ISSN 2039-1676


14 maggio 2018

Esecuzione della pena e infermità psichica sopravvenuta: il Tribunale di Sorveglianza di Messina imbocca la via dell’interpretazione conforme a Costituzione e applica la detenzione domiciliare

Trib. Sorv. Messina, 28 febbraio 2018, Pres. Mazzamuto, Est. Lino

Per il testo dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Messina, clicca qui.

 

Segnaliamo ai lettori, per l’interesse e la correlazione con l’ordinanza della Prima Sezione della Corte di Cassazione n. 13382/2018, già pubblicata sulla nostra Rivista, l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Messina, pubblicata sul sito internet del CONAMS (Coordinamento Nazionale Magistrati di Sorveglianza), con la quale, seguendo la via dell’interpretazione conforme a Costituzione, è stata disposta la detenzione domiciliare ex art. 47-ter, co. 1-ter ord. penit. in un caso di infermità psichica sopravvenuta durante l’esecuzione della pena detentiva.

Tale ipotesi è disciplinata dall’art. 148 c.p. che, con riferimento al condannato a pena detentiva superiore a tre anni, prevede che questa sia differita e che il condannato sia ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e di custodia. Dopo la chiusura di tali strutture, si è posto il problema della sorte da destinare ai condannati/detenuti affetti da patologie psichiatriche sopravvenute.

La soluzione del ricovero nelle REMS – peraltro a rischio di sovraffollamento – è stata criticata per la diversa funzione e tipologia di persone che quelle strutture sono destinate ad ospitare (in particolare, persone non imputabili al momento del fatto o semi-imputabili, socialmente pericolose), a tal punto che tanto la citata ordinanza della Cassazione, quanto l’ordinanza del Tribunale di Messina, ritengono che l’art. 148 c.p. debba ritenersi implicitamente abrogato nella parte in cui, appunto, richiama gli o.p.g. e le c.c.c., istituti ormai chiusi.

La soluzione del ricovero in carcere, nelle sezioni speciali per infermi e minorati (art. 65 ord. penit.) è parimenti problematica a fronte del numero ridotto delle sezioni che, effettivamente, risultano adeguante a far fronte alle esigenze di cura dei detenuti.

La soluzione del ricovero in strutture sanitarie, nella forma dell’esecuzione della pena a titolo di detenzione domiciliare è da tempo apparsa la più ragionevole e conforme ai principi costituzionali (in primis, la garanzia del diritto alla salute). È una soluzione che la legge consente oggi (art. 47-ter, co. 1-ter ord. penit.) per il diverso caso della grave infermità fisica sopravvenuta, ma non anche per quello della grave infermità psichica sopravvenuta (regolata, appunto, dall’art. 148 c.p.).

Accogliendo e sviluppando un indicazione del Tavolo X degli Stati Generali dell’Esecuzione penale, la Commissione scientifica costituita presso il Ministero della Giustizia per l’attuazione della delega legislativa prevista dalla riforma Orlando in materia di sanità penitenziaria, misure di sicurezza personali e pene accessorie, presieduta dal Prof. Marco Pelissero, ha proposto di abrogare l’art. 148 c.p. e di estendere l’applicabilità dell’art. 147 c.p. – e pertanto della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, co. 1-ter ord. penit. (che richiama l’art. 147 c.p.) – all’ipotesi dell’infermità psichica sopravvenuta al momento della o durante l’esecuzione della pena (la Commissione ha altresì proposto l’introduzione di un’ulteriore misura alternativa ad hoc, nella forma dell’affidamento in prova terapeutico, nonchè la completa sanitarizzazione delle sezioni speciali per infermi psichici in carcere). Lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, nel complesso della c.d. riforma penitenziaria Orlando, ha quindi recepito le proposte della Commissione Pelissero ma, come è noto, non è stato ad oggi ancora definitivamente approvato.

Il tentativo di anticipare la soluzione legislativa – o di sopperire agli effetti della mancata riforma, resa sempre più probabile dalle contingenze politiche legate alla fine della legislatura e all’emersione di una nuova maggioranza parlamentare – è stato avvertito dalla giurisprudenza come necessario, perché imposto dal rispetto dei principi costituzionali coinvolti (tutela della dignità umana, della salute e garanzia dell’umanità della pena).

Le soluzioni prospettate, dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 13382/2018, e dal Tribunale di Sorveglianza di Messina – con il provvedimento qui segnalato –, convergono nel risultato (applicazione della detenzione domiciliare nei casi previsti dall’art. 148 c.p.) ma si differenziano quanto alla via percorsa per raggiungerlo: la Cassazione ha sollevato una questione di legittimità costituzionale; il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha invece ritenuto possibile la strada dell’interpretazione conforme a Costituzione, che non sarebbe preclusa dalla lettera della legge, sul presupposto di un’estensione analogica dell’art. 47-ter, co. 1-ter ord. penit. ritenuta possibile.

La parola passa ora alla Corte costituzionale che, nel giudizio sull’ammissibilità della questione sollevata dalla Cassazione, verosimilmente valuterà se sia o meno percorrbile la diversa via imboccata dai giudici siciliani, ritenuta invece non percorribile dalla Cassazione alla luce della lettera della legge e della volontà del legislatore, che nel riformare gli o.p.g. non ha affrontato il problema, pur presente, ma purtroppo ancora oggi trascurato da una politica che ha altri pensieri (comprensibili, certo, ma non più importanti, sul piano dei valori costituzionali, delle condizioni di salute dei detenuti affetti da patologie psichiche).

(Gian Luigi Gatta)