ISSN 2039-1676


07 febbraio 2018 |

Brevi note in tema di sanzioni amministrative accessorie conseguenti all’omicidio colposo e alle lesioni colpose stradali gravi o gravissime

Riceviamo dal dott. Guglielmo Passacantando - già Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione - e volentieri pubblichiamo il seguente scritto in tema di sanzioni amministrative accessorie conseguenti all’omicidio colposo e alle lesioni colpose stradali gravi o gravissime.

 

L’introduzione, operata dalla legge 23 marzo 2016 n. 41, delle due fattispecie autonome di reato di omicidio colposo stradale (art. 589 bis c.p.) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.), nell’ambito dei delitti contro la persona, ha comportato necessariamente anche la modifica del sistema delle sanzioni amministrative accessorie, conseguenti all’accertamento delle suddette figure autonome delittuose, di cui all’art. 222 Cod. Strada. E ciò al fine di equiparare, sotto il segno di un evidente inasprimento sanzionatorio, le conseguenze ascrivibili ad accertate condotte di guida particolarmente imprudenti e pericolose.

Ma il risultato della revisione delle sanzioni amministrative accessorie, apportato dalla medesima legge n. 41/2016, appare all’interprete del tutto incongruo sia per la difficoltà di comprensione dello stesso dato testuale (art. 222 Cod. Strada) sia per la incertezza della sua applicazione, derivante da una intrinseca contraddittorietà della medesima norma, come già puntualmente evidenziato in questa rivista da Ettore Squillaci (Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali, 2016, p. 29, nota n. 70).

Infatti, la legge n. 41/2016, all’art. 1 comma 6, lett. b) n. 1), ha sostituito, al comma 2 dell’art. 222 Cod. Strada, il quarto, quinto e sesto periodo, di talché l’art. 222 citato, di cui è rimasto invariato il primo comma, può e deve essere letto nei seguenti termini.

Nel primo comma si attribuisce al giudice penale l’obbligo di applicare, nell’ipotesi di lesioni personali colpose stradali, con la sentenza di condanna, le sanzioni amministrative pecuniarie previste nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione (art. 218 Cod. Strada) ovvero della revoca (art. 219 Cod. Strada) della patente di guida.

Dunque, il giudice penale, che pronuncia sentenza di condanna per il reato di lesioni personali colpose stradali (lievi, gravi, gravissime), è tenuto ad applicare anche le sanzioni amministrative accessorie alternative della sospensione o della revoca della patente di guida.

Nel secondo comma del medesimo art. 222 Cod. Strada, poi, si disciplinano i periodi di sospensione della patente di guida, commisurandoli alla entità delle lesioni personali subite dalla vittima del sinistro stradale (da 15 giorni a tre mesi per la lesione personale colposa lieve, che tale deve ritenersi, essendo seguita da quelle gravi o gravissime; fino a due anni per la lesione personale colposa grave o gravissima; fino a quattro anni nel caso di omicidio colposo).

Il chiaro tenore letterale del primo e del secondo comma dell’art. 222 Cod. Strada – come fin qui esposto – induce a concludere, perciò, che anche il legislatore, con la recente novella n. 41/2016, oltre ad introdurre le figure autonome di reato dell’omicidio colposo stradale (art. 589 bis c.p.) e di lesioni personali colpose stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.), ha inteso riconfermare il potere-dovere del giudice penale di applicare per tali fattispecie criminose, accertate con la sentenza di condanna, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Tuttavia lo stesso comma secondo dell’art. 222 Cod. Strada prosegue, subito dopo i primi tre periodi sopra illustrati, con il quarto periodo, che recita: «Alla condanna ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis c.p., consegue la revoca della patente di guida».

Ma i reati di cui agli artt. 589 bis c.p. e 590 bis c.p. riproducono le stesse fattispecie di omicidio colposo stradale e di lesioni colpose stradali gravi o gravissime contemplate nella prima parte del comma secondo del medesimo art. 222 Cod. Strada a proposito dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

È evidente, allora, che all’interno dello stesso comma secondo dell’art. 222 Cod. Strada, così emendato, si riscontra una palese contraddizione su quale debba essere la sanzione amministrativa accessoria, conseguente ad una sentenza di condanna o addirittura di patteggiamento, che il giudice penale è tenuto ad applicare per le medesime figure criminose dell’omicidio colposo stradale ovvero delle lesioni personali colpose stradali gravi o gravissime, e precisamente: la sospensione della patente di guida oppure la revoca della stessa?

Al riguardo non possono non aggiungersi le seguenti ulteriori considerazioni.

Il dilemma non può essere certamente sciolto né con un eventuale intervento legislativo né con un’interpretazione giurisprudenziale che escludano la previsione della sospensione della patente di guida, conseguente ad una sentenza di condanna (o addirittura di patteggiamento) del giudice penale, per i reati di omicidio colposo stradale e di lesioni colpose stradali gravi o gravissime, perché dover applicare da parte del giudice penale sempre e comunque la revoca della patente di guida nel caso di condanna o addirittura di patteggiamento per i suddetti reati significherebbe violare palesemente i principi costituzionali di proporzionalità e di ragionevolezza, riservando solo all’ipotesi delle lesioni personali colpose stradali lievi il potere-dovere del giudice penale della sospensione della patente di guida.

Infatti, si finirebbe per sanzionare con la sola più grave misura amministrativa accessoria della revoca della patente di guida condotte ontologicamente e strutturalmente diverse e disomogenee, che non soltanto divergono quanto all’evento (morte oppure lesioni personali gravi o gravissime) che ne è derivato, ma che si presentano differenti quanto al tipo di azione tenuta. Al riguardo è sufficiente richiamare le ipotesi – elencate dal secondo comma in poi dell’art. 589 bis c.p. nonché quelle di cui dal secondo comma in poi dell’art. 590 bis c.p.di chi si pone alla guida in stato di ebbrezza alcolica o psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti ovvero guida in modo del tutto sconsiderato (il conducente che procede in centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita ed altro; il conducente che non rispetta il semaforo disposto al rosso ovvero circola contromano o compie inversione di marcia in corrispondenza o in prossimità di intersezioni, curve o dossi, ovvero compia il sorpasso di altro veicolo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, creando una situazione di enorme pericolo, nel contesto della quale si verifica, poi, l’evento), rispetto alle differenti e meno gravi condotte di guida – pur violatrici di norme della circolazione stradale, alle quali consegue l’evento omicidiario ovvero le lesioni personali colpose gravi o gravissime – che sono pur comprese, sia pure in modo residuale, nel primo comma dell’art. 589 bis c.p. e nel primo comma dell’art. 590 bis c.p.

Né la gravità del solo evento (morte o lesioni personali gravi o gravissime), potrebbe, di per sé, mai giustificare, agli effetti dell’applicazione della eguale sanzione amministrava accessoria della revoca (misura obbligatoria ed automatica a seguito di sentenza di condanna), un trattamento indifferenziato per condotte del tutto disomogenee (differenti oltre tutto anche negli effetti prodotti), perché nel sistema del codice della strada le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida sono sempre commisurate, pur in presenza di danni alle persone e pur in presenza di ipotesi di reato, al tipo di condotte tenute dal conducente e alla gravità della infrazione delle norme relative alla circolazione stradale.

Talché l’evento letale o lesivo che è derivato dal sinistro stradale, commesso con violazione delle norme sulla circolazione dei veicoli, rappresenta un effetto della condotta colposa tenuta dal conducente, che potrà rilevare ai fini della entità della pena, nel caso di ipotesi di reato, nonché ai fini della determinazione del periodo della sospensione della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida (come appunto si riscontra nel comma secondo dell’art. 222 Cod. Strada), ma non già rappresentare, di per sé, il criterio di discernimento tra la sospensione ovvero la revoca della patente di guida; provvedimenti entrambi, automatici ed obbligatori, che pure sono ancora contemplati nel primo comma dell’art. 222 Cod. Strada e attribuiti al giudice penale in sede di sentenza di condanna (art. 222 primo comma Cod. Strada).

Pertanto, la modifica del secondo comma del citato art. 222 con l’inserimento del quarto periodo, nel quale si stabilisce che alla sentenza di condanna o addirittura di patteggiamento per i reati di cui all’art. 589 bis e 590 bis c.p. “consegue” (cioè deve conseguire) la sola revoca della patente di guida, non soltanto si pone in palese contraddizione con i precedenti periodi del medesimo comma, che prevedono, invece, per le stesse fattispecie criminose (omicidio colposo stradale e lesioni personali gravi o gravissime stradali), il potere-dovere del giudice penale di sospendere la patente di guida, ma mostra un’ altrettanto palese incompatibilità con i principi di proporzionalità e di ragionevolezza – richiamati dalla recente pronuncia della Corte costituzionale nella sent. n. 185/2015 – in quanto assimila sotto un unico trattamento egualmente e gravemente sanzionatorio (revoca della patente di guida) fatti-reato diversi quanto all’evento (omicidio colposo, da un lato, e lesioni colpose gravi o gravissime dall’altro) e condotte del tutto eterogenee, come previste in modo dettagliato e specifico proprio all’interno delle ipotesi di reato di cui agli artt. 589 bis c.p. e 590 bis c.p.