ISSN 2039-1676


02 dicembre 2013 |

Le Sezioni unite "chiudono" l'interlocuzione con la Consulta a proposito degli effetti generali della sentenza "Lorenzetti" della Corte edu in materia di pubblicità  delle udienze

Cass., Sez. un., 28 novembre 2013, Pres. Santacroce,  Rel. Macchia, ric. Nicosia (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla camera di consiglio del 28 novembre 2013, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione:

« Se, a seguito della sentenza della Corte EDU 10 aprile 2012 (caso Lorenzetti), per la trattazione del procedimento per riparazione per ingiusta detenzione debba procedersi nelle forme della udienza pubblica».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa, al quesito è stata data la seguente soluzione:  «Negativa in mancanza di richiesta dell'interessato in sede di merito (vedi Corte cost., sent. n. 214 del 2013)».

 

Come si ricorderà, proprio le Sezioni unite, nel procedimento di cui si tratta, avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 315, comma 3, in relazione all'articolo 646, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione si svolga, davanti alla Corte di appello, nelle forme dell'udienza pubblica.  

In effetti la Corte edu, con la decisione 10 aprile 2012 nel caso Lorenzetti v. Italia, reiterando prese di posizione ormai molteplici sul diritto alla pubblica udienza garantito dall'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, aveva affermato la necessaria applicazione del principio anche alla procedura per la riparazione dell'ingiusta detenzione, come regolata dall'art. 315 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 646 e 127 dello stesso codice.

Il diritto in questione, per vero, viene riferito alle fasi di merito del procedimento,  che nel caso di specie, ovviamente si trovava invece in fase di legittimità. D'altra parte, nelle fasi di merito antecedenti, l'interessato non aveva mai proposto una domanda mirata ad ottenere lo svolgimento del giudizio con le forme dell'udienza pubblica. Per motivare la rilevanza della questione sollevata, dunque, le Sezioni unite avevano fortemente valorizzato la necessità di prestare osservanza sul piano generale al dictum dei Giudici di Strasburgo, e in particolare di rimuovere dall'ordinamento una norma già stimata incompatibile con l'art. 6 della Convenzione e dunque, con altissima probabilità, con l'art. 117, primo comma, Cost.

La costruzione, però, non è stata accolta, e la Corte costituzionale, con la sentenza citata nell'informazione provvisoria, ha ritenuto irrilevante la questione sollevata, visto che l'attore della domanda di riparazione non ha mai chiesto la partecipazione del pubblico al giudizio. Di qui l'atto finale. Dopo la restituzione degli atti da parte della Consulta, le Sezioni unite hanno evidentemente ritenuto non solo che non debba svolgersi pubblicamente il procedimento loro affidato, ma anche che non debba esservi regressione alla fase di merito, almeno non allo scopo di procedere pubblicamente o di consentire all'interessato di chiedere la procedura pubblica.

 

La nostra Rivista ha pubblicato l'ordinanza di rimessione delle Sezioni unite (n. 41694 del 2012), con una nota di G. Romeo, Alla Corte costituzionale la questione della mancanza di pubblicità nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione. Successivamente è stata pubblicata la decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 214 del 2013), con una nota di G. Leo, Una questione inammissibile in tema di pubblicità delle udienze nel procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione (ancora a proposito degli effetti delle sentenze della Corte edu nell'ordinamento interno).

 

La deliberazione delle Sezioni unite è stata assunta sulle conclusioni parzialmente difformi del Procuratore generale.

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La sentenza è stata depositata, dopo l'informazione provvisoria, nella data del 24 dicembre 2013 e con il n. 51779/13. Le Sezioni unite hanno preso naturalmente atto della determinazione assunta dalla Corte costituzionale,  escludendo dal proprio orizzonte decisionale il tema della pubblicità a domanda dell'udienza, e provvedendo sulle censure che l'interessato aveva proposto con il proprio ricorso. Chi avesse interesse a leggere comunque il provvedimento può cliccare qui.