ISSN 2039-1676


05 dicembre 2014 |

Considerazioni sulla (in)applicabilità  delle fattispecie di cui agli artt. 727-bis e 733-bis c.p.

Il contributo è ora pubblicato nel n. 1/2015 della nostra Rivista trimestrale. Clicca qui per accedervi.

Abstract. Le fattispecie di cui agli artt. 727-bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733-bis c.p.(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto), emanate in seguito alla direttiva n. 2008/99 CE, ipotizzando eventi indimostrabili, presentano vistose aporie sotto il profilo della mancata rispondenza al principio di tassatività-determinatezza dell'illecito penale; il regime sanzionatorio, poi, finisce per avere una scarsa capacità di contrastare i comportamenti in danno all'ambiente perché, di fatto, vanificato dai meccanismi clemenziali. Il rischio è quello di trovarsi al cospetto di incriminazioni destinate alla completa disapplicazione.

 

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il regime sanzionatorio. - 2.1. (segue) sussidiarietà ed effettività. - 3. I limiti delle fattispecie incriminatrici: l'art. 727-bis c.p. - 4. (segue) e l'art. 733-bis c.p. - 5. Verso l'inutilizzabilità delle nuove fattispecie?