ISSN 2039-1676


13 marzo 2018 |

Il reo folle e doppio binario. Una risposta alle osservazioni del Prof. Marco Pelissero

1. Il Prof. Marco Pelissero, che ha presieduto la Commissione incaricata di redigere lo schema di decreto legislativo sulle modifiche alla disciplina delle misure di sicurezza e di assistenza sanitaria, pochi giorni or sono, sulle pagine di questa Rivista, ha avanzato alcune pertinenti critiche alle nostre osservazioni[1], per la parte relativa alle misure riguardanti il reo folle, sul recente schema di D.lgs. contenente modifiche al Codice penale e all’Ordinamento Penitenziario (O.P. d’ora in avanti). È per noi essenziale, non fosse che per il piacere di un confronto con il Prof. Pelissero, fare presenti le nostre “controdeduzioni”.

           

2. L’argomento che trattiamo è assolutamente centrale per la sussistenza del Diritto, vale a dire per la capacità della società civile di mantenere un sistema legale che è anche e soprattutto, alla fine dei conti, un sistema penale. Si può girare intorno alla questione finché si vuole, ma la chiarezza, l’adeguamento a un corretto esame di realtà, la semplicità che sta al fondo di ogni analisi sincera delle questioni, la verità insomma, sono indispensabili. Anzi, si impongono. Se vogliamo evitare A Descent into the Maelström, occorrerà, almeno su questo tema, evitare ogni ipocrisia, ogni infingimento, ogni funambolico giro di parole. La materia, che nel nostro articolo sul “reo folle” abbiamo trattato mentre ci occupavamo dello schema di riforma dell’O.P., è quella della opportunità di abrogare, dal codice penale, le norme relative al “doppio binario” per i rei folli. Vorremmo spiegarci meglio. Queste norme riguardano soltanto di conseguenza - di riflesso, verrebbe da dire - il sistema sanzionatorio, con l’adozione di misure di sicurezza personali (detentive e non detentive) che possono e debbono essere adottate nel caso si riconosca che un reato è stato compiuto dal reo mentre si trovava in uno stato di follia e in diretto rapporto causale con questo (e che sia accertata la “pericolosità sociale” attuale del reo folle). Ovviamente, quando affrontiamo la questione del “doppio binario”, non ci riferiamo ai soggetti imputabili: l’adozione contemporanea di pene e di misure di sicurezza, in costoro, meriterebbe una trattazione a parte (una “rivisitazione” di tale disciplina sarebbe in effetti auspicabile anche a nostro avviso: non poche volte, in passato, abbiamo per esempio assistito a una assai disinvolta trasformazione, da parte del giudice dell’esecuzione, della misura della Casa di lavoro in una Casa di Cura e Custodia). Noi, quando parliamo del “doppio binario”, ci riferiamo dunque a quello che riguarda i “rei folli”. L’argomento centrale e non eludibile è allora il seguente: “è opportuno o non è opportuno mantenere questa distinzione, a proposito della responsabilità e della imputabilità, tra coloro che hanno compiuto un reato perché folli e coloro che lo hanno compiuto senza essere folli”? Non ci attarderemo in questa sede sui paradigmi che consentono di distinguere un arbitrio libero da uno coatto, con tutti gli elementi di quella coazione a ripetere, derivante dalla malattia, che legittimano anche l’esistenza della psichiatria come branca autonoma del sapere medico (ci guardiamo bene dall’inserire la psichiatria fra le “scienze”, per non scatenare ulteriori dissensi). In ogni caso, quando ci si accosta a ciò che ha sostenuto, che sostiene e che sempre sosterrà il diritto della società civile di sobbarcarsi l’onere di un sistema sanzionatorio collettivo nei confronti di coloro che violano la legge, sostituendosi al piacere della vendetta del singolo, non si potrà in alcun modo eludere lo scottante confine che ci consente (o non ci consente) di riconoscere la follia. A noi, che da sempre ci siamo cimentati - non senza soddisfazione e buoni frutti - con la difficile cura di chi questo confine l’ha ampiamente attraversato, speriamo non si voglia rimproverare la strenua difesa della riconoscibilità medica (non scientifica, per carità) di tale confine: non ci sentiamo di rinnegare la legittimità di inserire la disciplina della psichiatria, a pieno titolo, fra le altre discipline del sapere medico. E ciò, anche se le neuroscienze sono ancora lontane dall’avere fornito un substrato scientifico (misurabile, documentabile e riproducibile attraverso criteri biologico/fisico/matematici) a tale disciplina; anche se forse, affidandoci alle neuroscienze, saremo molto distanti dal poter trovare i fondamenti eziologici delle follie; anche se non pochi psichiatri, consumati magari dalla indefessa ma raramente riuscita ricerca di tale etiologia scientifica, hanno deciso di deporre le armi giungendo ad affermare loro stessi che la follia non esiste. Eppure la follia, negata persino da taluni psichiatri, continua a rimanere come la pietra angolare di ogni costruzione del Diritto.

           

3. Questa lunga premessa unicamente per segnalare come, l’abrogazione dal codice penale di tutte le norme relative al “doppio binario” per il reo folle (che riguarda solo di riflesso la parte relativa alle misure di sicurezza personali, come ci insegna il Prof. Pelissero, esperto indiscusso della materia), è questione rilevantissima per tutto il sistema giuridico/penale.

Vorremmo poi rammentare di nuovo alcune circostanze storiche, tutt’altro che irrilevanti ai fini della nostra discussione. La psichiatria moderna legittima la sua esistenza entrando nelle carceri (nella seconda metà del seicento a Firenze, con Santa Dorotea dei Pazzerelli e, all’inizio dell’ottocento, a Parigi, con Esquirol e Pinel), indicando al sistema giuridico/penale del tempo la riconoscibilità del confine fra ciò che è follia e ciò che non lo è e, nel contempo, facendosi infine carico della cura della follia, senza rifuggire dalle operazioni di controllo che in quella cura sono talora indispensabili (si tratta delle stesse operazioni nelle quali si sostanzia la posizione di garanzia dello psichiatra). Più tardi, a metà dell’ottocento, Cesare Lombroso, psichiatra stimato in tutto il mondo scientifico occidentale, si spinse oltre, inventando la cosiddetta psichiatria forense, all’epoca denominata Antropologia Criminale, che venne sussunta come branca all’interno dei dipartimenti clinici psichiatrici di tutto il mondo occidentale. Di tutto il mondo occidentale fuorché dell’Italia, dove la psichiatria forense restò monca dell’indispensabile côté clinico e venne inserita nei dipartimenti di medicina legale, rimanendo confinata nel clima asfittico dell’assessment. Cesare Lombroso fra l’altro, con una grande lungimiranza assai poco sostenuta dai mezzi neuroscientifici di allora (cosa che purtroppo ha esposto questo grande studioso al sarcasmo di taluni, che hanno decontestualizzato le sue ricerche), già a metà dell’ottocento ci indicava come fosse indispensabile cercare di capire le ragioni (e le coazioni) profonde che, nell’uomo, sostengono i suoi atti criminali. Molti hanno deriso Cesare Lombroso, e ancora lo fanno. Nessuno, però, ha deriso Freud quando ha acutamente descritto, nel 1916, alcuni tipi di carattere tratti dal lavoro psicoanalitico, parlando di ciò che sostiene la coazione a ripetere di coloro che popolano le nostre galere. Si potrebbe però dire che è lo stesso Freud a indicare come in tutti gli uomini, al di là del principio del piacere, sia estremamente attiva una pulsione di morte che avvicina ogni soggetto all’altro: dunque anche il confine fra ciò che è folle e ciò che non lo è diventerebbe evanescente. Ragionamento capzioso, sul quale non ci attardiamo. Noi ci teniamo stetti alla convinzione, maturata dalla nostra pratica e dalla teoria che ne consegue: il divario fra ciò che è follia e ciò che non lo è resta, indiscutibilmente, pressoché infinito, con la sofferenza a costituirne il margine riconoscibile, non importa che sia una sofferenza di cui il malato di mente è consapevole o quella che esporta nel mondo che lo circonda. Lo sanno bene gli operatori della salute mentale che lavorano nelle carceri, impegnati come sono nella cura della follia. Una cura che se all’esterno è senza dubbio difficile, in ambito carcerario diventa pressoché impossibile.

Con la fondamentale precisazione storica sulla psichiatria forense italiana di cui abbiamo parlato poc’anzi, c’è da chiedersi allora quali siano stati gli “esperti psichiatri (forensi e clinici) che hanno fornito importanti sollecitazioni alla Commissione” Pelissero. C’erano forse degli psichiatri penitenziari? Nel caso vi fossero, li temiamo dominati da una fortissima inclinazione autolesiva, oppure da una (magari inconscia) propensione aggressiva nei confronti dei numerosi rei folli detenuti affidati alle loro cure.

Cerchiamo di capire allora, a partire da queste premesse, perché diventa essenziale replicare alle osservazioni del Prof. Pelissero, proprio in forza del debito rispetto per le sue competenti opinioni e considerazioni, che sono peraltro largamente dominanti fra gli opinion leaders del settore.

           

4. Quando si parla di “doppio binario” (o almeno quando ne parliamo noi, non diversamente però da come fanno quasi tutti gli uomini di legge), non ci riferiamo soltanto, come abbiamo detto in premessa, alle misure di sicurezza che discendono dal riconoscimento di una infermità (o di una seminfermità) di mente e di una pericolosità. Ci riferiamo alle norme dei codici che prevedono, in caso di “vizio di mente” (totale o parziale), la necessità di imboccare previsioni giudiziarie/trattamentali/sanzionatorie diverse per i rei folli che non sono responsabili o che hanno una responsabilità ridotta. In caso di assoluzione per vizio totale di mente, ad esempio, in assenza di pericolosità sociale le misure di sicurezza non entrano in gioco. Ma il binario si sdoppia egualmente. Vorremmo essere molto chiari e molto semplici sul punto, correndo anche il rischio di apparire rozzi e sprovveduti. Occorre pronunciarsi semplicemente su questo punto: gli articoli 88, 89 e 95 del codice penale (e di quelli a loro “connessi”, come ad esempio gli artt. 206, 219, 222, l’art. 148 etc), vanno abrogati oppure no? Lasciamo perdere, in questa sede, tutta la revisione che si imporrebbe, in caso di abrogazione di tali articoli, anche dell’art. 85 e, forse, del 42 etc. Non avrebbe senso discorrerne qui. Diamo per scontato, con una semplificazione arbitraria ma salutare, che l’eliminazione del “doppio binario” per i rei folli abbia a che fare precipuamente con l’abrogazione del “vizio di mente” o della “infermità di mente” (totale e parziale) dalle previsioni codicistiche. Questa semplificazione non sarà magari condivisa dal Prof. Pelissero, ma in essa è facilmente riconoscibile il ragionamento di fondo che ha sostenuto e che sostiene tutte le proposte di abrogazione del “doppio binario”, da Vinci Grossi fino a StopOPG.

Se ci atteniamo a questa semplificazione salutare, si comprenderà facilmente come la lettura che, nel nostro articolo sul “reo folle”, abbiamo dato delle norme che lo schema di riforma dell’O.P. avrebbe voluto introdurre, è tutt’altro che arbitraria e campata in aria, specie da un punto di vista giuridico. Cerchiamo di capire perché, seguendo il percorso disegnato dal Prof. Pelissero.

 

1) Il doppio binario e l’art. 89 cp

Che l’art. 89 cp abbia a che vedere col “doppio binario” è assolutamente incontestabile. In primo luogo l’articolo prevede che, qualora si riconosca una seminfermità mentale nel reo, quest’ultimo venga condannato a una pena diminuita e, qualora sia socialmente pericoloso, si preveda (in genere alla fine della pena detentiva ordinaria) l’esecuzione della misura di sicurezza (REMS/CCC ex art. 219 cp nel caso si tratti di misura detentiva). Non solo: secondo l’art. 111 dell’O.P., “i soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di mente per l'esecuzione della pena possono essere assegnati agli istituti o sezioni per soggetti affetti da infermità o minorazioni psichiche quando le loro condizioni siano incompatibili con la permanenza negli istituti ordinari”. Prima delle leggi sul superamento degli OPG e delle norme attuative da tali leggi previste, le sezioni per minorati psichici erano collocate all’interno degli OPG/CCC. Dopo le leggi sul superamento dell’OPG, i “minorati psichici”, quindi anche i “seminfermi” durante l’esecuzione della pena ordinaria, non li si è più potuti “ricoverare” nelle REMS, ma si è detto che erano destinati alle “sezioni psichiatriche penitenziarie”. Una sorta di “rivisitazione del doppio binario” (locuzione usata dalla L. 103/2017, non da noi) era già stata avviata. Ma la L. 103/2017 si era spinta oltre, prevedendo che, fra i principi e i criteri direttivi che avrebbero dovuto mettere in forma il successivo DL del Governo, ci fosse anche quello relativo alla “previsione, in caso di capacità diminuita, dell’abolizione del sistema del doppio binario e previsione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno diminuito la capacità dell’agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l’accesso a misure alternative […]”. Lo schema di D.lgs elaborato dalla Commissione Pelissero (nella parte “non riservata”, quella che noi, come tutti, abbiamo conosciuto), facilita senz’altro - fortunatamente, abbiamo rilevato - il ricorso a trattamenti non detentivi nei casi di seminfermità, ma non “abolisce il doppio binario”. È vero, come sembra voler dire il Prof. Pelissero, che non c’è bisogno di abrogare l’art. 89 cp per evitare l’applicazione di una misura di sicurezza nel caso di vizio parziale di mente. Basta, come proposto dal Tavolo 11 degli Stati Generali, abrogare l’art. 219. Cerchiamo però di non essere ipocriti: applicare soltanto una riduzione della pena detentiva ordinaria in caso di seminfermità mentale, non equivale forse ad “abrogare” l’art. 89 cp? Con una complicazione imprevista: se il paziente seminfermo, magari autore di un grave reato, si dimostrasse non compliant e/o non respondent alle terapie durante la detenzione, con grave pericolo per la società in caso di rilascio, il penitenziario dovrebbe in ogni caso rimetterlo in libertà al termine della pena, a meno che non intenda incappare in un sequestro di persona. Sì, è vero: al momento della dimissione dal carcere potremmo e dovremmo affidarlo ai Servizi esterni di Salute Mentale - chiamandoli nella posizione di garanzia già durante la permanenza in carcere - per le necessarie terapie. Ma siamo sicuri che questa sarebbe la soluzione migliore? La nostra esperienza ci dice che non è davvero possibile migliorare sempre le condizioni dei pazienti psichiatrici, specie di quelli, gravemente folli oltre che rei, che pretendono di essere considerati sani di mente e che come tali sono stati giudicati dai Tribunali.

           

2) Il doppio binario e l’art. 148 c.p.

Anche in questo caso occorre non essere ipocriti. Chiediamo agli operatori della salute mentale che lavorano in carcere di fornirci un quadro sinottico dei condannati con “sopravvenuta infermità”. Tutti daranno la medesima risposta, che è quella che abbiamo dato noi nell’articolo sul “reo folle”. Altro che “sopravvenuta infermità”! Si tratta sempre (sempre) di pazienti con pregresse e gravi patologie psichiche che non sono state riconosciute come tali dai giudici o dai periti, ovvero che, anche se riconosciute, si è stabilito in via definitiva che non abbiano influito sulla genesi del reato. Questi pazienti, prima del superamento degli OPG, venivano “ricoverati” in Ospedale (Psichiatrico Giudiziario). Ora si stabilisce che vengano “curati” in carcere, mentre non lo si poteva fare in Ospedale (PG). Strane carambole della logica, che noi non siamo così raffinati da comprendere. Certo: si dice di prevedere, per costoro, un accesso molto facilitato ai trattamenti non detentivi, senza però emanare precise e vincolanti direttive in tal senso ai Servizi esterni di Salute Mentale che dovrebbero accoglierli, curarli e controllarli; senza dotare tali Servizi delle risorse e delle competenze che sono indispensabili.

I nostri Maestri ci hanno, inoltre, insegnato che, quando si analizza una questione, è indispensabile farlo con onestà. L’emendamento Mussini, accolto nel testo della L. 103/2017, sosteneva, in realtà, quasi l’opposto di ciò che avrebbero voluto moltissimi (per questo ha suscitato tante polemiche), fors’anche l’opposto di ciò che avrebbe voluto il Prof. Pelissero. Che infatti, a nostro modestissimo parere, rischia di stravolgerne il senso. Tale emendamento, in sostanza, non diceva che nelle REMS si sarebbero dovuti ricoverare prioritariamente i prosciolti in via definitiva e che gli altri -vale a dire i 148 cp, i 206 cp, gli osservandi ex art 112 DPR 230/2000 (Regolamento di Esecuzione dell’OP; RE d’ora in avanti) non trattabili in carcere- “si sarebbero potuti ricoverare nelle REMS solo in via eventuale e residuale”. Diceva piuttosto che, nelle REMS, dovevano andare prioritariamente i prosciolti in via definitiva, “nonché” (vale a dire: e anche) tutte le altre categorie che abbiamo elencato. Certo: le REMS non hanno posti sufficienti, ma nemmeno le carceri ordinarie, in Italia, ce li hanno per i detenuti “ordinari”. I giudici, però, se stabiliscono che a un soggetto debba essere applicata la custodia in carcere, non si preoccupano di sapere se in carcere ci siano posti sufficienti.

 

3) Le sezioni per detenuti con infermità

Non si capisce davvero come il Prof. Pelissero, al quale accreditiamo senza dubbio una conoscenza del mondo penitenziario visto che ha presieduto la Commissione per le modifiche dell’O.P., possa davvero credere che le nuove “sezioni per detenuti con infermità” dello schema di D.lgs. costituiscano una “valorizzazione” di quelle già previste dall’O.P. Sembra che il Prof. Pelissero non consideri che prima delle leggi 9/2012 e 81/2014 le “sezioni per minorati psichici”, di cui all’art. 65 dell’O.P., erano fondamentalmente negli O.P.G., non nelle carceri. Dove ci sono state invece, dal 2004 e solo in pochissimi istituti, sparute e mal guarnite sezioni di “Osservazione Psichiatrica”, che nulla c’entrano con le sezioni previste dall’art. 65 dell’O.P. e nemmeno con quelle previste dall’art. 63. Supporre che le nuove “sezioni per detenuti con infermità” (infermità psichica, scriviamolo per favore se non si vuole continuare con le ipocrisie) siano destinate ad essere “sussidiarie”, significa semplicemente ignorare la realtà. Da un lato si dice, infatti, che debbono provvedere a non far gravare sulle REMS - organismi davvero interamente sanitari ma ancora fragili, che attraversano una “stagione delicatissima di assestamento, in un contesto normativo che […] rimane ancora fortemente incerto” - l’assistenza di gravi pazienti che abbisognano di cura assai più che di pena, ma che rimarranno in ogni caso in carcere; dall’altro lato, queste sezioni penitenziarie, dovrebbero “garantire anche in ambito penitenziario una più efficace ed effettiva assistenza psichiatrica”. Ci sarebbe davvero da chiedersi chi, fra gli addetti ai lavori, abbia potuto concepire una simile irrealistica previsione. Cerchiamo, solo per un attimo, di immaginare cosa avverrà. In un carcere popolato da pazienti con gravi disturbi psichici con una prevalenza che conosciamo bene e che sconcerta (ci riferiamo unicamente ai disturbi psicotici: schizofrenie, disturbi depressivi o bipolari, profondi disturbi di personalità), le “sezioni per detenuti con infermità”, a sola gestione sanitaria (cosa vuole dire questa locuzione, dentro un carcere, bisognerebbe spiegarlo bene!), andrebbero ad ospitare osservandi (ex art 112 RE), minorati psichici (ex art. 111 RE), detenuti con sopravvenuta infermità (ex art. 148 cp) e internati provvisori (ex art. 206 cp). Siccome non potremmo immaginare di organizzare più di un paio di tali sezioni per ogni regione (attualmente talune regioni non ne hanno nemmeno una), queste sezioni si trasformerebbero subito in mega reparti che, assai più che a dei manicomi, assomiglierebbero a delle bolge, al punto da fare forse rimpiangere quegli “orrori indegni di un Paese appena civile” che erano gli OPG. Oltretutto, anche ammesso che si riesca a trovare i soldi per finanziare l’organizzazione adeguata di tali sezioni (e di soldi ce ne vorrebbero tanti per garantire il funzionamento di sezioni psichiatriche a sola gestione sanitaria dentro le carceri), non si comprende perché non destinare tali fondi all’ampliamento dei posti letto nelle REMS e nella diffusione di tali Residenze sul territorio, legandone il funzionamento, in maniera strettissima, a quello dei Servizi territoriali di Salute Mentale. Solo così si riuscirebbe a ottenere una effettiva integrazione dei progetti terapeutici per i rei folli, vincendo le evidenti resistenze/riluttanze dei Servizi.

Una ultima ma debita precisazione relativa all’art. 206 cp. A proposito della necessaria protezione delle REMS, “che vivono una stagione delicatissima di assestamento”, il Prof. Pelissero fa presente che “queste strutture sono assediate da lunghe liste d’attesa che principalmente sono dovute alla richiesta di applicazione di misure di sicurezza in via provvisoria”. Anche se stiamo parlando tra addetti ai lavori, vale la pena rammentare che le misure di sicurezza provvisorie costituiscono quasi sempre il preludio dell’applicazione definitiva delle misure di sicurezza detentive. L’art. 206 c.p. viene in genere adottato dal giudice, in attesa della condanna definitiva, dopo che vi è già stata l’indicazione specialistica (di un CTU o di psichiatri del carcere, magari dopo una Osservazione Psichiatrica; non è gratuito rammentare che gli psichiatri del carcere, dal 2008, sono psichiatri del SSR, di una istituzione pubblica, dunque) di un ricovero in una REMS. Si pretenderebbe, allora, di far rimanere in carcere persone che vanno invece ricoverate in ambito sanitario psichiatrico esterno. Con gli operatori di salute mentale penitenziari i quali, dopo avere indicato al giudice la necessità di tale ricovero in una REMS, dovrebbero accettare che il paziente subisca il protrarsi di una detenzione ordinaria. Con quale logica dovrebbero accettare questo incoerente e dannoso trattamento per i loro pazienti? Chiunque abbia un minimo di esperienza penitenziaria sa, inoltre, che i giudici delle esecuzione, a meno che non siano particolarmente illuminati e irrituali, in genere non riconoscono, ai fini del computo della durata della misura di sicurezza detentiva, la fungibilità del periodo trascorso in carcere (neanche con una misura di sicurezza decretata ma non eseguita). Il reo folle allora, restando in carcere in misura di sicurezza provvisoria, avrebbe non solo un evidente danno terapeutico, ma anche uno giuridico/trattamentale.

 

4) Lo schema di decreto legislativo e le riforme abolitive del sistema del doppio binario

Auspichiamo che il Prof. Pelissero abbia colto il senso del nostro articolo sul “reo folle”. Tuttavia sembra dimenticare tale senso. Proviamo allora a riassumerlo. Noi non abbiamo assolutamente detto che nello schema di decreto legislativo si aboliva surrettiziamente il doppio binario per il reo folle. Abbiamo detto che talune delle modifiche legislative proposte andavano nella direzione di una elisione (peraltro dichiarata apertamente dal Prof. Pelissero per quanto concerne ad esempio l’art. 89 c.p.) progressiva del doppio binario, collocandosi nel solco e nello spirito dell’ideologia che ha ispirato le proposte di legge sull’abolizione del doppio binario per il reo folle, da Vinci Grossi in giù. L’abbiamo detto all’inizio e lo ripetiamo: in questa materia -centrale per tutto il Diritto- resta indispensabile dichiarare apertamente, con onestà, quali siano gli obiettivi che si intende ottenere, gli scopi che ci muovono e i mezzi per realizzare gli obiettivi. Gli autori del presente articolo, nel lontano 1997, insieme ad Alessandro Margara, redassero una proposta di legge nella quale, fra le altre cose, veniva prospettata l’abolizione dai codici della figura della seminfermità mentale. Pensavamo, allora, che si trattasse di una figura rischiosa, in un momento nel quale c’era da creare una separazione netta, a livello terapeutico/trattamentale, tra sistema delle cure e sistema delle pene. Si trattò anche di cedere un po’, per raggiungere l’obiettivo di una proposta unitaria fra giuristi e psichiatri, al cogito dei giuristi: non datur tertium, sive medium, inter duo contradictoria. Oggi noi non cederemmo più a quella logica. Considerando la macroscopica prevalenza dei gravi disturbi mentali anche nelle carceri ordinarie, moltiplicheremmo le previsioni di stati “medi” molto graduati, che impongono una fertile commistione, a livello teorico e pratico, fra l’universo giuridico/penitenziario e l’universo delle cure. Occorre moltiplicare, anche da un punto di vista legislativo e regolamentare, le occasioni di incontro, di fecondo scambio, di collaborazione e di formazione comune. Occorre prevedere misure terapeutiche a trattamentali molteplici, reversibili e prontamente adottabili, da quelle a cura prevalente a quelle a detenzione prevalente. Solo in questo modo si potrà magari dare un senso pieno a quanto l’epidemiologia psichiatrica delle carceri già presenta in modo chiaro e ineludibile, vale a dire che non ha più molto senso, per il folle reo, parlare di un doppio binario, visto che ci troviamo adesso Inside a Mental Hospital called Jail[2]. Il che non ci esime davvero (in ogni caso non esime noi che siamo e restiamo psichiatri) dal dichiarare con fermezza che la follia esiste e che è infinito il divario fra ciò che è folle e ciò che non lo è. Si può addirittura sperare che il “doppio binario” si unifichi, ma la logica e la realtà sono diverse dalla speranza: solo asintoticamente l’unificazione sarà possibile.

È di queste ore la polemica sul giovane suicidatosi un anno fa a Regina Coeli, dove era ristretto benché in misura della REMS, proveniente anzi dalla REMS di cui era ospite. Gli stessi che polemizzano sostengono il varo delle norme qui in causa, che però faciliterebbero ulteriormente la presenza in carcere di soggetti fragili come l’uomo deceduto. Curioso che le molte aperture per il detenuto sano di mente contenute nella innovazione legislativa coprano agli occhi dei più questa stortura inaccettabile, come il belletto di Alcina, la strega vecchia e laida che si presenta come giovane e avvenente fanciulla. Occorre ritornare sulla norma per presentare qualcosa che sia di aiuto tanto ai portatori di sofferenza psichica che ai soggetti sani autori di reato, laddove dare pari opportunità, curare tutti allo stesso modo, non significa dare a tutti la stessa cura e, nel caso, la stessa pena.

 


[1] M. Iannucci e G. Brandi, Il reo folle e le modifiche dell’ordinamento penitenziario, in questa Rivista, fasc. 2/2018, p. 89 ss.

[2] È, questo, il titolo di una review pubblicata da Nicholas Kristof su The New York Times dell’8/02/2014, in questa pagina web.