ISSN 2039-1676


21 settembre 2012 |

Alle Sezioni unite la questione della mancanza di pubblicità  nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione

Cass. pen., sez. IV, 23.5.2012 (dep. 6.8.2012) n. 31815, Pres. Mannino, Rel. Savino, ric. Nicosia

1. Ci aveva provato tre anni fa la seconda sezione penale della Corte di cassazione a richiamare l'attenzione sulla circostanza che la Corte europea dei diritti dell'uomo non riteneva compatibile con il principio della pubblicità del processo, consacrato nell'art. 6 CEDU, il rito camerale previsto per i procedimenti di prevenzione. L'aveva fatto in un primo momento con ordinanza n. 24483 del 14 maggio 2009, rimettendo alle Sezioni unite un ricorso riguardante l'applicazione di una misura di prevenzione personale, sul rilievo che le questioni di diritto sottoposte al suo esame avevano dato luogo o potevano dar luogo a un contrasto giurisprudenziale; ma il Presidente aggiunto, con decreto del 22 giugno 2009, aveva restituito il fascicolo, ritenendo che la sezione rimettente avesse omesso di soffermarsi adeguatamente sulla peculiarità del giudizio di cassazione e sulla specifica circostanza che in materia di prevenzione il ricorso è ammesso solo per violazione di legge.

Per tutta risposta, nella nuova udienza camerale fissata a seguito della restituzione, il collegio aveva deliberato (ordinanza 11 novembre 2009, n. 43250, in C.e.d. Cass., n. 245169) di investire della questione la Corte costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117, comma primo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dell'art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte, il procedimento in materia di misure di prevenzione si svolga in pubblica udienza, anziché in camera di consiglio.

In quella occasione si era evocata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (13 novembre 2007, Bocellari e Rizza c. Italia; Grande Chambre, 8 luglio 2008, Perre e altri c. Italia) che, proprio con riguardo al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, aveva escluso la possibilità di deroghe fondate sulla "natura altamente tecnica della procedura di applicazione delle misure di prevenzione di natura patrimoniale" dedotta dal Governo italiano, ponendo in evidenza come, dinanzi alla posta in gioco delle procedure di prevenzione e agli effetti che esse sono suscettibili di produrre sulla situazione delle persone coinvolte, non si può affermare che il controllo del pubblico non sia una condizione necessaria alla garanzia del rispetto dei diritti dell'interessato.

Peraltro, più tempestivamente della Corte suprema, con ordinanza 18 dicembre 2008, il tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva sollevato, negli stessi termini, ma con riferimento alla sola fase di merito, la medesima questione di costituzionalità. E la Corte costituzionale, con sentenza 12 marzo 2010, n. 93,  aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui non consentono che, ad istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica.

A seguire, la stessa Consulta, con sentenza 11 marzo 2011 n. 80, in questa Rivista con nota di Leo, esaminando la questione sollevata dalla Corte di cassazione e alla quale si è sopra fatto riferimento, l'aveva dichiarata inammissibile per la parte relativa alle censure riferite ai giudizi di merito, in quanto già accolte, e non fondata, per quanto riguarda il giudizio di legittimità, tenuto conto delle sue peculiarità e del fatto che, in conformità a quanto ritenuto dalla stessa Corte EDU, il principio per cui la pubblica udienza non è richiesta nei gradi di impugnazione destinati alla trattazione di sole questioni di diritto - come accade per la Corte di cassazione - opera anche quando l'udienza pubblica non si è tenuta nelle istanze di merito, perché l'interessato vi ha rinunciato, omettendo di formulare la relativa richiesta: non si potrebbe, infatti, riconoscere alla parte il diritto di stabilire, a suo arbitrio, se far celebrare l'udienza pubblica in materia di prevenzione davanti ai giudici di merito o a quello di legittimità.

In tale occasione la Consulta aggiunse altresì che, quand'anche nel giudizio di merito non si fosse tenuta l'udienza pubblica, la violazione non sarebbe stata rimossa per effetto della trattazione in udienza pubblica del ricorso per cassazione, in ciò confortata da copiosa giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale «ha reiteratamente chiarito come lo svolgimento pubblico di un giudizio di impugnazione che sia a cognizione limitata - in particolare, perché il controllo del giudice di grado superiore è circoscritto ai soli motivi di diritto (come nel caso del giudizio di cassazione) - non basta a compensare la mancanza di pubblicità del giudizio anteriore (sentenza 14 novembre 2000, Riepan contro Austria). Ciò, proprio perché sfuggono all'esame del giudice di legittimità gli aspetti in rapporto ai quali l'esigenza di pubblicità delle udienze è più avvertita, quali l'assunzione delle prove, l'esame dei fatti e l'apprezzamento della proporzionalità tra fatto e sanzione (al riguardo, sentenza 10 febbraio 1983, Albert e Le Compte contro Belgio; sentenza 23 giugno 1981, Le Compte, Van Leuven e De Meyere contro Belgio; nonché, più di recente, Grande Camera, sentenza 11 luglio 2002, Göç contro Turchia)».

Per completezza, va ricordato che, sul medesimo tema, con ordinanza 28 aprile 2011, n. 159, la Consulta ha dichiarato inammissibile, per la medesima causale sopra ricordata, anche una questione di costituzionalità analoga, sollevata dalla Corte d'appello di Firenze il 19 febbraio 2010 (e quindi antecedentemente alla declaratoria di incostituzionalità disposta con la citata sentenza n. 93 del 2010).

 

2. Fatta questa indispensabile premessa, la vicenda che ha dato occasione alla terza sezione penale per rimettere il ricorso alle Sezioni unite riguarda una persona prosciolta dall'accusa di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, istante per la riparazione da ingiusta detenzione.

Non, dunque, un procedimento di prevenzione: circostanza che potrebbe anche non avere rilievo, avuto riguardo alla identità di ratio che sembra essere a fondamento delle decisioni assunte dalla Corte costituzionale alle quali si è più sopra fatto cenno.

Ma l'evocazione, nell'ordinanza di rimessione, della sentenza della Corte EDU 10 aprile 2012, in causa Lorenzetti c. Italia come fatto sopravvenuto idoneo a rimettere in discussione le conclusioni della sentenza n. 80 del 2011 della Consulta appare sfocata. Difatti, la sentenza Lorenzetti può essere considerata un novum solo con riferimento al caso trattato, del tutto sovrapponibile al presente, ma non rappresenta alcuna novità sul tema della pubblicità dei giudizi oggetto di numerose e ripetitive pronunce della Corte europea.

Basta riprodurre qui il passo finale della sentenza per comprendere lo spirito che anima da sempre i giudici di Strasburgo: «Riassumendo, la Corte ritiene essenziale che i singoli coinvolti in una procedura di riparazione per custodia cautelare 'ingiusta' si vedano quanto meno offrire la possibilità di richiedere una udienza pubblica innanzi alla corte d'appello».

Se le cose stanno così, sembra un fuor d'opera affermare, come fa l'ordinanza in commento, che "si pone, quindi, il problema di stabilire se la salvaguardia del suddetto principio (scil.: di pubblicità dell'udienza nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione) debba essere assicurata anche nel procedimento avanti alla Corte di cassazione...". Nel giudizio di legittimità, infatti, non pare possa trovare ingresso quel principio, per le puntuali ragioni già analiticamente esposte dalla Corte costituzionale.

Quanto all'altro problema sollevato dall'ordinanza di rimessione, e cioè se l'inosservanza del principio di pubblicità dell'udienza dinanzi alla Corte d'appello comporti l'annullamento con rinvio della sua decisione per violazione dell'art. 6 CEDU, esso rimanda al più generale problema della valenza, nell'ambito del diritto interno, delle pronunce della Corte europea e della loro efficacia nei procedimenti in corso che riguardino questione identica a quella decisa. Un'applicazione diretta dell'art. 6 CEDU sembra ardua, tenuto conto dei principi fissati in materia dalla Corte costituzionale a partire dalle celebri sentenze gemelle n. 348 e 349 del 2007, nonché di quanto recentemente statuito proprio dalle Sezioni unite penali con riguardo a tema contiguo, ma di sicuro rilievo e interesse ai fini della soluzione della questione prospettata.

Ci si intende riferire, mutatis mutandis, all'ordinanza 19 aprile 2012,  n. 34472, in questa Rivista con commento di Viganò, mediante cui le Sezioni unite hanno sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 del d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (conv. in l. 19 gennaio 2001, n. 4) in riferimento agli artt. 3 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, in una vicenda nota che riguardava un condannato all'ergastolo in abbreviato, istante per la sostituzione ad esso della pena di 30 anni di reclusione, pur non avendo mai adito la giurisdizione sopranazionale, come aveva fatto qualche tempo prima Francesco Scoppola.

Se le Sezioni unite vorranno muoversi nel solco ideale tracciato da tale ordinanza, sarà ben difficile che deliberino un annullamento con rinvio della decisione impugnata; mentre è più probabile che rimettano la questione alla Consulta, salvo che non ritengano inammissibile il ricorso per essere sempre mancata un'istanza ad hoc dell'interessato. Non sembra, invece, ipotizzabile che esse si impegnino in un discorso di carattere generale sul principio della "pubblicità dell'udienza", come auspicato dall'ordinanza in esame.

 

3. Un'ultima osservazione, come corollario di quanto poc'anzi esposto circa l'operatività del principio per cui la pubblica udienza non è richiesta nei gradi di impugnazione destinati alla trattazione di sole questioni di diritto, anche quando l'udienza pubblica non si è tenuta nelle istanze di merito, perché l'interessato abbia omesso di formulare la relativa richiesta.

Nel caso di specie, non risulta che l'odierno ricorrente avesse presentato richiesta di trattazione in udienza pubblica alla Corte di merito, né - in sede di primo ricorso per cassazione - che avesse dedotto motivi per lamentare l'eventuale nullità di una irrituale trattazione del procedimento.

Neppure si era posto il problema, ovviamente, la Corte di cassazione nell'annullare con rinvio, con sentenza 1o febbraio 2011, n. 16131, la prima decisione di merito per vizio di motivazione sulla sussistenza di un comportamento dell'istante connotato da colpa grave tale da integrare condizione sinergica ai fini dell'emissione del provvedimento cautelare. I precedenti di legittimità, pur non univoci, lasciavano chiaramente intendere l'insussistenza di una nullità assoluta per una trattazione in camera di consiglio in luogo di quella, prescritta, della pubblica udienza e, conseguentemente, la decadenza dalla facoltà di eccepirla in cassazione, se occorsa in sede di merito, e l'impossibilità di rilevarla d'ufficio.

Neanche nel giudizio di rinvio dopo annullamento della Corte di cassazione l'odierno ricorrente aveva chiesto alla Corte catanese la trattazione in pubblica udienza della sua domanda di riparazione.

Anche sotto questo profilo, quindi, la prospettata estensione al giudizio di legittimità dell'udienza pubblica, come formulata dall'ordinanza in esame, non pare avere fondamento. Ed è anche da valutare se, tenuto conto dei limiti entro cui la declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 93 del 2010 della Consulta, segnati dalla necessaria richiesta dell'interessato, possa avere oggi ingresso nel processo un annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, non risultando mai istanze dell'interessato medesimo di trattazione della sua domanda in udienza pubblica.

Il 18 ottobre 2012, data fissata per l'udienza di trattazione dinanzi alle Sezioni unite, è auspicabile che tutti questi nodi siano sciolti.