ISSN 2039-1676


30 maggio 2014

Le Sezioni unite escludono, per il caso di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, il "recupero" dei termini riferibili ad altre fasi

Cass., Sez. Un., c.c. 29 maggio 2014, Pres. Santacroce, Rel. Brusco, Ric. P.m. in proc. Gallo (informazione provvisoria)

 

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, nel corso della camera di consiglio del 29 maggio 2014, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

«Se, in tema di durata dei termini massimi di custodia cautelare, nel caso di sospensione dei termini di fase a norma dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen., il limite del doppio del termine di fase previsto dal comma 6 dell'art. 304 possa essere superato in forza dell'intervenuta applicazione dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, cod. proc. pen. che prevede un aumento fino a sei mesi del termine di fase da imputarsi o alla fase precedente o alla fase relativa al giudizio di legittimità».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data la seguente soluzione: «Negativa».

La deliberazione è stata assunta sulle conformi conclusioni del Procuratore generale.

Pubblicheremo la sentenza non appena saranno depositate le motivazioni.

La nostra Rivista ha già pubblicato l'ordinanza n. 12356/14 (cliccare qui), con la quale la III sezione penale della Corte aveva rimesso la questione alle Sezioni unite, con una nota di M. Malerba, Favor libertatis e limiti massimi della custodia: le Sezioni Unite chiamate a esprimersi sul recupero dei termini di altra fase cautelare  (cliccare qui). (GL)