ISSN 2039-1676


15 maggio 2014 |

Favor libertatis e limiti massimi della custodia: le Sezioni Unite chiamate a esprimersi sul recupero dei termini di altra fase cautelare

Cass. pen., sez. III, ord. 5 febbraio 2014 (dep. 17 marzo 2014), n. 12356, Pres. Mannino, Rel. Mulliri, P.M. in proc. Gallo

1. Con l'ordinanza qui riportata, depositata il 17 marzo 2014, la Terza Sezione della Corte di cassazione ha sollecitato l'intervento delle Sezioni unite circa la soluzione del seguente quesito: «se, in tema di durata dei termini di custodia cautelare, l'applicazione del meccanismo di recupero dei termini di altra fase cautelare - previsto dall'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis c.p.p. - comporti o meno l'aumento dei termini massimi di custodia, di cui all'art. 304, comma 6 c.p.p.».

 

2. La questione di fatto oggetto dell'ordinanza inerisce ad una misura cautelare custodiale emessa per il reato di cui all'art. 73 T.U. Stup., aggravato ex art. 7 l. 12 luglio 1991, n. 203, nei confronti di un indagato in seguito condannato con giudizio abbreviato.

La durata della custodia cautelare ha subito molteplici sospensioni, ai sensi dell'art. 304 c.p.p. Pendente il giudizio di secondo grado, il ristretto presentava richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini che, a seguito della risposta negativa della Corte d'Appello procedente, veniva disposta dal Tribunale del Riesame in veste di giudice d'appello.

Contro tale decisione ricorre il Pubblico Ministero lamentandosi dell'interpretazione dell'art. 303, comma 1, lett. b) n. 3-bis c.p.p. fornita dal Tribunale, secondo il quale il relativo termine semestrale non può trovare applicazione in fase di appello. Individuato il dies a quo per il decorso dei termini di fase nel giorno della pronuncia della sentenza di primo grado, la scarcerazione per decorrenza del termine non può non seguire le ordinarie regole di cui all'art. 304, comma 6 c.p.p. (e così ritenere spirato il termine massimo in data 28.2.13, ancora pendente il giudizio di appello conclusosi solamente in data 29.4.13).

 

3. Non è corretto affermare l'esistenza di un effettivo contrasto giurisprudenziale circa l'interpretazione dell'art. 303, comma 1, lett. b) n. 3-bis c.p.p., in relazione alla disciplina del termine finale di fase di cui all'art. 304, comma 6 c.p.p.

In un'unica circostanza, infatti, la Corte di cassazione ha affermato l'opinabile principio di diritto secondo cui non si debba tener conto dell'aumento «fino a sei mesi» del termine della custodia cautelare nel giudizio di primo grado ai fini del computo del doppio del relativo termine di fase, qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. [1].

L'aumento di cui si tratta, introdotto ad opera del d.l. 24 novembre 2000 n. 34, convertito con l. 19 gennaio 2001 n. 4, permette al giudice del dibattimento di usufruire di un termine ulteriore, eventuale ed automatico onde portare a compimento fruttuosamente quella fase processuale tradizionalmente resa più complessa e lunga dalla necessità di assumere, oralmente, le prove nel contraddittorio tra le parti, senza correre il rischio di scarcerazioni in massa di individui imputati di gravissimi reati.

L'obiettivo e consequenziale prolungamento della custodia in questa fase è poi compensato da un intricato meccanismo di recupero dei termini inutilizzati in fase di indagini preliminari o, qualora questi siano esauriti o non capienti, di «crediti di libertà» di cui l'imputato potrà (eventualmente) godere una volta che il processo sia giunto in fase di legittimità.

Il problema interpretativo recentemente sorto, conseguente ad innegabile stratificazione normativa, si deve al significato da attribuire all'inciso «senza tenere conto», in relazione al termine semestrale di cui all'art. 303, comma 1, lett. b) n. 3-bis c.p.p., contenuto nella disciplina di riferimento in materia di durata massima della custodia cautelare.

La giurisprudenza maggioritaria[2] si è sempre espressa nel senso che il «doppio dei termini» non possa essere ulteriormente aumentato di sei mesi e ciò sulla base di un'interpretazione sia letterale che sistematica, rinveniente la propria ratio nelle sentenze costituzionali del 18 luglio 1998 n. 292 e del 22 luglio 2005 n. 299.

Propendere per la tesi di cui all'orientamento dominante ovvero all'altro - per quanto ad oggi isolato - comporta conseguenze notevoli in punto di durata della custodia cautelare e la paventata adesione del collegio remittente all'orientamento dissenziente "radicalizzerebbe il contrasto giurisprudenziale", indi per cui è da salutare positivamente la ravvisata opportunità di richiedere l'intervento chiarificatore delle Sezioni unite.

Qualora queste dovessero - sorprendentemente - avallare il precedente del 2012 si assisterebbe ad un inquietante revirement proteso a ridimensionare il principio costituzionale di favor libertatis - secondo cui, in presenza di plurime interpretazioni astrattamente possibili di una disposizione di legge è da prediligersi quella comportante il minor sacrificio possibile della libertà personale - giungendo a cristallizzare un bilanciamento poco equilibrato degli opposti interessi in gioco.

Non v'è chi non veda, infatti, nel tentativo di ampliare il termine di custodia cautelare per la fase del dibattimento qualora si proceda per uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. la preferenza per le sempre pressanti istanze di difesa della collettività - riproponendo logiche di consumazione della pena in fase cautelare - relegando sullo sfondo il delicatissimo tema del sacrificio del primario bene della libertà personale di chi ancora non sia stato giudicato colpevole (non solo in via definitiva, ma neppure in primo grado).

A risultare violato sarebbe, accedendo all'interpretazione sostenuta dalla Corte di cassazione nel 2012 e fatta propria dal collegio remittente, altresì il principio di proporzionalità il quale se da un lato postula la corrispondenza, in fase genetica, tra la misura adottanda, l'entità del fatto e la sanzione che si ritiene possa essere irrogata (art. 275, 2 c. c.p.p.), dall'altro necessita che la misura stessa non si protragga per un lasso di tempo tale da violare quei medesimi criteri.

Se al quesito posto dall'ordinanza qui riportata le Sezioni unite dovessero dare risposta positiva, si concretizzerebbe il rischio dell'affermarsi di un diritto vivente stridente con gli indirizzi interpretativi fatti propri dalle sentenze costituzionali sopra citate, riportando le lancette del tempo al contrasto insorto tra le Sezioni unite e la Corte Costituzionale in materia di regresso del procedimento e termini cautelari[3].

Le Sezioni unite sono chiamate, altresì, a pronunciarsi sull'asserito collegamento tra loro di tutti i termini di fase, sacrificando il principio di autonomia e segmentazione cui l'ordinamento è ispirato in dal 1984. Il Pubblico Ministero, infatti, ricorre al fine di ottenere l'estensione semestrale del termine massimo "in costanza della fase d'appello", in contrapposizione all'orientamento maggioritario, fatto proprio dal Tribunale del Riesame, secondo cui l'ambito applicativo dell'aumento di cui trattasi è rigidamente confinato al dibattimento di primo grado.

 

4. La trattazione della causa è fissata per l'udienza del 29 maggio 2014 (rel. Brusco).

 


[1] Cass., sez. V, 11 luglio 2012 n. 30759, in Cass. pen., 2013, p. 1948 ss., con nota critica di T. Rafaraci, p. 1952 ss.

[2] Cass., sez. VI, 30 ottobre 2013 n. 46482; Cass., sez. II, 10 luglio 2013 n. 42879; Cass., sez. I, 11 aprile 2007 n. 34545 e, tra le prime, Cass., sez. V, 18 febbraio 2002 n. 11876.

[3] Il riferimento è al contrasto insorto in seguito alla sentenza costituzionale 292/1998. Si vedano sul punto, Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2000, n. 4; Cass., Sez. Un., (ord.),10 luglio 2002, n. 28691 e Cass., Sez. Un., 31 marzo 2004, n. 23016 a cui si contrapposero, rispettivamente, Corte Cost., (ord.), 8 novembre 1999, n. 429; Corte Cost., (ord.), 22 novembre 2000, n. 529; Corte Cost., (ord.), 15 luglio 2003, n. 243. Tale contrapposizione ebbe fine solo con la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 303, comma 2, c.p.p. ad opera della sentenza 299/2005.