1. Le Sezioni unite, con una sentenza sorprendente, sono intervenute a dirimere il recente e forte contrasto insorto fra la sesta e la terza Sezione (ma il conflitto si era avuto anche all’interno della stessa Sezione VI), propendendo per la tesi minoritaria secondo cui il custode del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 c. strad. che circoli abusivamente con lo stesso deve rispondere della sola violazione dell’art. 213, co. 4, d.lgs. n. 285/1992 e non anche del reato di cui all’art. 334 c.p.
La pronuncia è stata sollecitata dalla Sezione VI che, con ordinanze del 28.09.2010 nn. 35071-2, 29.09.2010, n. 35180, 18.10.2010, n. 37024, ha trasmesso gli atti alle Sezioni unite, ai sensi dell’art. 618 c.p.p., per la soluzione del quesito “se sia configurabile - nella condotta del custode del veicolo oggetto di sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 c.strad., che circoli abusivamente con lo stesso – oltre alla violazione amministrativa prevista dal comma 4 del medesimo art. 213, anche il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro”. Con l’avvertenza preliminare che il problema si pone solo per l’agente che sia anche proprietario o custode (o abbia entrambe le qualità) del veicolo, riferendosi le ipotesi disciplinate dal codice penale solo a chi riveste queste qualità (reato proprio).
2. Sulla questione, com’è noto, si sono formati nella giurisprudenza due orientamenti di segno opposto.
Un primo e prevalente indirizzo interpretativo esclude qualsiasi relazione di specialità o di assorbimento tra le norme citate sulla base delle seguenti argomentazioni: “presupposto per delimitare l’ambito di operatività del principio di specialità è l’esistenza di un concorso apparente di norme che sanzionano, in modo convergente, uno stesso fatto, intendendosi per tale, secondo un canone di tipo strutturale, la medesima situazione di fatto, la cui verifica comporta il raffronto tra le due fattispecie, al fine di stabilire se tra le stesse, considerate in astratto, vi sia omogeneità, quanto agli elementi costitutivi dell’illecito, all’ambito dei soggetti attivi, all’oggetto giuridico e all’interesse protetto, salva la presenza nella norma speciale di quel quid pluris che ne determina l’applicabilità in via esclusiva. In difetto di convergenza sullo stesso fatto, non vi è spazio per risolvere, in base al principio di specialità, il concorso tra la disposizione sanzionata penalmente e quella sanzionata come mero illecito amministrativo. Orbene, nei rapporti tra l’art. 334 e l’art. 213 C.d.S., a) diverse sono le condotte considerate dalle due norme, in quanto la disposizione penale prevede una serie di comportamenti, tra loro equivalenti e alternativi, che si sostanziano nella sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione, deterioramento della cosa sottoposta a sequestro nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa; mentre la violazione amministrativa contempla un’unica condotta, identificata nella circolazione abusiva del veicolo durante il periodo in cui lo stesso è sottoposto a sequestro disposto ai sensi dello stesso art. 213 C.d.S.; b) diversi sono i soggetti attivi: l’art. 334 è reato proprio, in quanto punisce il “custode”, il “proprietario-custode” o il semplice “proprietario”, l'art. 213 C.d.S., invece, si rivolge genericamente a “chiunque” ed ha come destinatario anche il soggetto che non riveste la qualità di custode o di proprietario; c) con riferimento, poi, al valore sintomatico che comunque può attribuirsi al bene giuridico protetto (pure implicando esso giudizi di valore estranei a stretto rigore alla sfera di operatività del criterio di specialità), va rilevato che l’art. 334 è finalizzato a predisporre una tutela penale per l’interesse cautelativo proprio del vincolo imposto con il sequestro, che rappresenta un momento di protezione strumentale per il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione in senso lato; laddove la previsione dell'illecito amministrativo è rivolta esclusivamente ad impedire l'abusiva circolazione stradale del veicolo sequestrato, tanto da prevedere anche, quale sanzione accessoria, la sospensione della patente di guida, tipica del diverso interesse protetto della sicurezza stradale” [così Cass., pen., Sez. VI 15.1.2008, n. 2168, R., DeJure; conf.: Id., Sez. VI 29.7.2010, n. 30033, DeJure;Id., Sez. VI 21.6.2010, n. 23736, C., Leggi d’Italia; Id., Sez. VI 8.6.2010, n. 21782, B., DeJure;Id., Sez. VI 10.3.2010, n. 9472, DeJure; Id., Sez. VI 22.2.2010, n. 7029, DeJure; Id., Sez. VI 6.11.2009, n. 42582, CED 244852, CP 2010, 2698; Id., Sez. VI 10.8.2009, n. 32405, DeJure; Id., Sez. VI 8.7.2009, n. 28007, T., DeJure; Id., Sez. VI 21.1.2009, n. 2730, AGcirc 2009, 720; Id., Sez. VI 5.2.2008, n. 5644, B., Gdir 2008, n. 11, 83; Id., Sez. VI 21.1.2008, n. 3178, A., CED 238476, CP 2008, 2794; Id., Sez. VI 15.1.2008, n. 2163, F., CP 2008, 2786; Id., Sez. VI 28.1.2008, n. 4238, P., RP 2008, 644; Id., Sez. VI 30.11.2007, n. 44843, C., CED 238474, CP 2008, 2798; Id., Sez. VI 20.11.2007, n. 42792, I., DeJure;Id., Sez. VI 19.10.2007, n. 38919, P., CP 2008, 2800]. Per tale orientamento, dunque, nel caso di circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e affidato al conducente-custode, ferma restando in ogni caso la fattispecie di cui all’art. 213 c.strad., quest’ultima potrà concorrere con il reato di cui all’art. 334 nel caso in cui la circolazione sia sintomatica della volontà di sottrarre il bene al vincolo di indisponibilità derivato dal sequestro ovvero abbia comportato il deterioramento del bene (il semplice uso, in cui può rientrare anche la circolazione, non può infatti essere equiparato tout court alla condotta di deterioramento cui si riferisce l’art. 334).
Un diverso e minoritario indirizzo interpretativo, espresso soprattutto dalla III Sez. penale e seguito dalla maggior parte dei giudici di merito che si sono occupati della questione (in particolare, l’ufficio giudiziario del Tribunale di Napoli), ritiene, invece, che debba trovare applicazione il solo illecito amministrativo e non anche l’art. 334 in virtù della sussistenza di un concorso apparente di norme tra la disposizione penale e l’art. 213 c.strad.. Il concorso formale, peraltro, verrebbe escluso anche per effetto del principio di specialità enunciato dalla L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 1 a favore della norma dettata dal codice della strada. Queste, in particolare, le argomentazioni: “nel rapporto tra le norme rispettivamente poste dall’art. 334 e dall'art. 213 C.d.S. va ravvisata una situazione di continenza strutturale: la previsione depenalizzata contiene in sè tutti gli elementi costitutivi presenti nell’altra ma contiene, allo stesso tempo, elementi aggiuntivi peculiari e specializzanti che ne delimitano un’area di applicazione logicamente minore rispetto a quella (tuttora costituente reato) della fattispecie generale. Ed invero: a) la circolazione non autorizzata del veicolo sequestrato implica, di per sè, la sottrazione di esso al vincolo di indisponibilità imposta dalla misura reale (il concetto di sottrazione, infatti, non coincide necessariamente con quello di appropriazione ed è integrato anche dalla semplice amotio del bene), poiché è obiettivamente idonea, almeno in astratto (fatti salvi casi marginali di oggettiva inoffensività della condotta o di assenza dell'elemento soggettivo), a pregiudicare la finalità pubblicistica del sequestro, impedendo o rendendo più difficoltosa l'acquisizione del bene sequestrato ovvero determinando la compromissione delle finalità di preservazione della cosa insite nell'imposto vincolo di intangibilità; b) fuori del caso regolato dall'art. 117 (concernente il mutamento del titolo del reato rispetto ai vari concorrenti), quando per l'esistenza di un reato è richiesta una particolare qualità personale, è sicuramente configurabile il concorso nel reato proprio di colui che detta qualità non rivesta, allorché quegli abbia avuto conoscenza della qualità personale inerente al soggetto essenziale; c) l’illecito amministrativo previsto dall'art. 213 C.d.S. integra una forma speciale di sottrazione al vincolo di indisponibilità della misura reale, tenuto conto della particolare natura del bene, destinato fisiologicamente alla mobilità; essa può comportare, altresì, il deterioramento del veicolo ma non va confuso il concetto di deterioramento, che consiste nella diminuzione della idoneità del bene a svolgere la propria funzione, con quello di usura, che, se contenuta entro limiti di tollerabilità, non necessariamente determina uno scadimento qualitativo del bene; d) gli elementi specializzanti dell'illecito amministrativo vanno individuati nella differenziazione del "veicolo" da tutti gli altri beni sottoposti a sequestro e nel fatto che l'ipotesi sanzionata è circoscritta (sulla base del disposto del comma 1) al solo caso di sequestro amministrativo disposto da un “organo di polizia”; e) resta estraneo ai criteri di individuazione della "medesima situazione di fatto" ogni riferimento alla identità od omogeneità del bene protetto ed il rapporto di specialità ben può intercorrere anche tra norme che non siano poste a tutela di un medesimo bene giuridico: detto rapporto ha, infatti, natura logico-formale, sicché “sono ad esso estranei apprezzamenti di valore del tipo di quelli che è invece necessario emettere in sede di individuazione dell'oggettività giuridica” [Cass., pen., Sez. III 5.5.2008, n. 17837, CED 239814, RP 2008, 747; conf.: Id., Sez. III 19.6.2008, n. 25116, P.A., CP 2009, 2921; Id., Sez. III 12.05.2008, n. 19124 (che escluse peraltro l’opportunità di rimettere la questione alle Sezioni unite nella considerazione che, allo stato della decisione, non erano ancora ben definiti i termini del contrasto); Id., Sez. VI 31.10.2007, n. 40345, F., CP 2008, 2803 e, nella giurisprudenza di merito, T Napoli 14.7.2009, n. 10443, Gdir 2009, n. 39, 89; Id. Bari 2.3.2009, Gdir 2009, n. 25, 86; cfr., altresì, Uff. Ind. Prel. T. Napoli, 26.1.2009, De Jure, per il quale, invece, il concorso di norme si risolverebbe a favore dell’art. 334, co. 2 “sia perché contiene un elemento specializzante (avuto riguardo al soggetto attivo) di maggiore portata qualitativa rispetto all’altra norma, sia perché prevede il trattamento sanzionatorio più grave giustificato dal fatto che più grave è la condotta di circolazione con il bene sottoposto a sequestro amministrativo da parte del custode proprietario rispetto a quella identica posta in essere da chiunque e cioè da un soggetto che non sia avvinto al bene da un rapporto particolare nascente dalla nomina di custode”].
3. Le Sezioni unite, come si è anticipato, hanno avallato l’indirizzo minoritario escludendo che il custode del veicolo - oggetto di sequestro amministrativo a norma dell’art. 213 c.strad. - che venga trovato a circolare abusivamente con lo stesso, possa rispondere – oltre che della violazione amministrativa prevista dal co. 4 dell’art. 213 c.strad. - anche del reato di cui all’art. 334.
A questa conclusione le Sezioni unite sono pervenute dopo essersi soffermate attentamente su problemi più generali, quali quello del concorso di reati, del concorso fra norme penali disciplinato dall’art. 15 c.p. (principio di specialità) e del concorso tra norme penali e violazioni di natura amministrativa di cui all’art. 9 l. 24.11.1981, n. 689. In particolare, le Sezioni unite hanno affermato che [i] per “stessa materia”, deve intendersi la stessa fattispecie astratta, ossia lo stesso fatto tipico di reato nel quale si realizza l’ipotesi di reato; una tesi, questa, già confermata dalle Sezioni unite (Sez. un. 27.04.2007, n. 16568, CED 235962, DeJure) secondo cui <<il riferimento all’interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini dell’applicazione del principio di specialità, perché si può avere identità di interesse tutelato tra fattispecie del tutto diverse, come il furto e la truffa, offensive entrambe del patrimonio, e diversità di interesse tutelato tra fattispecie in evidente rapporto di specialità, come l’ingiuria, offensiva dell’onore, e l’oltraggio a magistrato in udienza, offensivo del prestigio dell’amministrazione della giustizia>>; [ii] per “stesso fatto”, deve intendersi quello astrattamente previsto come illecito dalla norma e non certo il fatto naturalisticamente inteso; orientamento, questo, condiviso anche dalla Corte costituzionale che, nella sentenza 3 aprile 1987, n. 97 – pronunziata proprio sul tema del concorso tra fattispecie di reato e violazione di natura amministrativa e con riferimento alla disciplina prevista dall’art. 9, co. 1, l. n. 689 del 1981 – ebbe ad osservare che per risolvere il problema del concorso apparente <>.
Fatte queste premesse le Sezioni unite si sono poi soffermate ad esaminare sia la struttura del reato previsto dall’art. 334 c.p. sia quella dell’illecito amministrativo verificando se esista un’area comune e sovrapponibile tra le condotte descritte nelle rispettive norme concorrenti e tale area comune è stata individuata nella condotta di sottrazione, ben sovrapponibile alla condotta di chi circola abusivamente. E’ stato invece escluso che la circolazione abusiva possa realizzare anche uno dei fatti tipici descritti nell’art. 334 quali la soppressione, la distruzione, la dispersione e lo stesso deterioramento che alcune decisioni di legittimità hanno invece preso in considerazione: circolare abusivamente, si è detto, costituisce un fatto tipico ben distinto dal deteriorare che può costituire una conseguenza indiretta della condotta illecita ma non realizza la condotta descritta anche perché l’usura che può conseguire alla circolazione non è equiparabile al deterioramento e la circolazione può addirittura servire ad evitare il deterioramento del motore del veicolo; senza dire, poi, che, nell’ipotesi del deterioramento, la condotta dell’agente deve essere caratterizzata, sotto il profilo soggettivo, dal dolo (l’ipotesi colposa prevista dall’art. 335 cod. pen. non prevede il deterioramento) che appare difficilmente ipotizzabile nel caso della abusiva circolazione.
Fatte queste ulteriori considerazioni le Sezioni unite hanno ritenuto che nel caso di specie vada affermata l’esistenza della sola violazione amministrativa prevista dall’art. 213 c.strad. anche in considerazione del fatto che il principio contenuto nell’art. 9 l. n. 689/1981 e diretto a privilegiare la specialità (e quindi l’apparenza del concorso) costituisce un’importante chiave di lettura in tutti i casi in cui, ad una condotta penalmente sanzionata, si aggiunga (soprattutto se ciò avvenga in tempi successivi rispetto all’entrata in vigore della prima norma) una disciplina normativa che la preveda anche come violazione di natura amministrativa. In questi casi, a meno che non risulti (da una previsione espressa o da ragioni logiche implicite o da altre considerazioni) che il legislatore abbia inteso affiancare la sanzione amministrativa a quella penale, dovrà essere privilegiata l’interpretazione che valorizza la specialità e l’applicazione del principio di specialità a maggior ragione si impone quando la violazione amministrativa, come nel caso in esame, costituiva precedentemente reato (la depenalizzazione è avvenuta in forza dell’art. 19, comma 5, d. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507) perché, in questo caso, è ancor più evidente l’intenzione del legislatore di affidare la disciplina del caso alle sole norme che disciplinano l’illecito amministrativo. Dunque – concludono le Sezioni unite - l’art. 213 cit. deve essere ritenuto speciale ai sensi dell’art. 9, co. 1, l. 24.11.1981, n. 689 ma lo sarebbe anche con l’applicazione dell’art. 15 c.p., dato che l’esame della struttura delle due fattispecie consente di affermare che tutti gli elementi specializzanti qualificanti l’illecito sono contenuti nell’art. 213, co. 4, c.strad.: sono sia elementi specializzanti per “specificazione” (la norma si riferisce al solo sequestro amministrativo previsto dal medesimo articolo ed inoltre, non ogni condotta prevista dall’art. 334 integra l’ipotesi di illecito amministrativo ma esclusivamente la condotta di chi “circola abusivamente”) che “per aggiunta” (l’illecito può essere commesso – in aggiunta ai soggetti indicati nell’art. 334 c.p. – anche da persone che non hanno quelle qualità). Con la conseguenza che il concorso con l’art. 334 c.p. - limitatamente alla condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo in base alla medesima norma – deve essere ritenuto apparente. Né l’identità del fatto può essere negata in considerazione della (peraltro parziale) diversità dell’oggetto giuridico della tutela, atteso che il riferimento all’interesse tutelato non ha immediata rilevanza ai fini dell’applicazione del principio di specialità.
* * *
4. La pronuncia, anche se proviene dalle Sezioni unite e pur se contiene esatte affermazioni di principio riguardanti il rapporto di specialità, non può essere condivisa. Le due previsioni normative messe a confronto sembrano infatti escludere un concorso apparente di norme. Siamo, invero, in presenza di due disposizioni eterogenee e strutturalmente diverse, che disciplinano differenti quadri di vita sociale. La fattispecie di cui all’art. 213 c.strad. punisce in via amministrativa la sola condotta di chi casualmente si trova a circolare con un veicolo sottoposto a sequestro senza che da detto uso sia derivato un deterioramento o, meglio, un danneggiamento al veicolo stesso. Gli artt. 334 e 335, invece, dettano specifiche sanzioni per la violazione degli obblighi che incombono sul custode, sul proprietario-custode e sul semplice proprietario-non custode di cose sottoposte a sequestro prevedendo tutta una serie di comportamenti, fra loro equivalenti e alternativi, quali la sottrazione, soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento. Tra le due norme, così come strutturate dal legislatore, può dunque intercorrere solo un rapporto di specialità bilaterale: la norma dettata dal codice della strada è più specifica rispetto all'art. 334 per quanto concerne: (i) il bene sottoposto al vincolo (non un qualsiasi oggetto, ma una res determinata, cioè, un veicolo); (ii) la condotta elusiva del sequestro (circoscritta ad una peculiare forma di sottrazione tipica della natura mobile della cosa); (iii) la ragione del sequestro (prodromico alla confisca); (iv) l’autorità che lo ha disposto (un organo di Polizia). A sua volta, la fattispecie dell’art. 334 presenta un elemento individualizzante rispetto a quella del codice della strada rappresentato dai soggetti attivi (che identifica con le persone qualificate del “custode”, “proprietario-custode” o del semplice “proprietario”).
Né l’esclusione del concorso formale può essere affermata sotto il profilo dei rapporti intercorrenti tra l’art. 15 c.p. e l’art. 9 della l. n. 689/1981: nella fattispecie, infatti, non può trovare applicazione il principio di specialità amministrativa di cui alla l. n. 689 del 1981, presupponendo questo l'esistenza di un concorso apparente di norme che puniscano lo “stesso fatto”, secondo una verifica che deve essere compiuta confrontando le due fattispecie in astratto, al fine di stabilire se ricorra o meno un rapporto di omogeneità. Se non convergono sullo stesso fatto non vi è spazio per risolvere il concorso tra le due disposizioni in base al principio di specialità. Orbene, come già si è detto, il fatto della circolazione su strada con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo (art. 213 c.strad.) è condotta diversa da quella integrante il reato di cui all'art. 334, che può realizzarsi anche con la semplice amotio del veicolo (oltre che con le altre condotte di sottrazione, soppressione, dispersione e deterioramento): non v’è dunque alcuna relazione di convergenza apparente fra le due disposizioni in esame che hanno ad oggetto fatti diversi, non identici.
Conseguentemente, possono enunciarsi i seguenti corollari: [i] il custode o il proprietario che circolano con un veicolo sottoposto a sequestro ai sensi dell’art. 213 c.d.s. risponderanno sempre dell’illecito amministrativo di cui al comma 4 della norma testé citata; inoltre, fatti salvi i casi marginali di oggettiva inoffensività, potranno rispondere anche del delitto previsto dall’art. 334, in relazione alle distinte ipotesi in esso contemplate, se la circolazione è sintomatica della volontà di sottrarre il bene, al fine di eludere il vincolo di indisponibilità del sequestro, ovvero comporti il deterioramento del bene; [ii] se a circolare con il veicolo sequestrato sia una terza persona che non sia né proprietario né custode, questi sarà chiamato a rispondere del solo illecito amministrativo salvo che non abbia concorso con il soggetto qualificato nella sottrazione del bene, nel qual caso risponderà, quale extraneus, a titolo di concorso nel reato proprio; [iii] se a circolare sia sempre una terza persona, il custode potrà essere chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 334, comma 1, qualora abbia voluto favorire il proprietario, ovvero del reato previsto dall’art. 335, se colposamente abbia consentito o agevolato la sottrazione del veicolo sequestrato; il proprietario-custode risponderà invece del reato di cui all’art. 334, comma 2 e, in caso di mera colpa, di quello di cui all’art. 335.
5. E’ peraltro da segnalare che, dopo la pronuncia delle Sezioni unite (ma prima, però, di conoscerne la motivazione depositata il 21.01.2011), la Sezione VI sembra essersi già adeguata a quanto stabilito dalle stesse sezioni unite escludendo la sussistenza del reato di cui all’art. 334 proprio sul presupposto della prevalenza della norma amministrativa su quella penale [Cass., pen., Sez, VI 27.12.2010, nn. 45483, 45484, 45845, 45486, 45487, 45488, 45489, 45490, 45491, 45527, 45528, 45529, 45530, 45531, 45532, 45533, 45534, 45535] che, tuttavia, nel caso specifico, non riusciamo a cogliere.