3 marzo 2015 |
La ricezione di somme di denaro provento di phishing: risultanze investigative e problemi applicativi in punto di qualificazione giuridica
Nota a Trib. Milano, uff. g.i.p., sent. 10 aprile 2013, n. 2507, giud. Ferraro, imp. Ciavarella e Trib. Milano, sez. VI penale, sent. 28 maggio 2013, n. 6753, giud. Bernazzani, imp. Trozzola
Abstract. Due recenti sentenze del Tribunale di Milano (le nn. 2507/2013 e 6753/2013) affrontano il tema dell'inquadramento giuridico della condotta di colui che riceve somme di denaro provento dell'attività di phishing. A seconda del materiale probatorio raccolto durante le indagini, tale condotta potrebbe configurare un concorso nel reato di frode informatica e di accesso abusivo o, piuttosto, il reato di ricettazione (eventualmente accompagnata da una successiva condotta di riciclaggio). Ciò premesso, si sottolineerà come l'una o l'altra qualificazione giuridica comporti importanti differenze dal punto di vista sostanziale e processuale.
SOMMARIO: 1. Inquadramento del problema. - 2. Il concorso nei reati presupposti. - 3. Il reato di ricettazione. - 4. Le due ipotesi a confronto.