ISSN 2039-1676


21 gennaio 2016 |

Un volantino elettorale associa comportamenti criminosi agli 'stranieri' (neri, cinesi, Rom, islamici): è propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico?

Nota a Cass. pen., sez. VI, 25 giugno 2015 (dep. 14 settembre 2015), n. 36906, Pres. Franco, Rel. Pezzella.

1. La sentenza che può leggersi in allegato si segnala per alcune interessanti affermazioni relative al reato di cui all'art. 3 co. 1, lett. a) l. n. 654/1975 - propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico. Il caso di specie riguarda un candidato al Parlamento europeo che, durante la campagna elettorale, predispone e distribuisce un volantino che, all'esito del giudizio di merito, viene ritenuto fondato sull'odio razziale e sulla superiorità di una razza rispetto alle altre. Il caso, come si dirà, ha fornito alla S.C. l'occasione di ripercorre la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di c.d. hate speeches (discorsi che inneggiano all'odio, solitamente pronunciati da esponenti politici, verso minoranze o soggetti socialmente deboli) e la questione del problematico bilanciamento tra il diritto alla libertà di espressione e la tutela della dignità umana.

 

2. Ma procediamo con ordine. La vicenda origina dal ricorso di un candidato al Parlamento europeo condannato dalla Corte d'Appello di Triste alla pena di 3.000 euro di multa per il reato di cui all'art. 3 co. 2 lett. a) della l. n. 654/1975 perché, con un volantino di promozione elettorale stampato e diffuso in occasione delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, propagandava idee fondate sulla superiorità di una razza rispetto alle altre e sull'odio razziale. Nel volantino si faceva ricorso allo slogan "basta usurai, basta stranieri" e, sul retro, campeggiavano sei caricature che raffiguravano soggetti di colore dediti allo spaccio di stupefacenti, un cinese produttore di merce scadente, una donna e un bambino Rom pronti a rubare, un musulmano con una cintura formata di candelotti di dinamite e Abramo Lincon attorniato di dollari.

Con la pronuncia qui segnalata, la Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado affermando che il complesso delle scritte e del messaggio scaturente dalle descritte immagini caricaturali non integra il reato di propaganda di idee fondate sulla superiorità di una razza e sull'odio razziale o etnico, di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) l. n. 654/1975.

 

3. La questione posta all'attenzione della S.C. riguarda il significato da attribuire al concetto di 'idea fondata sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico', e in particolare se - così come sostenuto dal ricorrente - debba tracciarsi una netta distinzione tra la discriminazione fondata sulla qualità di un soggetto e quella fondata sui suoi comportamenti.

Nel rispondere affermativamente al quesito, la Cassazione richiama un proprio precedente secondo cui la discriminazione di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) l. 654/1975 si dovrebbe fondare sulla qualità del soggetto e non sui suoi comportamenti[1]. In altre parole, il presupposto della configurabilità del reato, secondo questa pronuncia del 2008, starebbe nell'effettiva sussistenza di un'idea discriminatoria fondata sulla diversità da pretesa superiorità razziale o da odio etnico. La discriminazione per l'altrui diversità sarebbe dunque cosa diversa dalla discriminazione per l'altrui criminosità; e un soggetto potrebbe anche essere legittimamente discriminato per il suo comportamento, senza che perciò chi discrimina debba rispondere del predetto reato. Nel caso in esame la Corte conclude proprio in questo senso, sostenendo che l'imputato - tramite il volantino elettorale - avrebbe veicolato esclusivamente un messaggio di avversione politica verso una serie di comportamenti illeciti attribuiti, tramite una generalizzazione, a soggetti appartenenti a determinate razze o etnie: non un messaggio basato sull'odio razziale o etnico.

Il caso in esame si differenzia quindi da quello oggetto del precedente richiamato in motivazione, dove la S.C. aveva al contrario ritenuto la sussistenza del reato di propaganda di idee discriminatorie ex art. 3, comma 1, lett. a) l. n. 654/1975 a carico di soggetti che avevano proposto una petizione, rivolta alle autorità comunali, finalizzata allo sgombero immediato di tutti i campi nomadi e diffusa tra i cittadini con slogans del seguente tenore: "No ai campi nomadi. Firma anche tu per mandare via gli zingari". Mentre in quel diverso precedente, secondo la S.C., sarebbe palese la discriminazione dei nomadi per il solo fatto di essere tali, in quanto non si faceva menzione di nessuna possibile ragione a sostegno dell'allontanamento, nel caso che qui ci occupa - sempre ad avviso della Cassazione - si sarebbe voluto unicamente esprimere un messaggio di forte stigmatizzazione verso alcune condotte illecite: non un messaggio pregiudizialmente ostile ad alcune etnie.

 

4. Questa conclusione della Cassazione non ci persuade. Se è vero infatti che l'imputato, attraverso il volantino elettorale, stigmatizza una serie di comportamenti illeciti, la generalizzazione secondo cui tali condotte sarebbero attribuibili ad un'intera etnia o razza non può che tradursi in una affermazione di portata discriminatoria. Ci sembra, infatti, che quando un'intera popolazione viene associata al compimento di una attività criminosa, non può più parlarsi di discriminazione fondata sui comportamenti. Tale messaggio si traduce, invero, in una discriminazione fondata sulle qualità di un soggetto in quanto appartenente ad una determinata etnia, secondo l'equazione Rom uguale ladro o mussulmano uguale terrorista.

 

5. Invero la S.C. giunge ad escludere la sussistenza del reato in esame interpretando la disposizione di cui all'art. 3 co. 1, lett. a) l. n. 654/1975 alla luce del solo diritto interno. Nonostante questo, come si è anticipato, la pronuncia inquadra il caso concreto tra i c.d. hate speeches e svolge un'ampia e interessante ricognizione della giurisprudenza della Corte Edu in materia di libertà di espressione ex art. 10 Cedu. Sono in particolare evocati i criteri utilizzati dai giudici di Strasburgo per risolvere il problematico bilanciamento tra il diritto alla libertà di espressione e la tutela della dignità umana nei casi in cui vengano in rilievo discorsi che inneggiano all'odio, solitamente pronunciati da esponenti politici, verso minoranze o soggetti socialmente deboli.

Rispetto alle condotte rientranti in questa categoria la Corte di Strasburgo sviluppa la sua giurisprudenza secondo due direzioni[2] differenti; da un lato dichiara irricevibili alcuni ricorsi per violazione dell'art. 17 Cedu (divieto dell'abuso del diritto): ovvero, il divieto di interpretare qualsiasi disposizione della Convenzione come implicante il diritto per un individuo di esercitare un'attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti dalla stessa Convenzione; dall'altro - quando non viene esclusa la protezione dell'art. 10 per violazione dell'art. 17 Cedu - la Corte europea procede ad un bilanciamento tra il diritto alla libertà di espressione e la possibilità di limitare tale diritto per garantire uno degli scopi indicati all'art. 10 § 2 Cedu. Secondo questa disposizione, infatti, la libertà di espressione ben può subire delle eccezioni per perseguire uno di questi fini (sicurezza nazionale, integrità territoriale o l'ordine pubblico, prevenzione dei reati, protezione della salute e della morale, protezione della reputazione o dei diritti altrui, impedimento della divulgazione di informazioni confidenziali e garanzia dell'autorità e dell'imparzialità del potere giudiziario), a condizione che queste limitazioni siano espressamente previste dalla legge e siano necessarie in una società democratica.

Il primo orientamento giurisprudenziale trova un riscontro nella sentenza Garaudy c. Francia,[3] in cui la Corte Edu ha sostenuto la non applicabilità del diritto alla libertà di espressione nel caso concreto, in quanto l'opera del ricorrente - scrittore condannato in Francia per contestazione di crimini contro l'umanità, diffamazione pubblica a danno della comunità ebraica e istigazione alla discriminazione e all'odio razziali - aveva per lo più una marcata natura negazionista che contrastava con i valori fondamentali della Convenzione[4].

Quanto al secondo orientamento giurisprudenziale significativa è la recente sentenza Perinçek c. Svizzera - di cui si è già dato conto in questa Rivista[5] - che riguarda la vicenda di un uomo politico turco che era stato condannato penalmente in Svizzera perché aveva pubblicamente negato che le atrocità commesse dall'Impero ottomano ai danni del popolo armeno a partire dal 1915 costituissero un genocidio. Nel ritenere che l'ingerenza nella libertà di espressione del ricorrente da parte della Autorità giurisdizionale svizzera non fosse "necessaria in una società democratica" e che quindi violasse l'art. 10 Cedu, la Grande camera ha affermato che si deve procedere ad un corretto contemperamento tra i diritti tutelati dagli artt. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) e 10 Cedu seguendo una serie di criteri che vengono qui enunciati analiticamente. Tra questi la natura delle dichiarazioni del ricorrente, il contesto nel quale avvengono le limitazioni, l'idoneità offensiva delle dichiarazioni, la presenza o l'assenza di una disciplina incriminatrice comune agli Stati membri, l'esistenza di obblighi internazionali di incriminazione, le motivazioni addotte dall'autorità nazionali per giustificare la limitazione e la proporzionalità di questa limitazione.

 

6. Alla luce di questo secondo orientamento giurisprudenziale della Corte europea, nella sentenza qui annotata la Cassazione afferma quindi che - nel interpretare le disposizioni interne in materia di propaganda discriminatoria così come di reati d'opinione e di diffamazione - è necessario procedere al bilanciamento tra la libertà di espressione e gli altri diritti con essa configgenti, attestandosi "sul crinale della necessaria contestualizzazione dei fatti" e dando quindi particolare rilevanza alla natura delle frasi discriminatorie, al contesto in cui queste vengono pronunciate e alla loro concreta idoneità offensiva. In altre parole, conformandosi alla giurisprudenza della Corte Edu in materia, il giudice di merito dovrà operare un'interpretazione della normativa interna che valorizzi la concreta pericolosità ed offensività delle condotte, attraverso la necessaria contestualizzazione delle stesse.

 

7. Il tentativo della S.C. di interpretare la disposizione dell'art. 3, co. 1, lett. a) l. n. 654/1975 alla luce della giurisprudenza della Corte Edu in tema di c.d. discorsi d'odio - seppur lodevole - non risulta tuttavia nell'economia della motivazione decisivo per la decisione del caso concreto. Nella sentenza annotata, infatti, la Cassazione, con argomentazioni che riteniamo non persuasive, ha escluso la condotta del ricorrente dal campo di applicazione del reato di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale.

 

[1] Cass. pen., sez. VI, n. 13234. Nello stesso senso anche Cass. pen., sez. I, 22 novembre 2012, n. 47894.

[2]Ne dà conto M. Oetheimer, sub art. 10, in (diretto da) S. Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelsky, Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Padova, 2012, p. 414.

[3] C. eur. dir. uomo, sez. IV, dec. 24 giugno 2003, Garaudy c. Francia.

[4] Cfr. anche C. eur. dir. uomo, sez. V, dec. 7 giugno 2011, Gollnisch c. Francia; C. eur. dir. uomo, sez. I, 20 febbraio 2007, Pavel Ivanov c. Russia; C. eur. dir. uomo, sez. II, dec. 16 novembre 2004, Norwood c. Regno Unito.

[5] Cfr. M. Montanari, Libertà di espressione e dignità delle vittime in un caso di negazionismo del genocidio armeno: si pronuncia la Grande camera della Corte Edu, in questa Rivista, 21 ottobre 2015. Si veda inoltre - con riguardo allo stesso caso ma deciso dalla seconda sezione - M. Montanari, La Corte europea dei diritti dell'uomo si pronuncia sul problematico bilanciamento tra diritto alla libertà di espressione e l'esigenza di reprimere il negazionismo del genocidio armeno, in questa Rivista, 7 gennaio 2014. P. Lobba, Un "arresto" della tendenza repressiva europea sul negazionismo, in questa Rivista, 15 gennaio 2014.