ISSN 2039-1676


03 aprile 2017 |

Le circostanze "indipendenti" sono sempre "ad effetto speciale"? Una risposta negativa (non "faziosa", ma "di parte"), aspettando le Sezioni Unite

Contributo pubblicato nella Rivista Trimestrale 4/2017

Clicca qui per leggere il testo di Cass, Sez. III, ord. 11 ottobre 2016 (dep. 14 febbraio 2017), n. 6875, che ha rimesso alle Sezioni Unite la questione in argomento; l'ordinanza è già stata pubblicata dalla nostra Rivista, il 14 marzo 2017, con nota di R. Bertolesi, La rilevanza delle circostanze c.d. indipendenti ai fini del calcolo del termine di prescrizione: la questione rimessa alle Sezioni Unite.

 

Abstract. La Corte di Cassazione rimette alle Sezioni Unite il contrasto interpretativo delineatosi sulla classificazione quali circostanze “ad effetto speciale” delle circostanze c.d. “indipendenti” che, pur senza essere caratterizzate da una incidenza frazionaria sulla pena, prevedono una sanzione edittale che, rapportata alla cornice edittale del reato-base, non determina una variazione modificativa superiore ad un terzo (nella specie: l’art. 609‑ter c.p., in relazione all’art. 609‑bis c.p.). Nell’attesa di questa prossima pronuncia, vengono sviluppate alcune osservazioni che portano a ritenere più fondata la classificazione di tali ipotesi quali circostanze “ad effetto comune”.

 

SOMMARIO: 1. Una nuova occasione di contrasto sulla delimitazione delle circostanze “ad effetto speciale”. – 2. I termini giurisprudenziali del contrasto. – 3. La “genesi” del problema di classificazione ed identificazione delle circostanze “ad effetto speciale”. – 4. Gli spazi di incertezza determinati dalla riformulazione dell’art. 63, comma 3, c.p. – 5. Le motivazioni della più recente giurisprudenza favorevole ad una considerazione unitaria di tutte le circostanze “indipendenti”. – 6. Una prima opinione (non “faziosa”, ma “di parte”) a sostegno della soluzione contraria. – 6.1. L’insussistenza di una “specificità di ratio” delle circostanze c.d. “indipendenti”. – 6.2. La riforma del 1984 e la conseguente delimitazione “ex lege” delle circostanze “ad effetto speciale”. – 6.3. I limiti imposti dal principio di legalità nella valutazione dell’incidenza delle circostanze “ad effetto speciale” sui termini di prescrizione del reato.