ISSN 2039-1676


15 gennaio 2014

Alle Sezioni unite la questione della competenza a celebrare il giudizio abbreviato, dopo il decreto di rito immediato, nel processo a carico di minorenni

Cass., Sez. II, 11 dicembre 2013 (dep. 18 dicembre 2013), n. 51141/13, P.g. in proc. A., Pres. Fiandanese, Rel. Iasillo

Il Servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che è stata rimessa alle Sezioni unite penali, con il provvedimento che qui pubblichiamo, la seguente questione: «Se, nel procedimento a carico di imputati minorenni, la competenza per il giudizio abbreviato, instaurato a seguito di decreto di giudizio immediato, spetti al giudice per le indagini preliminari ovvero al giudice dell'udienza preliminare nella composizione collegiale, prevista dall'art. 50 bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12». 

L'ambivalenza del testo dell'art. 458 cod. proc. pen. (norma che parrebbe applicabile in assenza di specifiche disposizioni del d.P.R. n. 448 del 1988) era stata risolta dalle Sezioni unite, quanto al giudizio ordinario, nel senso che la competenza appartiene al giudice delle indagini preliminari (sia pure in persona diversa da quella che ha disposto il giudizio immediato): Cass., Sez. un., 17 gennaio 2006, n. 3088, Bergamasco.

La questione odierna nasce dal fatto che, nell'ordinamento minorile, il giudice per le indagini preliminari è un organo monocratico, mentre la funzione di giudice per l'udienza preliminare è affidata ad un organo collegiale, composto anche da due esperti, che potrebbe meglio garantire il rilievo in ciascun caso concreto degli interessi rieducativi e di ogni altro valore tipico della giurisdizione minorile.

L'udienza di trattazione del ricorso è stata fissata per il 27 febbraio 2014.

Naturalmente, daremo notizia non appena possibile del tenore della decisione e poi della relativa motivazione (GL).