ISSN 2039-1676


25 luglio 2013

Concluso l'esame in Commissione Giustizia della Camera del progetto di legge in materia di contrasto all'omofobia e alla transfobia

Proposta di legge C-245 (Scalfarotto e a.)

 

Il 22 luglio 2013 sì è concluso l'esame nella seconda Commissione (Giustizia) della Camera dei Deputati della proposta di legge n. 245, presentata il 15 marzo 2013 e intitolata  "Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia" (clicca qui per accedere al testo del progetto di legge nonché ai resoconti del suo iter parlamentare).

Il ddl, il cui primo firmatario è l'On. Ivan Scalfarotto, prevede, in buona sostanza, l'estensione dei reati previsti  dalla c.d. legge Mancino-Reale (l. 13 ottobre 1975, n. 654, come modificata ed integrata dal d.l. n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 205 del 1993) «anche alle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima».

In particolare, il progetto di legge contiene, in estrema sintesi:

- una norma definitoria, ai fini della legge penale, dei concetti di «identità sessuale», «identità di genere», «ruolo di genere», «orientamento sessuale»;

- l'estensione dell'ambito di applicabilità del delitto di incitamento alla commissione o commissione di atti di discriminazione (art. 3 co. 1 lett. a seconda parte della legge Mancino-Reale) ai fatti di istigazione o discriminazione «motivati dall'identità sessuale della vittima»;

- l'estensione dell'ambito di applicabilità del delitto di incitamento alla commissione o commissione di violenza o atti di provocazione alla violenza (art. 3 co. 1 lett. b della legge Mancino-Reale) ai fatti «motivati dall'identità sessuale della vittima»;

- l'estensione dell'ambito di applicabilità del delitto di costituzione o partecipazione ad associazione avente scopo di incitamento alla discriminazione o alla violenza (art. 3 co. 3 della legge Mancino-Reale) alle associazioni aventi scopo di incitamento alla discriminazione o alla violenza motivata «dall'identità sessuale della vittima»;

- l'estensione dell'ambito di applicabilità dell'aggravante c.d. di odio (art. 3 co. 1 del decreto Mancino) ai fatti commessi per «motivi [...] relativi all'identità sessuale della vittima»;

- la previsione della prevalenza necessaria della nuova aggravante di cui all'art. 3 co. 1 del decreto Mancino rispetto ad ogni altra attenuante «nel giudizio di bilanciamento di cui all'articolo 69 del codice penale»;

- la previsione di una nuova pena accessoria dell'attività non retribuita in favore della collettività in caso di condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 3 della legge Mancino-Reale.

Il provvedimento dovrà ora passare in assemblea per l'approvazione.