ISSN 2039-1676


01 giugno 2017 |

Le misure patrimoniali antiterrorismo alla prova dei principi dello stato di diritto

Contributo pubblicato nella Rivista Trimestrale 1/2017

Abstract. La compatibilità con i diritti umani delle procedure applicative delle misure antiterrorismo imperniate sul sistema del blacklisting è questione nuovamente rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Sulla scia della nota vicenda Kadi, in cui il giudice europeo ha sancito la primazia dei diritti fondamentali sull’esigenze di lotta al terrorismo, si pongono le conclusioni dell’Avvocato generale in merito ai ricorsi del Consiglio dell’UE avverso le sentenze con cui il Tribunale ha annullato le decisioni che dispongono il congelamento di capitali nei confronti di Hamas e Liberation Tigers of Tamil Eelam. Appare inoltre interessante soffermarsi sui rapporti tra la misura del congelamento e le nazionali misure del sequestro e della confisca di prevenzione, applicabili anch’esse a coloro i cui nominativi sono iscritti nelle liste. Da tale confronto pare emergere una prassi nazionale, seppur controversa, più garantista a dispetto di quelle oltre confine, poiché volta a prediligere il ricorso a misure giurisdizionali, i cui procedimenti applicativi appaiono più rispettosi dei principi di difesa e del contraddittorio ed imperniati su di uno standard probatorio maggiormente consistente.

 

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le smart sanctions e il sistema del blacklisting. – 2.1. Il sistema del blacklisting a livello europeo. – 3. Il congelamento di fondi e risorse economiche. – 4. Smart sanctions antiterrorismo e diritti fondamentali: la posizione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. – 5. Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e Cedu: la posizione della Corte Europea dei diritti dell’uomo. – 6. Criticità della procedura di mantenimento dei nominativi nelle liste: i casi Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) e Hamas. – 7. Le fattispecie nazionali del sequestro e della confisca di prevenzione. – 8. Riflessioni conclusive.