1 giugno 2017 |
La punibilità dell’istigazione nel contrasto al terrorismo internazionale
Il difficile bilanciamento tra esigenze di sicurezza e libertà di espressione
Contributo pubblicato nella Rivista Trimestrale 1/2017
Abstract. Le misure elaborate sul piano sovranazionale per rispondere adeguatamente all’evoluzione delle minacce terroristiche impongono, tra l’altro, la punibilità dell’istigazione a commettere reati terroristici e della pubblica provocazione. Sennonché, la pur legittima esigenza di colpire l’opera di proselitismo che avviene in certi luoghi di culto da parte di taluni predicatori o attraverso internet e i social media, divenuti sempre più spesso i canali principali usati dai terroristi per diffondere propaganda, rischia di incidere sulla libertà, costituzionalmente e convenzionalmente riconosciuta, di manifestazione del pensiero. A fronte, dunque, di un’eventuale espansione dell’area del penalmente rilevante, il problema cruciale è quello di individuare quale sia il limite tollerabile di flessibilizzazione di un diritto così fondamentale, in nome della sicurezza collettiva.
SOMMARIO: 1. Il contesto europeo di riferimento: la “guerra occidentale” al terrorismo islamico. – 2. Le radici del terrorismo islamico tra indottrinamento religioso e perversioni dell’intolleranza. – 3. La punibilità dell’istigazione al terrorismo nella normativa di origine sovranazionale. – 4. L’attuazione in Italia degli obblighi di criminalizzazione sovranazionali. – 5. Sicurezza collettiva vs libertà di espressione nella giurisprudenza nazionale e sovranazionale. – 6. La punibilità dell’istigazione indiretta: quali limiti alla flessibilizzazione delle garanzie? – 7. Prospettive de lege ferenda. Conclusioni.