ISSN 2039-1676


24 luglio 2015

La Consulta chiarisce l'attuale disciplina della valutazione di pericolosità sociale per i soggetti ad imputabilità ridotta od esclusa

Corte cost., 23 luglio 2015, n. 186, Pres. Criscuolo, Rel. Lattanzi

Per scaricare il testo della sentenza in commento, pubblicata sul sito www.giurcost.org, clicca qui.

 

Segnaliamo l'intervenuta pubblicazione di una decisione della Consulta (sentenza n. 186 del 23 luglio 2015), che fornisce un importante spunto interpretativo rispetto alle modifiche recentemente introdotte in materia di misure di sicurezza  per i soggetti che vengano riconosciuti non imputabili, o solo parzialmente imputabili, in ragione del cosiddetto vizio di mente.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Messina in relazione a numerosissimi parametri costituzionali (artt. 1, 2, 3, 4, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 77 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 5 della Convenzione edu), ed aveva riguardato, in particolare,  l'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52 (Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 81 del 2014, nella parte in cui stabilirebbe che l'accertamento della pericolosità sociale debba essere «effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale», cioè senza considerare le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo, e nella parte in cui stabilirebbe che «non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali».

In effetti la norma censurata potrebbe sorprendere, ad una prima lettura, perché esclude dalla base cognitiva, per il giudizio sulla necessità della misura di sicurezza dai contenuti restrittivi più marcati, elementi determinanti  per la valutazione richiesta al giudice. Il senso della novella si comprende una volta preso atto che si tratta di prescrizioni reattive, che il legislatore ha ritenuto di introdurre dopo la conclusione del lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta che aveva indagato, tra l'altro, sulla realtà degli ospedali psichiatrici giudiziari. La Commissione aveva posto in luce la fortissima incidenza di situazioni di svantaggio sociale nella "selezione" delle persone rimaste prive di libertà in esito alle verifiche di perdurante pericolosità sociale, ed anche odiose discriminazioni fondate sulla differente capacità delle strutture sanitarie, sparse sul territorio nazionale, di approntare rapidamente e credibilmente piani terapeutici individuali per i soggetti ristretti nelle strutture giudiziarie.

Ciò detto, il Tribunale rimettente - con una serie di osservazioni di vario segno (per vero orientate sia ad evidenziare i rischio di "liberare" soggetti pericolosi che quello di restringere soggetti non meritevoli) - aveva costruito le proprie doglianze sulla fisiologica imperfezione di un giudizio di pericolosità amputato di una porzione così importante della sua naturale base cognitiva, addebitando al legislatore un improvvido mutamento della nozione stessa di pericolosità sociale.

Ebbene, con una tipica decisione di infondatezza su base interpretativa, la Consulta ha negato fondamento all'impostazione del giudice a quo. Le norme censurate non condizionano il giudizio di pericolosità, che dunque può essere liberamente sviluppato in base a qualunque elemento utile, ma solo l'opera di individuazione della misura necessaria e sufficiente  a contenere la pericolosità eventualmente accertata, cioè l'eventuale «ricovero in un ospedale psichiatrico o in una casa di cura». Testualmente: «la limitazione quindi non riguarda in generale la pericolosità sociale, ma ha lo scopo di riservare le misure estreme, fortemente incidenti sulla libertà personale, ai soli casi in cui sono le condizioni mentali della persona a renderle necessarie. È una disposizione da leggere nell'ambito della normativa volta al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari [...] la disposizione censurata non ha modificato, neppure indirettamente, per le persone inferme di mente o seminferme di mente, la nozione di pericolosità sociale, ma si è limitata ad incidere sui criteri di scelta tra le diverse misure di sicurezza e sulle condizioni per l'applicazione di quelle detentive». (G.L.)