ISSN 2039-1676


01 luglio 2013

Le Sezioni unite sull'applicazione della attenuante della speciale tenuità del danno, nei delitti che offendono il patrimonio, in caso di mero tentativo

Cass. pen., Sez. un, 28 marzo 2013 (dep. 28 giugno 2013), n. 28243, Pres. Lupo, Rel. Fumo, ric. Zonni Sanfilippo

Mettiamo tempestivamente a disposizione dei lettori, riservandoci per il prossimo futuro un eventuale approfondimento, la motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite, come anticipato dalla relativa «informazione provvisoria», hanno affermato che l'attenuante del danno di speciale tenuità, nei reati contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, è applicabile anche nel caso di delitto tentato.

Per una prima e più rapida cognizione del decisum trascriviamo il principio di diritto così come formalizzato dalle stesse Sezioni unite, dal quale si evince anche il criterio che, secondo la Corte, deve essere utilizzato per la misurazione del danno.

Ecco il passo pertinente della motivazione: «nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità, di cui al n. 4 dell'art. 62 cod. pen., può applicarsi anche al delitto tentato, sempre che la sussistenza della attenuante in questione sia desumibile con certezza dalle modalità del fatto, in base a un preciso giudizio ipotetico che, stimando il danno patrimoniale che sarebbe stato causato alla persona offesa, se il delitto di furto fosse stato portato a compimento, si concluda nel senso che il danno cagionato sia di rilevanza minima».