ISSN 2039-1676


08 giugno 2015

Illegittime le norme del c.p.p. che non consentono che il procedimento di sorveglianza si svolga, su istanza degli interessati, in udienza pubblica

Corte cost., sent. 15 aprile 2015 (dep. 5 giugno 2015), n. 97, Pres. Criscuolo, Rel. Frigo

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Segnaliamo immediatamente, in attesa di pubblicare al più presto una scheda più articolata, questa importante sentenza della Corte costituzionale, con la quale si dichiara l'illegittimità del combinato disposto degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale per contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost. in riferimento all'art. 6 § 1 CEDU, e con l'art. 111 Cost., nella parte in cui tali disposizioni non consentono che il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga, su istanza degli interessati, nelle forme dell'udienza pubblica.

La sentenza si pone in linea di continuità con le sent. n. 93/2010 e 135/2014, con le quali la Corte aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale, in relazione a entrambi i parametri ora invocati,  delle disposizioni regolative del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione e di quello relativo all'applicazione delle misure di sicurezza, nella parte in cui tali disposizioni non consentivano che i procedimenti relativi si svolgessero nelle forme della pubblica udienza, quanto ai gradi di merito.

Argomentazioni analoghe a quelle sviluppate in quelle occasioni sorreggono ora la nuova decisione della Consulta, in cui si valorizza ampiamente la giurisprudenza della Corte EDU in materia di diritto al processo equo ex art. 6 § 1 CEDU: diritto che espressamente comprende, tra i suoi corollari, anche quello a che la propria causa (civile o penale che sia) sia esaminata, quanto meno di regola, in un'udienza pubblica.

Tale garanzia, osserva la Consulta, lungi dal porsi in contrasto con la nostra Costituzione si pone in "sostanziale assonanza con essa", ancorché difetti nel nostro testo costituzionale - e in particolare nell'art. 111 - l'esplicita enunciazione di tale garanzia.

Di talché, a fronte dell'elevatissima posta in gioco nel procedimento di sorveglianza, in cui si discute di regola della libertà personale del condannato, è necessario - quanto meno - che le persone coinvolte nel procedimento abbiano la possibilità di chiedere il suo svolgimento in forma pubblica affinché possa trovare piena attuazione, anche in questa particolare fase processuale, la garanzia di un processo equo. (F.V.)