ISSN 2039-1676


26 maggio 2016

Le Sezioni unite sulla decorrenza, dopo il deposito della sentenza, dei termini di custodia sospesi durante il dibattimento

Cass., Sez. Un., c.c. 25 maggio 2016, Pres. Canzio, Rel. Diotallevi, Ric. P.m. contro Cozzolino (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 25 maggio 2016, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

« Se, disposta la sospensione dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio ex art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,  durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3, debba farsi riferimento, ai fini della ripresa della decorrenza dei termini di fase, alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, ovvero alla diversa, antecedente, data in cui la sentenza sia stata effettivamente depositata».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta: «I  termini di fase riprendono a decorrere dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza».

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore generale.

La nostra Rivista ha già pubblicato l'ordinanza che ha rimesso le questioni alle Sezioni unite (Sez. VI, ord. 25 febbraio 2016 (dep. 8 marzo 2016), n. 9553), con breve nota redazionale di presentazione (cliccare qui per accedere alla nota ed al provvedimento).

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito.