ISSN 2039-1676


12 febbraio 2015 |

Incostituzionale la composizione monocratica del giudice minorile nel rito abbreviato instaurato dopo il decreto di giudizio immediato

Corte cost., sent. 22 gennaio 2015, n. 1, Pres. Napolitano, Rel. Lattanzi

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1. Non deve sorprendere che la Consulta, sollecitata dalla triplice ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna a sindacare le disposizioni da cui discende l'individuazione del giudice minorile nel rito abbreviato instaurato dopo il decreto di giudizio immediato (art. 458 c.p.p. e art. 1 comma 1 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448), ne abbia dichiarato l'incostituzionalità nella parte in cui prevedono che la composizione dell'organo giudicante sia quella monocratica del giudice per le indagini preliminari e non quella collegiale prevista dall'art. 50-bis comma 2 ord. giud.[1].

E' pur vero che già le Sezioni unite della Corte di cassazione, soltanto pochi mesi orsono, nel risolvere il contrasto latente in sede di legittimità avevano autorevolmente riconosciuto - rovesciando l'orientamento dominante - la competenza dell'organo collegiale (art. 50-bis comma 2 ord. giud.) ed escluso quella del giudice per le indagini preliminari[2].  Potrebbe allora sembrare anacronistico che siano state censurate quelle norme oggi, sul presupposto che le stesse sottendano un significato oramai superato.

E invece, complice l'indiscutibile revirement degli Ermellini nelle more del sindacato di costituzionalità, è proprio con il recentissimo intervento del giudice delle leggi che collegialità e specializzazione del giudice minorile si sono infine ricomposte nella loro naturale collocazione sistematica.

 

2. Certamente, il fulcro dello scrutinio di legittimità è il medesimo: in forza del principio di sussidiarietà, le disposizioni del codice di rito per gli adulti sono richiamate «per quanto (...) non previsto» nel processo minorile (art. 1 comma 1 del d.P.R. n. 448 del 1988); di talché, in difetto di regole ad hoc per l'ipotesi di conversione del giudizio immediato in abbreviato, dovrebbe trovare applicazione l'art. 458 c.p.p. che attribuisce la cognizione al giudice per le indagini preliminari anziché dell'udienza preliminare. Conclusione affatto indolore se trapiantata nel sistema della giustizia minorile, laddove la composizione del giudice è diversamente regolata: monocratica, per i provvedimenti della fase delle indagini preliminari (art. 50-bis comma 1 ord. giud.); collegiale, per l'udienza preliminare, in cui al magistrato togato si affiancano due giudici laici (art. 50-bis comma 2 ord. giud.)[3].

Ne deriva che il giudizio abbreviato minorile, di regola incardinato davanti al tribunale per i minorenni nella composizione mista tipica dell'udienza preliminare, se richiesto dopo il decreto di giudizio immediato verrebbe affidato al solo giudice togato cui competono, in composizione monocratica, i provvedimenti propri delle indagini preliminari.

Di qui, i dubbi di legittimità costituzionale prontamente sollevati nei giudizi a quibus. Muovendo dalla direttiva costituzionale di protezione della gioventù (art. 31 comma 2 Cost.) e dall'esigenza, particolarmente avvertita nel contesto processuale minorile, di preservare il percorso educativo in atto del minore, cui si riconnette l'istituzione di un giudice - il Tribunale per i minorenni - specializzato proprio in ragione della sua composizione mista di magistrati ed esperti, le norme censurate si porrebbero in contrasto con l'art. 3 comma 1 Cost. Sussisterebbe, cioè, un'ingiustificata disparità di trattamento tra i minori assoggettati a giudizio abbreviato collegiale in udienza preliminare e quelli privati della valutazione degli esperti, per il solo fatto che l'innesto del rito abbreviato nel giudizio immediato renderebbe competente, qui, l'organo monocratico. Con correlata violazione dell'art. 3 comma 2 Cost., nella misura in cui l'eccezione alla composizione collegiale del giudice minorile finirebbe per costituire essa stessa un ostacolo allo sviluppo della personalità dell'adolescente. E senza trascurare il contrasto con gli artt. 31 e 24 comma 2 Cost., per mancata attuazione della direttiva di protezione della gioventù e, rispettivamente, per contestuale perdita delle garanzie difensive normalmente associate alla collegialità del giudice.    

 

3. Per quanto fondata nei presupposti, una volta pervenuta al giudice costituzionale la questione entra subito in crisi di rilevanza al cospetto del sopravvenuto arresto, sopra richiamato, con cui la Suprema corte aveva già ricondotto al giudice collegiale "misto" la competenza a celebrare il giudizio abbreviato successivo al decreto di giudizio immediato. Nondimeno, per una fortunosa combinazione degli eventi, i giudizi a quibus erano destinati a rimanere immuni al precipitato della più recente giurisprudenza di legittimità, poiché vincolati alla decisione emessa, nelle rispettive sedi, dalla Corte di cassazione, che aveva invece attribuito la competenza funzionale al giudice monocratico per le indagini preliminari e non a quello collegiale dell'udienza preliminare.

Se dunque la rilevanza della questione costituzionale è fatta salva per il vincolo derivante dalla pronuncia sulla competenza (art. 25 c.p.p.), idonea a sterilizzare nel caso concreto gli effetti della sopravvenienza giurisprudenziale delle Sezioni unite, non altrettanto può dirsi in punto di ammissibilità, essendo comunque precluso alla Consulta - per giurisprudenza costante che la sentenza in commento richiama - rimettere in discussione la competenza attribuita nel singolo caso dalla Cassazione medesima.

Senonché, osservano molto opportunamente i giudici costituzionali, il giudice rimettente "non propone una questione di competenza", ma dubita che il giudice per le indagini preliminari, per la sua struttura monocratica, nel processo minorile sia "idoneo a svolgere il giudizio abbreviato". Oggetto di scrutinio, più propriamente, è "la composizione dell'organo, non solo per il suo carattere monocratico, ma anche e soprattutto perché tale carattere lo priva dell'apporto degli esperti" che normalmente compongono il giudice minorile collegiale dell'udienza preliminare e svolgono il giudizio abbreviato quando richiesto, per l'appunto, in udienza preliminare. Vero ciò, la questione risulta ammissibile e fondata.

 

4. Come argomenta la Consulta, è innegabile che il principio di specializzazione del giudice informi l'intero sistema della giustizia minorile, con l'obiettivo, imposto dal dovere costituzionale di proteggere la gioventù (art. 31 comma 2 Cost.), di realizzare interventi individualizzati funzionali al recupero sociale del minore deviante. Ed è appunto la presenza dei componenti "esperti", professionisti idonei ad assicurare un'adeguata valutazione della personalità e delle esigenze educative del minore, a rendere il giudice minorile un organo specializzato.

Parimenti - lo avevano rilevato anche le Sezioni unite - non si deve trascurare che il giudizio abbreviato è sede decisoria proteiforme, i cui molteplici esiti (proscioglimento e condanna, sospensione del processo con messa alla prova, non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto) postulano tutti l'apprezzamento della personalità del minore imputato, con l'apporto imprescindibile degli esperti che compongono il giudice collegiale.

Per tali ragioni, è incostituzionale la composizione monocratica del giudice minorile nel rito abbreviato instaurato dopo il decreto di giudizio immediato. E' infatti del tutto irragionevole, alla luce dell'art. 3 comma 1 Cost., sacrificare l'interesse del minore, alla cui tutela è preordinata la struttura collegiale dell'organo decisorio, sulla base della scelta meramente discrezionale del pubblico ministero di esercitare l'azione penale con la richiesta di giudizio immediato anziché con la richiesta di rinvio a giudizio.

 

5. Benché sicuramente propiziata dall'urgenza di rimediare alla specifica incongruenza del caso concreto, non potendo recidere altrimenti il vincolo imposto dalla precedente decisione della Cassazione che aveva designato quale giudice competente proprio il giudice monocratico per le indagini preliminari, la declaratoria di incostituzionalità presenta peculiari motivi di interesse sul piano sistematico.

Invero, l'aver posto in particolare l'accento sulla "idoneità" a svolgere il giudizio abbreviato minorile significa aver ricondotto la questione al tema, delicato e pregnante, che attiene direttamente al concetto di naturalità (art. 25 comma 2 Cost.), intesa per l'appunto quale idoneità del giudice alla decisione[4]. Prospettiva, questa, che riflette la soluzione prescelta dal legislatore minorile nel configurare lo stesso giudice dell'udienza preliminare come collegio misto, cioè arricchito dalla presenza degli esperti (art. 50-bis comma 2 ord. giud.).

La specializzazione del giudice, implicita nella composizione collegiale che la pronuncia in commento definitivamente impone anche per il giudizio abbreviato disposto dopo il decreto di giudizio immediato, è dunque condizione imprescindibile perché il giudice minorile possa dirsi idoneo a decidere. In definitiva, consolidando l'investitura del giudice collegiale e specializzato nel rito abbreviato minorile, comunque instaurato, la Consulta - come già auspicato da attenta dottrina - ha davvero preservato il diritto del minore alla composizione "mista" dell'organo giudicante in quanto suo giudice "natu


[1] La pronuncia è pubblicata in questa Rivista, 29 gennaio 2015, con nota di Leo, La Corte costituzionale "stabilizza" l'investitura del giudice collegiale per il rito abbreviato nei confronti di minorenni.

[2] V. Cass. pen., sez. un., 27 febbraio 2014, n. 18292, in questa Rivista, 24 giugno 2014, con nota di Gabrielli, Le Sezioni Unite sulla competenza a celebrare il giudizio abbreviato instaurato a seguito di rito immediato nel procedimento a carico di minorenni.

[3] Per una ricostruzione del quadro della giurisprudenza e della dottrina sul punto, v. Renon, I procedimenti speciali, in Trattato di diritto di famiglia, a cura di P. Zatti, Vol. V, Diritto e procedura penale minorile, a cura di E. Palermo Fabris e A. Presutti, Milano, 2011, p. 553 s.

[4] Sul punto, v. amplius le riflessioni formulate da Presutti, Gli organi della giustizia minorile, in Trattato di diritto di famiglia, cit., Vol. V, Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 404 s.