22 dicembre 2017 |
Il controverso rapporto tra i delitti di corruzione e la discrezionalità amministrativa
Nota a Cass., sez. VI, sent. 14 giugno 2017 (dep. 27 luglio 2017), n. 35940, Pres. Carcano, Rel. Calvanese, Ric. Proc. Rep. di Catania in proc. Miceli
Contributo pubblicato nel Fascicolo 12/2017
Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.
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Abstract. Una recente decisione della Corte di Cassazione in tema di corruzione tocca lo spinoso profilo dei rapporti tra gli artt. 318 e 319 c.p. a seguito della riforma legislativa n. 190/2012, e tra questi e la discrezionalità amministrativa. Il contributo, prendendo spunto dalla vicenda giudiziaria, s’interroga in particolar modo sulla condivisibilità della scelta della giurisprudenza di ricondurre nel più grave delitto di corruzione propria il fenomeno della c.d. “vendita della discrezionalità” così come interpretata nella prassi giudiziaria. Ed invero, la espressa introduzione del delitto di corruzione per l’esercizio della funzione nel “rinnovato” art. 318 c.p. fa sorgere qualche perplessità riguardo a tale opzione ermeneutica rigoristica: la vendita della discrezionalità amministrativa, infatti, sembra più ragionevolmente sussumibile all’interno di quest’ultima e meno grave fattispecie, salvo casi peculiari.
SOMMARIO: 1. La ricostruzione giudiziaria della vicenda. – 2. L’inquadramento sistematico dei delitti di corruzione a seguito della l. n. 190/2012. – 3. (Segue) Il rapporto tra il delitto di corruzione “propria” e la corruzione per l’esercizio della funzione. – 4. Il complesso rapporto tra le fattispecie di corruzione e la discrezionalità amministrativa nel “diritto vivente”. – 5. Conclusioni.