ISSN 2039-1676


26 giugno 2017

Il silenzio sulle ragioni di concreta inefficacia della notifica presso il difensore, in sede di eccezione di nullità, non dà luogo a sanatoria

Cass., Sez. Un., u.p. 22 giugno 2017, Pres. Canzio, Rel. Cervadoro, ric. Tuppi (informazione provvisoria)

Il servizio novità della Corte Suprema di cassazione comunica che, in esito alla udienza pubblica del 22 giugno 2017, le Sezioni unite penali hanno affrontato la seguente questione:

« Se, in caso di dichiarazione o di elezione di domicilio  dell’imputato, la nullità della citazione a giudizio, che sia stata eseguita mediante la consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, possa essere sanata qualora il difensore, nel dedurre la nullità, non abbia allegato circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato».

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data risposta negativa.

La deliberazione è stata assunta sulle conclusioni conformi del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

L’ordinanza della Quarta sezione penale che aveva rimesso la questione alle Sezioni unite (u.p. 4 aprile 2017, dep. 20 aprile 2017, n. 19184, Pres. Bianchi, est. Izzo) è stata pubblicata dalla nostra Rivista con nota di S. Renzetti, Torna alle Sezioni Unite la questione della notifica al difensore ex art. 157 comma 8 bis c.p.p.: verso un regime "sostanziale" delle nullità?

Pubblicheremo la motivazione della sentenza delle Sezioni unite immediatamente dopo il relativo deposito. (G.L.)