicabile anche ai fatti fondati sull'omofobia o transfobia. Va ricordato che le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'art. 98 c.p., concorrenti con l'aggravante in parola, non possono essere ritenute (già ora, secondo il disposto dell'art. 3 co. 2 d.l. 122/1993) equivalenti o prevalenti rispetto a questa, e che le diminuzioni di pena si devono invece operare sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.