26 ottobre 2017 |
Al vaglio della Cassazione (per la prima volta) la figura della corruzione del parlamentare
Cass., Sez. V, sent. 6 giugno 2017 (dep. 24 luglio 2017), n. 36769 Pres. Rotundo, Rel. Corbo, Ric. Proc. Repubblica di Milano in proc. Volonté
Contributo pubblicato nel Fascicolo 10/2017
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato".
1. Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione affronta il tema delle condizioni e dei limiti della responsabilità del parlamentare per i delitti di corruzione, ammettendo la possibile rilevanza penale, ai sensi dell’art. 318 c.p., di condotte poste in essere dai membri del Parlamento, nonché la stessa sindacabilità in sede giudiziaria di comportamenti da questi ultimi tenuti nell’esplicazione delle proprie funzioni.
2. È opportuno, innanzitutto, rievocare i termini della vicenda oggetto del giudizio.
All’esito delle indagini, all’imputato – all’epoca dei fatti membro della Camera dei Deputati – era stato elevato l’addebito di aver indebitamente ricevuto delle somme di denaro (per un totale complessivo di Euro 2.390.000,00) da esponenti politici dell’Azerbaijan “per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, asservendo la propria funzione pubblica ad interessi privati” e del Governo azero. In particolare, secondo l’accusa, il prevenuto, quale membro eletto della Camera dei Deputati e, in tale qualità, come rappresentante del Parlamento italiano all’Assemblea del Consiglio d’Europa, avrebbe posto in essere diverse condotte volte a sostenere le posizioni politiche dell’Azerbaijan e ad agevolare gli interessi del governo di quel Paese (orientando l’esercizio del voto proprio e del gruppo parlamentare da lui presieduto), in cambio di una remunerazione indebita, violando così i doveri di fedeltà, di correttezza e di onestà su quest’ultimo gravanti.
3. Tuttavia, con sentenza del 27 gennaio 2017, il G.U.P. del Tribunale di Milano ha disposto il non luogo a procedere nei confronti dell’imputato in ordine al reato di corruzione per l’esercizio della funzione, escludendo di poter procedere ad una disamina dei fatti descritti nella richiesta di rinvio a giudizio, data la ritenuta insindacabilità delle condotte contestate alla luce della clausola di immunità che coprirebbe l’operato del parlamentare. In dettaglio, secondo il giudice di merito, in forza della disciplina dettata dallo Statuto del Consiglio d’Europa (art. 40), dall’Accordo generale sulle immunità del Consiglio d’Europa (artt. 14 e 15) e dal Protocollo addizionale del Consiglio d’Europa (artt. 3 e 5), il parlamentare nazionale individuato come membro dell’Assemblea del Consiglio d’Europa godrebbe di un’immunità dal contenuto identico a quella prevista dall’art. 68 Cost. per ciascun componente del Parlamento italiano. Con la conseguenza che, poiché tutte le attività contestate all’imputato si configurerebbero come un’esplicazione diretta della funzione parlamentare, la condotta a quest’ultimo addebitata sarebbe posta sotto la guarentigia dell’immunità e, come tale, insindacabile in sede giudiziaria, impedendo così la verifica processuale circa la ricorrenza, nella specie, di un’ipotesi di effettivo asservimento della funzione pubblica all’interesse privatistico.
Avverso questa decisione ricorre la pubblica accusa, lamentando l’erroneità dell’impostazione ricostruttiva adottata dal primo giudice. Si deduce, in particolare, la piena riconducibilità del comportamento ascritto all’imputato (e, in particolare, la ipotizzata promessa, da parte del parlamentare italiano, di porre in essere una serie indeterminata di azioni a vantaggio dello Stato azero) nello schema criminoso di cui all’art. 318 c.p., nonché l’inoperatività, nel caso di specie, della normativa sulla immunità. Infatti, secondo la Procura di Milano, l’istituto di guarentigia non troverebbe applicazione in riferimento ad una condotta – nell’ipotesi accusatoria, l’illecito accordo negoziale concluso con il Governo azero – che non potrebbe essere fatta rientrare nello spazio attuativo della disciplina ex art. 68 Cost., destinata ad operare con riguardo ad atti connessi allo status di membro del Parlamento e non, come nel caso in esame, in relazione a comportamenti estranei allo svolgimento libero e regolare della funzione della Camera di appartenenza.
4. Come anticipato, la Cassazione accoglie le doglianze mosse dal ricorrente e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata, censurando la decisione del primo giudice nella parte in cui si è limitata a rilevare l’insindacabilità delle condotte attribuite all’imputato e ha così omesso di verificare la sostenibilità in dibattimento dell’accusa concernente il reato di cui all’art. 318 c.p.
Questi, in sintesi, gli argomenti su cui la decisione si fonda.
In primo luogo, nel vagliare il contenuto dell’imputazione, i giudici di legittimità ribadiscono l’ormai consolidato orientamento in base al quale il delitto di corruzione per l’esercizio della funzione di cui all’art. 318 c.p., nella formulazione introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, è configurabile anche per il solo fatto dell’accordo tra pubblico agente e corruttore in relazione allo svolgimento della pubblica funzione o del pubblico servizio in cambio della promessa o della dazione di indebite utilità, indipendentemente dall’effettivo compimento di atti costituenti estrinsecazione del munus pubblicistico, così come suggerito dalla formulazione testuale della disposizione citata e dal confronto con la previsione di cui all’art. 319 c.p. (che invece incentra il disvalore sul compimento di un atto dell’ufficio). Con la conseguenza che la figura della corruzione per l’esercizio della funzione, limitandosi a postulare il finalismo tra dazione o promessa di dazione indebita al pubblico agente ed esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, non richiede alcuna valutazione, ai fini dell’incriminazione, della contrarietà dell’attività eventualmente posta in essere rispetto ai doveri d’ufficio e, quindi, non presuppone alcun sindacato sul contenuto della stessa.
Ciò chiarito, la Corte passa ad occuparsi del nucleo problematico della vicenda giudiziaria sottoposta al suo esame.
Sul piano sostanziale, il problema è infatti quello di stabilire se ed eventualmente entro quali limiti il parlamentare possa essere chiamato a rispondere del contestato delitto di corruzione.
La risposta postula lo scioglimento di due nodi interpretativi: (i) il parlamentare (e, in specie, il membro dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa) possiede la qualità soggettiva richiesta ai fini dell’integrazione della figura delittuosa descritta dall’art. 318 c.p.? (ii) l’accordo che si assume intercorso tra parlamentare e corruttore, avente ad oggetto lo svolgimento della pubblica funzione o del pubblico servizio in cambio di un’indebita remunerazione, può essere sussunto nel paradigma criminoso della corruzione per l’esercizio della funzione?
Innanzitutto, il Collegio affronta la questione – logicamente e giuridicamente preliminare – della qualifica soggettiva spettante al membro del Parlamento.
Sul punto, la Corte chiarisce che l’attività svolta dal parlamentare è sicuramente inquadrabile nell’ambito dell’esercizio delle pubbliche funzioni o, quanto meno, del pubblico servizio. E ciò, in primo luogo, in forza della previsione dell’art. 357 c.p., che, nel fissare la nozione di pubblico ufficiale, fa espresso riferimento alla “funzione legislativa” (tipicamente spettante al Parlamento); e, in secondo luogo, in base al rilievo per cui, in linea generale, l’attività non strettamente connessa ad un procedimento legislativo svolta dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, “quand’anche fosse da ritenere non qualificabile come attività esercitata da un pubblico ufficiale, sarebbe comunque sussumibile nell’ambito del «pubblico servizio»” ai sensi dell’art. 358 c.p., trattandosi in ogni caso di attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, seppur priva dei poteri tipici di quest’ultima.
Ad analoghe conclusioni la Corte di legittimità giunge con specifico riguardo alla qualificazione dell’attività svolta dal membro del Parlamento italiano che agisce come componente dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Infatti, puntualizza la Cassazione, a rilevare, ai fini dell’attribuzione della qualità soggettiva prevista dagli artt. 357 e 358 c.p., è il fatto che il rappresentante italiano nell’organo plenario di quell’organizzazione internazionale, “pure in relazione a quello specifico contesto, svolge anche le funzioni di Membro del Parlamento italiano”. Così come desumibile, secondo il Collegio, da una ricognizione sia della normativa che regola la composizione dell’Assemblea del Consiglio d’Europa sia dei regolamenti delle due Camere del Parlamento italiano, nonché dal ruolo attribuito alle delegazioni parlamentari presso gli organismi internazionali (cfr., in particolare, l’art. 125 Regolamento Camera dei Deputati). Elementi, questi, che indicherebbero una stretta compenetrazione tra le funzioni di rappresentante nazionale nell’organo assembleare del Consiglio d’Europa e quelle di membro del Parlamento italiano, con la conseguenza di indurre a ritenere che il parlamentare, quando svolge la funzione di rappresentare il nostro Paese nell’assemblea di quell’organismo internazionale, “in realtà esercita simultaneamente entrambe le funzioni”.
Superato questo scoglio, resta da esaminare la questione centrale della configurabilità del reato di corruzione anche in relazione all’esercizio di funzioni parlamentari. Anche sotto questo profilo la presa di posizione della Corte è chiara e netta: superando i dubbi prospettati al riguardo da un parte della dottrina, i giudici di legittimità ritengono che gli estremi del reato di corruzione per l’esercizio della funzione siano in linea di principio ravvisabili anche in rapporto a quelle condotte in cui l’attività del parlamentare viene strumentalizzata al conseguimento di una retribuzione illecita, a nulla rilevando la specificità della funzione parlamentare e il suo essere caratterizzata da una “inevitabile contaminazione tra interessi particolari ed interessi collettivi”. A tal proposito, precisa infatti il Collegio, se è vero che lo svolgimento dell’attività politica si caratterizza per una costante “attività di compromesso e di composizione di interessi di parte”, è altresì pacifico che in tale ambito non potrebbe farsi rientrare la ricezione di utilità a titolo meramente personale: in questo caso, ci troveremmo infatti di fronte esclusivamente ad “uno sfruttamento a fini privati dell’altissimo ufficio pubblico ricoperto”.
Soluzione, questa, a cui la Cassazione giunge non soltanto ricollegandosi ad un precedente della Corte costituzionale che ha ipotizzato expressis verbis la configurabilità del reato di corruzione in relazione all’attività dei membri del Parlamento italiano[1], ma, soprattutto, adottando una più ampia interpretazione del quadro normativo di riferimento. Sotto quest’ultimo profilo, assumono rilievo di carattere sistematico innanzitutto le coordinate ermeneutiche fornite dall’art. 4 della Convenzione penale sulla corruzione, sottoscritta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nella parte in cui impegna gli Stati aderenti ad estendere la disciplina nazionale di contrasto alla corruzione anche alle condotte corruttive poste in essere dal “componente di un’assemblea pubblica nazionale che esercita poteri legislativi o amministrativi”. A ciò si aggiunge poi quanto previsto dall’art. 322 bis c.p., laddove stabilisce espressamente l’applicabilità della disciplina dei delitti di corruzione anche “ai membri […] del Parlamento europeo […]”. Con la conseguenza che escludere la configurabilità delle fattispecie di corruzione a carico dei membri del Parlamento italiano determinerebbe una paradossale disparità di trattamento penalistico in relazione a due figure – il parlamentare nazionale e il membro del Parlamento europeo – che pure svolgono attività di contenuto simile, costituiscono espressione del medesimo corpo elettorale e sono tutelati da analoghe guarentigie.
Sul crinale tra diritto sostanziale e processuale, si pone infine la questione del se debba ritenersi coperto da immunità l’oggetto dell’accordo inerente allo svolgimento della funzione parlamentare in cambio della promessa o della dazione di indebite utilità. Questione che, nella vicenda in esame, acquista peculiare rilevanza, atteso che un’eventuale risposta positiva al quesito sottrarrebbe al sindacato dell’autorità giudiziaria l’attività svolta dal parlamentare e impedirebbe, in radice, la contestazione, nei confronti di quest’ultimo, del reato di corruzione per l’esercizio della funzione.
Al riguardo, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, la Corte di Cassazione esclude che l’immunità prevista dall’art. 68 Cost. precluda la perseguibilità del reato di corruzione ex art. 318 c.p. in relazione all’attività parlamentare.
A tale approdo esegetico i giudici di legittimità pervengono all’esito di un’analitica disamina dell’evoluzione interpretativa in materia. Sul punto, infatti, come puntualmente rilevato dalla Corte, si è assistito al passaggio da posizioni di netta chiusura – volte a valorizzare l’assoluta insindacabilità dell’attività svolta dal parlamentare, anche nella fase preliminare alla presentazione di una proposta di legge[2] – a più recenti ‘aperture’ interpretative, tendenti a collegare la tutela assicurata dall’art. 68 Cost. all’esercizio di atti specificamente connessi alla funzione parlamentare.
In quest’ultimo filone ermeneutico si colloca la giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni che, a partire, in particolare, dalla citata sentenza n. 379 del 1996, ha tracciato il limite di applicabilità del diritto penale in relazione all’attività del parlamentare nell’attuale assetto costituzionale, chiarendo che coperti da immunità non sono tutti i comportamenti dei membri delle Camere, ma solo quelli “strettamente funzionali all’esercizio indipendente delle attribuzioni proprie del potere legislativo, mentre ricadono sotto il dominio delle regole del diritto comune i comportamenti estranei alla ratio giustificativa dell’autonomia costituzionale” del Parlamento, intesa come garanzia a “tutela della autonomia delle istituzioni parlamentari, orientata a sua volta alla protezione di un'area di libertà della rappresentanza politica”.
In quest’ottica, il discrimen tra le condotte poste sotto il presidio dell’immunità parlamentare e quelle sindacabili in sede giudiziaria è così delimitato: “allorché il comportamento di un componente di una Camera sia sussumibile, interamente e senza residui, sotto le norme del diritto parlamentare e si risolva in una violazione di queste, il principio di legalità ed i molteplici valori ad esso connessi […] sono destinati a cedere di fronte al principio di autonomia delle Camere e al preminente valore di libertà del Parlamento che quel principio sottende”, mentre se tale comportamento non è interamente inquadrabile entro le previsioni del regolamento parlamentare “deve prevalere la “grande regola” dello Stato di diritto ed il conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i diritti (artt. 24, 112 e 113 della Costituzione)”.
Conclusioni non dissimili a quelle a cui è pervenuta la stessa giurisprudenza di legittimità nell’unico precedente in materia[3], laddove, con segnato riguardo al tema dell’immunità attribuita ai consiglieri regionali dall’art. 122 Cost., ha escluso che la guarentigia prevista dalla disciplina costituzionale sia applicabile a comportamenti asseritamente corruttivi che “si assume essere stati realizzati con soggetti non partecipi al procedimento legislativo e al fine di predisporre le condizioni per il conseguimento di un vantaggio illecito”.
Una soluzione interpretativa, questa, che trova applicazione ed ulteriore rafforzamento in riferimento all’attività del parlamentare italiano che svolga anche le funzioni di rappresentante del Parlamento nazionale all’interno dell’Assemblea del Consiglio d’Europa, dato lo stretto collegamento che, secondo il Collegio, la normativa sovranazionale pone tra le immunità riconosciute ai rappresentanti degli Stati membri e l’indipendenza dell’esercizio del loro ufficio[4].
Infine, per fugare ogni residuale dubbio interpretativo la decisione in commento ‘sfodera’ un ultimo, ma decisivo, argomento. Infatti, la Cassazione evidenzia che, come anticipato, la contestazione della fattispecie di cui all’art. 318 c.p. non postula alcun sindacato sul merito dell’attività funzionale svolta dal parlamentare. A rilevare, nella specie, è infatti l’accordo per l’esercizio delle sue funzioni in cambio di indebita utilità stipulato dal membro del Parlamento, essendo invece indifferente il contenuto intrinseco dell’atto o dell’attività eventualmente posta in essere prima o dopo la conclusione del pactum scleris. In questa prospettiva, l’assenza di qualsivoglia valutazione circa la natura dell’atto – tipica o non tipica in relazione alla funzione parlamentare – rende allora senz’altro inapplicabile la garanzia di immunità alla condotta contestata nella vicenda in esame.
Da qui l’annullamento della sentenza di non luogo a procedere emessa dal primo giudice: la concreta inoperatività dell’immunità parlamentare e l’astratta configurabilità, nei confronti di un membro del parlamento italiano (e, in tale veste, anche dell’Assemblea del Consiglio d’Europa) del reato di corruzione ex art. 318 c.p. imponevano infatti al giudice davanti al quale era stata esercitata l’azione penale di procedere alla valutazione prognostica sugli elementi sottoposti alla sua cognizione al fine di verificare la sostenibilità in dibattimento dell’ipotesi di accusa.
***
5. Intervenuta in un quadro interpretativo privo di specifici precedenti di legittimità[5] ed animato da un acceso dibattito dottrinale[6], la decisione in commento prende una ferma posizione sulla configurabilità della c.d. ‘corruzione parlamentare’, incaricandosi di rintuzzare alcuni degli argomenti addotti dai detrattori di tale figura.
Pur nell’economia di questa nota ‘a prima lettura’ – che non consente di approfondire il complesso tema – è qui possibile elencare gli aspetti più innovativi della sentenza in commento, cioè quei profili che, è facile prevederlo, non mancheranno di ‘accendere’ il dibattito penalistico.
In particolare, sotto il profilo della qualità soggettiva richiesta dalle norme incriminatrici dei delitti di corruzione, la decisione in esame fornisce una risposta non scontata al seguente, controverso interrogativo: la titolarità della qualifica soggettiva pubblicistica è ravvisabile in capo al parlamentare quando oggetto dell’accordo corruttivo non sono le funzioni legislativa ed amministrativa indicate dall’art. 357 c.p., bensì un’attività non strettamente connessa ad un procedimento legislativo, come quella di controllo e di indirizzo politico?
Invero, sul punto, da un lato, la Corte chiarisce che tale attività, in quanto disciplinata, almeno in parte, direttamente dalla Costituzione e preposta alla gestione della ‘cosa pubblica’, si atteggerebbe ad attività “disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione” a norma dell’art. 358 c.p., con la conseguenza che il relativo mercimonio è senz’altro punibile in forza dell’estensione, operata dall’art. 320 c.p., dell’ambito operativo delle fattispecie di corruzione anche alla persona incarica di pubblico servizio. Dall’altro lato, superando i dubbi prospettati in dottrina[7], i giudici di legittimità giungono ad adottare una interpretazione molto lata del concetto di “funzione legislativa” ex art. 357 c.p., ritenendo che tale nozione, lungi dall’identificarsi con il solo svolgimento dell’attività di produzione normativa in senso stretto, costituisca, in realtà, una “espressione di sintesi”, nella quale annoverare tutte le attività tipicamente e storicamente connesse all’attività dei membri del Parlamento. Una conclusione che, secondo la Corte, sarebbe corroborata da due convergenti rilievi. Innanzitutto, questa soluzione interpretativa troverebbe indiretta conferma nel disposto di cui all’art. 358 c.p. e nel riferimento, in esso contenuto, alle mere “mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”: questo riferimento, fungendo da limite negativo alla nozione di incaricato di pubblico servizio, indurrebbe infatti ad escludere l’inquadramento, entro tale più riduttivo concetto, dell’attività svolta dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni. Inoltre, l’opzione ricostruttiva qui accolta troverebbe sostegno nello stesso tenore testuale del più volte citato art. 357 c.p., che, limitandosi a rievocare la classica tripartizione dei poteri pubblici di montesquiana memoria, sembrerebbe suggerire la necessità di adottare un’esegesi più ampia del novero delle attività concretamente riconducibili ai poteri – legislativo, esecutivo e giudiziario – sinteticamente tratteggiati dal legislatore.
Sotto il profilo della insindacabilità degli atti parlamentari, da taluno considerata un insormontabile ostacolo alla configurabilità della fattispecie di ‘corruzione parlamentare’, la Corte spazza via (quasi) tutti i dubbi sollevati nel dibattito interpretativo. Infatti, a detta del Collegio, in ipotesi di corruzione per l’esercizio della funzione, ad assumere rilevanza penale è la compravendita della funzione parlamentare ex se considerata e la negoziazione mercantile della funzione e l’accettazione di un’indebita remunerazione si pongono nettamente al di fuori di ogni disciplina e qualificazione contenuta nella normativa di diritto parlamentare, integrando inevitabilmente fatti non coperti da immunità ex art. 68 Cost., secondo la linea di confine suggerita dalla stessa giurisprudenza costituzionale.
Una soluzione, questa, che riconoscendo la piena configurabilità, in via astratta, della più ampia fattispecie corruttiva ex art. 318 con riferimento alla strumentalizzazione della funzione parlamentare, lascia tuttavia residuare dubbi in ordine alla possibilità di contestare, nei confronti di un membro del Parlamento e in relazione all’attività svolta in tale veste, la diversa ipotesi criminosa della corruzione c.d. propria (art. 319 c.p.), ancorata ad una valutazione circa il contenuto intrinseco dell’attività o dell’atto d’ufficio. Valutazione che, secondo un indirizzo interpretativo, finisce per entrare inevitabilmente in contrasto con la tradizionale intangibilità della scelta parlamentare (quella sottesa, ad esempio, all’esercizio del voto o alla presentazione di una proposta di legge) ed è pertanto sottratta al sindacato giudiziale (o, comunque, soggetta alla garanzia di immunità di cui all’art 68 Cost.).
Infine, i giudici di legittimità respingono un altro argomento sovente sostenuto al fine di escludere la stessa ammissibilità, sotto il profilo ontologico, della corruzione ‘per compravendita della funzione parlamentare’. E cioè quello che fa leva sul carattere fisiologicamente compromissorio dell’attività politica del parlamentare, il quale fa sì che quest’ultima, in quanto diretta alla soddisfazione di interessi anche particolari, sia spesso oggetto di accordi fondati su scambi di ‘utilità’, rendendo così non configurabile – o comunque di difficile accertamento probatorio – una fattispecie corruttiva vera e propria (in un ordinamento, come il nostro, in cui, tra l’altro, l’attività politica è oggi principalmente finanziata dai privati, a mente di quanto previsto dal d.l. 28 dicembre 2013, n. 149).
Sul punto, la Cassazione, nell’escludere che la specificità della funzione parlamentare sia incompatibile con la tipicità dello schema criminoso di cui all’art. 318 c.p., pone l’accento sul carattere ‘indebito’ dell’utilità data o promessa e, al fine di fornire un criterio distintivo tra accordi leciti e patti autenticamente corruttivi, valorizza la finalità sottesa alla ricezione delle utilità pattuite in corrispettivo delle funzioni inerenti alla carica parlamentare. Con l’avvertenza che soltanto qualora l’esercizio delle funzioni parlamentari sia condizionato alla percezione di utilità a titolo meramente personale e, quindi, del tutto estranee all’attività politica svolta, ci troverà dinanzi ad una strumentalizzazione delle funzioni pubbliche pienamente riconducibile al paradigma corruttivo sanzionato dalla disciplina incriminatrice.
[1] Corte Cost., 2 novembre 1996, n. 379.
[2] Il riferimento è alla decisione con cui la Giunta della Camera, nel corso della V˄ legislatura, respinse la richiesta di autorizzazione a procedere in relazione al reato di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio proposta nei confronti del deputato Felici.
[3] Cass., Sez. VI, 30 novembre 2006, n. 21117.
[4] Sul punto, il riferimento è, in particolare, al disposto di cui all’art. 5 del Protocollo addizionale all’Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d’Europa, firmato a Strasburgo il 6 novembre 1949.
[5] Per un recente precedente nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Napoli, sez. I, 8 luglio 2015, n. 11917, pubblicata in questa Rivista con nota di M.C. Ubiali, In tema di corruzione del parlamentare: la sentenza del Tribunale di Napoli sul leading-case Berlusconi-De Gregorio.
[6] Cfr., da ultimo, F. Cingari, Sulla responsabilità penale del parlamentare: tra corruzione e influenze illecite, in Cass. pen., 2017, p. 176 ss.; F. Compagna, La corruzione del parlamentare: un archetipo costituzionalmente improprio, in questa Rivista, 7 giugno 2016.
[7] In argomento, A. Vallini, Le qualifiche soggettive, in F. Palazzo (a cura di), Delitti contro la pubblica amministrazione. Trattato di diritto penale, Parte speciale, II, 2011, p. 758 ss.