ISSN 2039-1676


25 settembre 2017 |

Aspetti problematici delle nuove lesioni colpose stradali (art. 590-bis c.p.): alcuni primi nodi all’esame del GIP di Milano

Nota a GIP Milano, decr. arch. 4 maggio 2017, RGNR n. 15897/16, Giud. Gargiulo

Contributo pubblicato nel Fascicolo 9/2017

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1. Come noto, la legge 23 marzo 2016, n. 41 ha introdotto nell’ordinamento italiano le lesioni personali stradali gravi o gravissime, la cui disciplina trova spazio nel nuovo art. 590-bis c.p.

Tale disposizione prevede un primo comma, in cui viene descritta la fattispecie («chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime»), ed un più ampio ventaglio di aggravanti, scandite dai commi seguenti (dal co. 2 al co. 6), in ossequio ai quali la pena può spingersi sino ai sette anni per le lesioni gravissime.

Alle aporie legate alla ratio, agli scopi e alle modalità dell’intervento normativo in analisi, ben osservate da attenta dottrina[1], si giustappongono poi le evidenti difficoltà che sono state riscontrate, all’atto pratico, nell’applicazione delle nuove disposizioni normative. L’introduzione della nuova disciplina di cui agli artt. 589-bis e 590-bis c.p. ha infatti reso altrettanto necessari talune modifiche al codice di rito, in guisa tale da raccordare le novità di carattere sostanziale con le norme processuali. L’intervento novellistico su una o più fattispecie criminose comporta riverberi determinanti sullo sviluppo dei procedimenti che hanno ad oggetto la nuova disciplina e, di conseguenza, si determinano numerose questioni interpretative, specie ove – come in questo caso – l’apporto del legislatore non sia stato contraddistinto da particolare precisione nella declinazione di ogni aspetto processualmente rilevante[2].

Tra le disposizioni introdotte nel codice di rito, si segnalano, con riferimento al solo reato di cui all’art. 590-bis c.p.: (i) la possibilità di prelievo coattivo di capelli, peli e mucose anche in assenza del consenso del soggetto da sottoporre a perizia, previa ordinanza del giudice e solo ove ciò risulti indispensabile[3]; (ii) qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti relativi allo stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione per l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero può, ricorrendo l’urgenza, disporre in via orale – salvo successiva conferma con decreto scritto – l’accompagnamento coattivo al più vicino ospedale perché si provveda agli accertamenti opportuni[4]; (iii) è previsto l’arresto facoltativo in caso di flagranza (art. 381, co. 2, lett. m-quinquies c.p.p.) in caso di lesioni stradali gravi o gravissime aggravate ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 art. 590-bis c.p.; (iv) l’inserimento di termini acceleratori per la tempestiva definizione dei procedimenti[5].

Tuttavia, accanto a tali modifiche normative – su alcune delle quali sono state peraltro rilevate interessanti questioni[6] – giova osservare come, ad una prima applicazione della disciplina dettata dalla legge n. 41/2016, si sia presentato, con riferimento al solo reato di lesioni stradali gravi e gravissime, un nodo ermeneutico di una certa rilevanza, relativo alla procedibilità del reato.

Quaestio che, a sua volta, postula una risposta ad un secondo quesito di fondamentale rilevanza, relativo alla esatta qualificazione giuridica dell’art. 590-bis, co. 1, c.p., che, come si osserverà infra, può integrare tanto un autonomo reato quanto una circostanza aggravante della più generale figura di cui all’art. 590 c.p.

Su tali profili, si è pronunciato il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Milano: con decreto motivato del 4 maggio 2017. L’organo giudicante ha deciso l’archiviazione di un fascicolo iscritto per il reato previsto e punito dall’attuale art. 590-bis c.p. sulla base di un duplice convincimento. In primo luogo, il G.I.P. ha ritenuto di qualificare come circostanziale – e non autonoma – la fattispecie di nuovo conio e, in secondo luogo e di conseguenza, ha applicato, secondo l’iter argomentativo che si andrà ad analizzare, il regime di procedibilità a querela di parte.

 

2. Il fatto, costituente l’oggetto del pronunciamento sopra menzionato, era stato commesso pochi giorni dopo l’entrata in vigore della legge n. 41/2016 e si presentava nelle forme del classico episodio di investimento di un ciclista da parte di un autoveicolo, il cui conducente aveva omesso di dare la precedenza alla persona offesa. Il ciclista, rovinato al suolo a causa dell’impatto con l’auto del soggetto poi indagato, veniva immediatamente assistito dal conducente e trasferito in ospedale, ove il personale medico stilava una prognosi di sessanta giorni. La Procura di Milano, ricevuta la nota della Polizia Stradale intervenuta, iscriveva il conducente nel registro delle persone indagate ai sensi dell’art. 590-bis, co. 1, c.p.

Gli atti d’indagine si presentavano invero assai scarni: la stessa Polizia Stradale dava conto di non aver potuto individuare alcun testimone né effettuare alcun utile rilievo in loco; tuttavia, la dinamica dell’accaduto risultava de plano dalle informazioni rese tanto dal ciclista quanto dal soggetto indagato. 

In assenza di alcuna forma di istanza punitiva depositata tempestivamente in Procura o presso la polizia giudiziaria, il PM, decorsi i termini sanciti dall’art. 124 c.p., aveva ritenuto di non poter procedere per difetto di querela ed il G.I.P. assegnatario del fascicolo ha ritenuto di accogliere la richiesta di archiviazione con decreto motivato nei termini che si analizzeranno di seguito.

 

3. Come puntualmente osservato nel decreto in esame, nessuna disposizione ad hoc è stata dettata dall’art. 590-bis c.p. – né, invero, da altri articoli della legge n. 41/2016 – in punto di procedibilità delle lesioni colpose stradali gravi o gravissime.

Il silenzio normativo serbato sul punto dalla riforma indurrebbe pertanto a ritenere che si debba fare applicazione della ordinaria disciplina che si ricava dall’art. 120 c.p.: ove la legge non subordini la perseguibilità di un fatto criminoso all’istanza punitiva della persona offesa, si procede, nei confronti del soggetto indagato, ex officio.

Tuttavia, come osserva limpidamente il Giudice, «la decisione sul regime di procedibilità relativo all’art. 590-bis c.p. dipende dalla soluzione della questione preliminare relativa alla natura di fattispecie di reato o di circostanza del reato introdotta dalla norma in analisi»[7].

Infatti, se ad una prima lettura la quaestio circa la procedibilità d’ufficio o a querela sembra quasi artificiosa, stante – appunto – il ricorso all’ordinario criterio enunciato, ad un più profondo esame si può dire che sussistano anche fondati e significativi elementi che militano in favore di una diversa impostazione, secondo cui la querela della parte offesa costituirebbe indefettibile condizione di procedibilità in caso di lesioni stradali gravi o gravissime: il discrimen tra le due impostazioni – da cui discende una congerie di conseguenze applicative di spiccato rilievo – sta nella natura giuridica dell’art. 590-bis c.p.

Nell’ipotesi in cui il precetto fosse configurabile quale reato autonomo rispetto alla più generale fattispecie di lesioni personali colpose, considerata l’assenza di una norma che esiga la querela di parte, si dovrebbe poter procedere d’ufficio. In caso contrario – in caso quindi di inquadramento come elemento circostanziale dell’art. 590-bis c.p. – si dovrebbe continuare ad applicare il regime disposto dall’ultimo comma dell’art. 590 c.p., di talché sarebbe necessaria l’istanza punitiva della parte offesa.

 

4. Il nodo problematico relativo alla procedibilità delle lesioni personali stradali nasce, di fatto, dalla presenza di validi argomenti in grado di fondare tanto l’inquadramento come circostanza aggravante quanto quello esattamente opposto.

La distinzione tra essentialia e accidentalia delicti – ovvero tra gli elementi costitutivi del reato e quelli che ne costituiscono una circostanza – è invero tematica approfonditamente affrontata dalla dottrina[8] e dalla giurisprudenza del Supremo Collegio[9], quest’ultima richiamata dal G.I.P., il quale, correttamente, sottolinea che «qualora occorra sciogliere il dubbio circa la natura autonoma o circostanziale di una norma, si deve fare riferimento – in un ordinamento sorretto dal principio di legalità formale – al dato positivo»[10].

La ricerca di criteri discretivi in grado di offrire una soluzione di fronte ad alcuni enunciati normativi che si prestano – come nel caso di specie – a diversa qualificazione è un’esigenza primaria e indefettibile. Né si tratta di una questione oziosa, poiché l’opzione prescelta produce riverberi fondamentali[11]: in primis, se una norma costituisce un’aggravante – e non, invece, un titolo di reato a sé – entra in gioco il bilanciamento ai sensi dell’art. 69 c.p. Ancora, è sicuramente diverso il criterio di imputazione: per le circostanze, infatti, si impiega il disposto dell’art. 59 c.p. (necessità almeno della colpa per l’aggravante, rilevanza oggettiva della attenuante), mentre per gli elementi costitutivi del reato vale il criterio di cui all’art. 42, co. 2, c.p. Sempre in tema di disciplina sostanziale, ben differenti sono le implicazioni in caso di concorso di più persone nel reato, essendo assai diverso il disposto dell’art. 118 c.p. (in tema di circostanze) rispetto a quello degli artt. 116 e 117 in punto di autonome fattispecie; merita attenzione anche l’impatto in riferimento alla prescrizione, poiché, ai sensi dell’attuale art. 157 c.p., incidono sul tempo necessario ad estinguere il reato tutte le «aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale». Sul piano processuale, basti menzionare, a titolo paradigmatico, la divergenza relativa alla contestazione (artt. 516-517 c.p.p.)

La difficoltà che l’interprete – chiunque egli sia – può incontrare scaturisce dalla consapevolezza che «non esiste alcuna differenziazione ontologica tra elementi costitutivi (o essenziali) e elementi circostanziali (a accidentali) del reato, atteso che questi elementi si possono distinguere solo in base alla disciplina positiva»[12]. Il dato testuale di talune norme del codice penale – gli artt. 61, 62, 84 c.p. – ne dà conferma, poiché ammette che un elemento normativo possa, al tempo stesso, essere qualificato come costitutivo di una fattispecie ovvero circostanziale[13]. Peraltro, come osserva correttamente la dottrina[14], è ovvio che la norma circostanziata sta in rapporto di specialità[15] con quella primigenia, ma lo stesso rapporto si può osservare tra due figure di reato esattamente autonome: nel secondo caso, l’elemento specializzante farà in modo che si applichi, al caso di specie, soltanto la figura di reato speciale.

I criteri discretivi, ben razionalizzati ed indagati dalla Suprema Corte, vengono brevemente ripercorsi dal decreto in esame, il quale li suddivide e sintetizza – accogliendo l’insegnamento della Corte di Cassazione – in tre marco-gruppi[16]. In primo luogo, vi sono quelli di ordine strettamente formale, ovvero quelli che pongono l’accento sulle risultanze immediate che si traggono dal dato testuale. Si guarda, in particolare, al nomen iuris della fattispecie, alla rubrica, alla collocazione topografica: si tratta, tuttavia, di discriminanti ritenute non risolutive né dalla giurisprudenza[17], né dalla dottrina[18].

Un secondo canone distintivo, definito «strutturale» dalla Cassazione, suggerisce invece di indagare la modalità con cui viene costruita la norma in esame[19]: se, infatti, si scandaglia il testo complessivo del precetto e gli elementi che lo costituiscono, si possono trarre importanti indicazioni quanto all’autonomia – o meno – della disposizione esaminanda. La presenza di un rinvio alla fattispecie più generale, nonché le modalità con cui viene definita la pena (ad esempio, con le espressioni classiche delle circostanze, quali “la pena è aumentata” o “la pena è diminuita”), possono costituire un valido aiuto per determinare la natura giuridica della regola in esame[20].

Infine, secondo la Suprema Corte, può venire in soccorso anche il criterio teleologico: mentre la circostanza esprime un diverso grado di disvalore con cui il medesimo bene giuridico viene aggredito, la presenza di una fattispecie autonoma di reato può presupporre l’identificazione di un diverso oggetto protetto dalla norma. Si tratta certo di un criterio che può agevolare la ricostruzione della natura della fattispecie in esame, ma non certo risolutivo, come correttamente osservato anche dalla dottrina[21]: di regola, infatti, è possibile affermare che due norme proteggono i medesimi o diversi beni giuridici soltanto dopo che si è condotto un ampio esame degli elementi che costituiscono i due precetti e, quindi, dopo aver accertato una disomogeneità tra i due. Vi sarebbe, quindi, una sorta di inversione logica che, evidentemente, inficia anche l’utilità del criterio.

Tuttavia, al G.I.P., una volta condotta l’analisi di cui sopra, non resta che constatare la insussistenza di «criteri discretivi risolutivi»: perciò, «l’indagine della natura giuridica della norma in esame dev’essere condotta con scrupolosa osservanza della singola norma e del più ampio contesto legislativo in cui essa s’inserisce, in modo tale da addivenire all’esegesi più corretta possibile del dato positivo, specie ove l’intervento normativo non si contraddistingua per precisione e chiarezza. Può invero essere utile saggiare una pluralità di criteri, in modo tale da effettuare la scelta all’esito di un’analisi quanto più possibile accurata e scrupolosa»[22].

Non resta, infine, che ricorrere ad un’interpretazione di carattere sistematico: nella relazione con altri precetti o norme, infatti, si possono scorgere alcuni spunti utili a dirimere la questione e a trovare una risposta quanto più possibile convincente per uscire da quello che può apparire un vero e proprio cul-de-sac. Se, poi, si trattasse – come nel caso oggetto di odierna attenzione – di una riforma, l’indagine può assumere non soltanto un’impostazione sistematica, ma anche storica: ovvero, per accertare la intentio legis può essere proficuo esercizio l’analisi dell’intero complesso della novella e della ratio che vi sta alle spalle.

Posto che, nei casi di maggiore incertezza – quelli in cui, a seconda del criterio impiegato, la risposta al quesito di partenza può mutare – è sempre necessario che il discernimento tra elemento costitutivo o circostanziale sia effettuato con riferimento ad una pluralità di indicatori (e non, invece, ad uno solo)[23], vi sono ipotesi in cui è pressoché impossibile approdare ad una decisione ultima e inequivocabile, poiché entrambe le vie risultano parimenti plausibili: si tratta di quelle fattispecie che la dottrina ha definito «ostinatamente dubbie»[24].

 

5. Lo stesso G.I.P. di Milano ammette pacificamente come vi siano efficaci argomentazioni a fondamento di entrambe le tesi: il decreto le prospetta entrambe, prima di addivenire ad una conclusione.

«Ad una prima lettura, il nuovo testo dell’art. 590 bis c.p. potrebbe costituire un’autonoma fattispecie»[25]. In tal senso, il nuovo testo dell’art. 590-bis c.p. sembra – con riferimento a criteri di ordine prettamente formale – costituire un’autonoma fattispecie, nella misura in cui disciplina compiutamente i casi di lesioni colpose gravi e gravissime commesse in violazione delle norme che regolano la circolazione stradale. La lettura del primo comma dell’articolo in parola suggerisce, per la compiutezza della definizione, che si tratti appunto di una figura di reato indipendente; ancora, la stessa legge n. 41/2016 si intitola “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali” e condurrebbe, in via concludente, alla configurazione autonoma della fattispecie istituita nel 2016. La intentio legis, in questo caso, potrebbe ben essere evidenziata appunto dal titolo, in cui sarebbe esplicitata la natura autonoma – e non meramente circostanziale – delle due nuove figure criminose inserite.

L’art. 590-bis, co. 1 c.p. sarebbe quindi norma in rapporto di specialità rispetto alla figura generale di lesioni colpose codificate all’art. 590 c.p., ma in ogni caso costituirebbe, secondo questo primo approccio esegetico, titolo autonomo di reato: l’elemento distintivo, appunto, sarebbe lo specifico riferimento alla violazione delle norme in materia di circolazione stradale. Senza questa peculiarità specializzante che, aggiungendosi alla norma base, connota in senso proprio l’art. 590-bis c.p., il medesimo fatto sarebbe ricompreso nel perimetro normativo delle lesioni colpose definite ai primi due commi dell’art. 590 c.p.

Di conseguenza, ammessa l’autonoma natura delle lesioni personali stradali gravi o gravissime rispetto alla fattispecie base e stante l’assenza di qualsiasi specifica previsione che subordini la procedibilità del reato de quo all’istanza punitiva di parte, dovrebbe ritenersi applicabile al reato previsto e punito dall’art. 590-bis c.p. il regime officioso[26].

Con l’ovvia conseguenza che le Procure, ricevute le notizie di reato da fonti diverse dalla persona offesa (solitamente le annotazioni delle forze dell’ordine intervenute), potranno proficuamente esercitare l’azione penale nei confronti dell’autore del reato in parola senza che alcuna querela sia stata presentata.

Questo orientamento, invero, ha trovato immediato seguito presso numerose Procure della penisola, le quali, in proprie disposizioni e circolari interne, hanno concluso per la procedibilità d’ufficio del nuovo reato. A titolo di esempio si osservino gli orientamenti segnalati dai seguenti uffici:

i) Procura di S.M. Capua Vetere (pag. 6): «Mentre l'ipotesi di cui all'articolo 590 del c.p., tuttora persistentemente applicabile nei casi di lesioni non gravi, né gravissime, è procedibile a querela di parte, giusta il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo, la nuova fattispecie incriminatrice è procedibile d'ufficio»;

ii) Procura di Sondrio (pag. 12): «Si rileva che la nuova fattispecie di lesioni stradali gravi o gravissime, a differenza di quanto era previsto per l'ipotesi abrogata di cui all'articolo 590 terzo comma C.P., è procedibile d'ufficio, ed è di competenza del Tribunale in composizione monocratica non essendo inserita nell'elencazione contenuta nell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 dei delitti di competenza per materia del Giudice di pace»;

iii) Procura di Macerata (pag. 3): «Quando le lesioni si profilano come gravi o gravissime, e dunque almeno a partire dal caso in cui la guarigione non è stata raggiunta entro i 40 giorni: si applica il nuovo art. 590 bis c.p.: il reato è procedibile d'ufficio»;

iv) Procura di Udine (pag. 2): «Quando [le lesioni] sono gravi o gravissime, sono sempre procedibili d'ufficio e vanno rimesse alla competenza del Tribunale in composizione monocratica»;

v) Procura di Trento (pag. 10): «Mentre l’ipotesi di cui all’articolo 590 del Cp, tuttora persistentemente applicabile nei casi di lesioni non gravi, né gravissime, è procedibile a querela di parte, giusta il disposto dell’ultimo comma dello stesso articolo, la nuova fattispecie incriminatrice è procedibile d’ufficio».

 

6. Vi sono, come già anticipato ed osservato dal decreto in parola, anche «significativi elementi che militano a favore dell’inversa opzione ermeneutica»[27], in ossequio alla quale l’art. 590-bis c.p. non costituirebbe altro che un novero di circostanze che specificano il più generale disposto dell’art. 590 c.p.

Il Giudice prende in esame alcuni aspetti che legittimano questa seconda impostazione.

In primo luogo, si tratta di una norma che va ad innestarsi su un’altra più generale, rispetto alla quale si specificano soltanto due aspetti, ovvero la gravità delle lesioni patite e la specificazione della colpa dell'autore del reato, costituita dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.

La presenza di una cornice edittale autonoma non deve, inoltre, sorprendere: si può perfettamente trattare di una circostanza ad efficacia speciale o indipendente[28], scelta dal legislatore per modellare la pena in modo proporzionale al maggior disvalore che l’elemento circostanziale importa[29].

Invero, anche la rubrica della norma può portare a condividere questa seconda ipotesi: poiché, infatti, è stato omesso l’aggettivo “colpose”, viene naturale pensare che questa disciplina, aggiunta in calce al più generale reato delle lesioni colpose, non sia certo autonoma, ma collocata in posizione ancillare rispetto alla figura base di cui all’art. 590 c.p.

Questi aspetti, quindi, potrebbero deporre per una qualificazione non autonoma della fattispecie in esame, «posto che l’art. 590 bis, co. 1 riproduce in sé tutti gli elementi propri della fattispecie base e vi aggiunge, soltanto in via di specificazione, gli accidentalia sopra indicati»[30].

Come osserva, poi, il Giudice, importante sostegno a questa impostazione può trarsi da una lettura in chiave sistematica della disposizione: in quanto esito di una riforma, è quanto mai opportuno, infatti, soffermare l’attenzione non solo sul singolo (e controverso) precetto, ma sull’intero tessuto normativo.

La legge n. 41/2016, come ricordato supra (par. 1), ha legittimato l’arresto facoltativo in flagranza di reato anche per le lesioni stradali (art. 381, co. 2, lett. m-quinquies c.p.p.), purché commesse in presenza di una delle circostanze di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 590-bis c.p.; parimenti, è stato novellato il testo dell’art. 189, co. 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285[31], il quale oggi prevede che «Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato».

Se si considera attentamente tale norma, evidentemente riferita alle ipotesi di incidenti stradali, si può osservare come si menzionino le lesioni personali colpose e non si impiega, invece, la rubrica propria dell’art. 590-bis c.p.

Ove le lesioni colpose stradali dovessero quindi configurarsi come titolo autonomo di reato, non vi si potrebbe applicare la norma che esclude l’arresto in flagranza del conducente collaborante (reso possibile, come già osservato, per i casi di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 590-bis c.p.), dal momento che l’art. 189, co. 8, c.d.s. menziona – come visto – i (soli) casi di lesioni personali colpose semplici, di cui all’art. 590 c.p.

Perciò, se – alla luce di queste considerazioni – si deve intendere che «il delitto di lesioni personali colpose» di cui all’art. 189, co. 8, c.d.s. ricomprende in sé anche le ipotesi normative di nuovo conio, si approda al convincimento per cui le lesioni colpose stradali – in tutto il loro ventaglio di ipotesi circostanziate – altro non sono che fattispecie aggravate rispetto a quella prevista dall’art. 590 c.p.

Il Decreto in esame offre poi un ulteriore spunto in chiave sistematica.

Se si guarda al novero dei precetti che, nel codice penale italiano, sanzionano i casi di lesioni – siano esse dolose o colpose – si ha ictu oculi contezza di come tali norme si fondino su due fattispecie autonome (gli artt. 582 e 589 c.p., segnatamente per il delitto doloso e colposo) poi coronate da una congerie di circostanze che, sovente con efficacia speciale, mitigano o inaspriscono il trattamento sanzionatorio in presenza di ulteriori accidentalia delicti. Come correttamente osservato, la tecnica di redazione della norma in parola procede secondo lo schema della specialità “per specificazione”, con ciò suggerendo la natura aggravata – e non autonoma – del nuovo co. 1, art. 590-bis, c.p[32].

Non si vede ragione, in chiave sistematica, di sottrarre le lesioni colpose stradali a questa medesima architettura, tenuto conto che l’art. 590-bis c.p., nella misura in cui restringe il proprio campo applicativo ai soli casi di lesioni “gravi o gravissime”, fa necessario – ma non esplicito – riferimento proprio alle nozioni scandite dall’art. 583 c.p., norma che è pacificamente configurata come aggravante rispetto all’art. 582 c.p.

Per questi motivi, pare quindi parimenti fondata – e forse ancor più persuasiva – l’opzione qui in esame rispetto a quella esposta in precedenza.

In questo modo, perciò, anche per le lesioni stradali di cui all’art. 590-bis c.p. il regime di procedibilità dovrebbe essere quello previsto, in via generale, all’art. 590, ultimo comma c.p., il quale permette di procedere senza istanza punitiva soltanto ai fatti commessi con violazione di norme in materia di lavoro.

Invero, la procedibilità a querela di parte sembra, ad avviso del Giudice ed a sommesso parere di chi scrive, essere preferibile, ove si tenga debito conto delle ragioni che portano ordinariamente il legislatore ad introdurre questo specifico regime: si subordina l’esercizio dell’azione penale all’istanza punitiva della persona offesa nei casi in cui gli interessi privati risultino prevalenti rispetto a quello pubblico (alla querela segue – di regola – la costituzione di parte civile tesa al ristoro del danno economico patito)[33] ovvero nel caso in cui l’apprezzamento per l’aggressione inferto al bene giuridico protetto sia rimesso al soggetto leso[34]. Sulla base di queste premesse di ordine generale, pare quindi condivisibile subordinare l’avvio del processo penale alla istanza punitiva, proprio per lo specifico ambito in cui le lesioni ex art. 590-bis c.p. maturano: sarebbe attività processuale inutile quella volta ad accertare un reato per il quale il soggetto direttamente leso – e, magari, già risarcito dall’autore del danno o dall’impresa assicuratrice – non ha domandato la punizione.

 


[1] Ex plurimis: Squillaci E., Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali, in questa Rivista, 18 aprile 2016; Massaro A., Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime: da un diritto penale "frammentario" a un diritto penale "frammentato", in questa Rivista, 20 maggio 2016; Losappio G., Dei nuovi delitti di omicidio e lesioni "stradali", in questa Rivista, 30 giugno 2016; Roiati A., L'introduzione dell'omicidio stradale e l'inarrestabile ascesa del diritto penale della differenziazione, in questa Rivista, 1 giugno 2016; Pavich G., Omicidio stradale e lesioni stradali: novità e possibili criticità della nuova legge, Cass. Pen., 2016, pp. 2309 e ss.

[2] Massaro A., Omicidio stradale, a p. 2 parla di un legislatore «guidato dalle logiche della perenne emergenza o dalle priorità individuate dall’agenda setting mediatica, con il risultato per cui, pur in presenza di effettive esigenze di tutela, la sua penna finisce per restituire prodotti normativi frettolosi, imprecisi e, almeno in certi casi, avulsi dal più generale contesto».

[3] È stato appositamente introdotto il riferimento all’art. 590-bis c.p. nel testo dell’art. 224-bis c.p.p.

[4] Così il nuovo art. 359-bis, co. 3 bis c.p.p.

[5] Ad esempio: l’art. 406, co. 2-ter, c.p.p. prevede che non possa essere prorogato il termine di chiusura delle indagini se non per una volta; ancora, ai sensi dell’art. 552, co. 1-bis c.p.p., non possono intercorrere più di trenta giorni tra la scadenza delle indagini preliminari e l’emissione del decreto di citazione a giudizio.

[6] Si veda, sul punto, l’analisi condotta da D’Amato A. - Occhionero S., Primi approdi ermeneutici inerenti i profili processuali e sostanziali del reato di omicidio stradale (legge 23 marzo 2016, n. 41), in magistraturaindipendente.it, nello specifico i paragrafi 2 e ss.

[7] Decreto G.I.P. Milano, p. 2.

[8] Un’approfondita ed esauriente analisi del tema viene condotta, in tempi più recenti, da Basile F., Reato autonomo o circostanza? Punti fermi e questioni ancora aperte a dieci anni dall’intervento delle Sezioni unite sui “criteri di distinzione”, in AA.VV., Studi in onore di Franco Coppi, Torino, 2011, p. 11-46 (con ampia dottrina ivi richiamata), nonché da Amarelli G., Circostanze ed elementi essenziali del reato: il difficile distinguo si ripropone per il furto in abitazione, in Cass. Pen., 2007, p. 2815 e ss.; con più ampia trattazione, si veda anche Basile, Art. 59 sub B), in Codice penale commentato, a cura di Marinucci G., Dolcini E., IIª ed., 2006, p. 763 ss. Infine, per una ricostruzione che attesti la natura risalente del tema, cfr. anche Gallo M., Sulla distinzione tra figura autonoma e figura circostanziata, in Riv. it. dir. pen., 1949, p. 560 ss.

[9] In particolare, Cass. Pen., Sez. Unite, sent. 26 giugno 2002, n. 26351, imp. Fedi, online in De Jure.

[10] Decreto G.I.P. Milano, p. 2.

[11] Su cui funditus Basile F., Reato autonomo o circostanza?, pp. 14 e ss., nonché il § 5 della summenzionata pronuncia della Cassazione.

[12] Cass. Pen., n. 26351/2002, § 5.

[13] Basile F., Reato autonomo o circostanza?, p. 14; Amarelli G., Circostanze, pp. 2817-2818.

[14] Basile F., Reato autonomo o circostanza?, p. 24.

[15] Sul rapporto di specialità sia consentito un rinvio alla manualistica tradizionale, ex multis Marinucci G., Dolcini E., Manuale di diritto penale, IV ed., 2012, pp. 489 ss.

[16] Decreto G.I.P. Milano, pp. 2 e 3.

[17] Cass. Pen., n. 26351/2002, § 7.1.

[18] Basile F., Reato autonomo o circostanza?, pp. 30 e ss., nonché Amarelli G., Circostanze, l’intero § 4.1.

[19] Amarelli G., Circostanze, § 4.2., sia pur con qualche divergenza qualificatoria.

[20] La presenza di simili elementi costituisce, secondo Basile F., Reato autonomo o circostanza?, un criterio “forte” per dirimere la questione.

[21] Basile F., Reato autonomo o circostanza?, nel definire “inutile” tale criterio, porta anche numerosi esempi che ne attestano la fallacia (pp. 33 e ss.)

[22] Decreto G.I.P. Milano, p. 3.

[23] Che la qualificazione di un elemento possa giungere solo all’esito dell’applicazione di una pluralità di criteri, è opinione diffusa in dottrina: ex plurimis, Guerrini R., Elementi costitutivi e circostanze del reato, Milano, 1988, p. 79.

[24] Sempre Basile F., Reato autonomo o circostanza?, p. 46.

[25] Decreto G.I.P. Milano, p. 3.

[26] Conclude in questi termini Massaro A., Omicidio stradale, pp. 7-8. Analoga considerazione per D’Amato A. - Occhionero S., Primi approdi, par. 4; anche Tornatore M., Lesioni personali stradali: profili problematici in tema di procedibilità del reato, in AltaLex, 4.3.2016, nei primi paragrafi, giunge ad una medesima prospettazione. Allo stesso modo anche Pavich G., Omicidio stradale e lesioni stradali: novità e possibili criticità della nuova legge, Cass. Pen., 2016, pp. 2309 e ss., nello specifico par.3.

[27] Decreto G.I.P Milano, p. 4.

[28] Sul punto v. Marinucci G., Dolcini E., Manuale, cit., p. 496.

[29] Si tratta di un’opzione assai praticata dal legislatore: si pensi, tra i numerosi esempi, all’art. 625 c.p. (aggravanti del reato di furto), all’art. 609-ter, co. 1 e 2 (in materia di violenza sessuale), alle lesioni dolose gravi o gravissime (art. 583, co. 1 e 2, c.p.).

[30] Decreto G.I.P Milano, p. 4.

[31] D’ora ed in avanti, per comodità di trattazione, indicato come “c.d.s.” (Codice della Strada).

[32] D’Amato A. - Occhionero S., Primi approdi, § 4 in chiusura.

[33] Pulitanò D., Diritto penale, V ed., 2013, p. 480. 

[34] Padovani T., Diritto penale, X ed., 2012, p. 364.