ISSN 2039-1676


22 luglio 2014

Introdotte modifiche al codice di procedura penale (ed alla disciplina del mae) per garantire il diritto all'informazione

Decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101 (Attuazione della Direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali)

Mettiamo subito a disposizione dei nostri lettori, riservandoci per l'immediato futuro eventuali approfondimenti, il testo del decreto legislativo 1 luglio 2014, n. 101, con il quale è stata data attuazione alla Direttiva europea 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. La Direttiva stabilisce livelli minimi di garanzia che le persone perseguite vengano rese edotte, in termini formali e dettagliati, dei diritti loro spettanti, non solo con riferimento all'esercizio della difesa, ma anche con riguardo ad ulteriori diritti fondamentali, come quello alla salute ed all'integrità personale. Abbiamo già pubblicato, a suo tempo, il testo della Direttiva (cliccare qui) ed un commento a cura di Stefano Ciampi (La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'informazione nei procedimenti penali)

Premettendo che le variazioni introdotte dal decreto entreranno un vigore il 16 agosto 2014, si segnala che l'art. 1 prevede modifiche  agli artt. 293 (sostituzione del comma 1 e introduzione dei commi 1-bis e 1-ter), 369 (introduzione del comma 1-bis), 294 (modifica del comma 1-bis), 369-bis (modifica dei commi 1 e 2),  386 (modifica dei commi 1 e 3, e introduzione del comma 1-bis) e 391 (modifica del comma 2) del codice di procedura penale. L'art. 2 del decreto legislativo ha invece modificato la disciplina del mandato di arresto europeo, inserendo una modifica nell'art. 12, comma 1, della legge n. 69 del 2005, il cui testo, a partire dal prossimo 16 agosto, sarà quindi il seguente: «1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 11 informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto e le consegna una comunicazione scritta, redatta in  forma chiara e precisa, che la informa della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e la avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistita da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell' articolo 97 del codice di procedura penale» (in corsivo la parte introdotta con l'art. 2 del d.lgs. n. 101/2014).

Per scaricare il testo del decreto legislativo in formato PDF cliccare sulla icona sottostante. (G.L.)