ISSN 2039-1676


09 aprile 2018 |

Il nuovo principio della 'riserva di codice' e le modifiche al codice penale: scheda illustrativa

A proposito del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, in vigore dal 6 aprile 2018

Contributo pubblicato nel Fascicolo 4/2018

Il contributo della Dott.ssa Silvia Bernardi, qui pubblicato, si propone di illustrare ai nostri lettori le non poche modifiche al codice penale apportate dal d.lgs. n. 21/2018, in vigore dallo scorso 6 aprile, con il quale sono state travasate nel codice numerose e rilevanti disposizioni previste in leggi complementari. Per aiutare il lettore ad orientarsi nella nuova topografia penalistica, risultante dalla riforma in esame, pubblichiamo – sempre a cura della Dott.ssa Bernardi – un'utile tabella di corrispondenze tra le nuove disposizioni, inserite nel codice, e le corrispondenti disposizioni abrogate. Segnaliamo inoltre che, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 21/2018, i richiami alle disposizioni abrogate, ovunque previsti nell'ordinamento, si intendono oggi riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale.

Clicca qui per consultare la tabella.

 

1. Con il d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 22 marzo 2018, l’esecutivo uscente ha garantito l’attuazione di una delle deleghe contenute nella legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. “legge Orlando”), e in particolare di quella − prevista dall’art. 1, co. 85, lettera q) della suddetta legge – relativa all’introduzione del principio della “riserva di codice” nel nostro ordinamento penale.

Il decreto reca infatti "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'art. 1, co. 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103" ed è in vigore dal 6 aprile 2018. La nuova normativa incide significativamente sia sulla parte generale, sia sulla parte speciale del codice penale, contemporaneamente operando corpose abrogazioni all’interno della legislazione complementare.

Oggetto di riforma sono numerose figure di reato o circostanze che, dalle leggi speciali, vengono trasferite all’interno del codice penale: operazione che ha visto, tra l’altro, la creazione di un nuovo Capo I-bis all’interno del Titolo XII del Libro II del codice penale, intitolato ai “delitti contro la maternità”, e di una Sezione I-bis all’interno del Capo III del medesimo titolo, dedicata ai “delitti contro l’uguaglianza”. Oltre a ciò, il legislatore delegato ha al contempo provveduto a una risistemazione delle basi normative del controverso istituto della c.d. confisca “allargata”, che ora trova disciplina all’interno di una norma di parte generale del codice.

Può pertanto essere utile fornire un sintetico quadro d’insieme delle novità introdotte con tale ultima riforma, al fine di aiutare il lettore a muoversi nella nuova topografia del codice penale e a rintracciare eventuali modifiche rilevanti in punto di disciplina.

 

2. La “riserva di codice” e il nuovo art. 3-bis c.p.

Il nuovo criterio-guida per il legislatore penale voluto dal delegante è ora codificato nell’art. 3-bis del codice penale, introdotto dall’art. 1 d.lgs. 21/2018 e rubricato “Principio della riserva di codice”. Secondo tale norma, “nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”.

Tale scelta è animata, già nelle intenzioni del delegante, dall’esigenza di garantire “una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi (…) l’effettività della funzione rieducativa della pena”[1]. L’obiettivo, dunque, è una razionalizzazione complessiva della normativa penale, all’esito della quale il cittadino possa trovare le fattispecie idonee a configurare una sua responsabilità penale esclusivamente all’interno del codice penale o, in alternativa, all’interno di leggi “di settore” che disciplinino in maniera omogenea ed omnicomprensiva una certa materia (come i c.d. Testi Unici, quali ad esempio il d.P.R. 309/90 in materia di stupefacenti o il d.lgs. 286/98 in materia di immigrazione, che infatti non hanno subito alcun intervento ablativo).

Accanto a tali istanze di razionalizzazione, il legislatore delegato appare guidato anche dalla prospettiva di un “diritto penale minimo o essenziale”, auspicando – nella Relazione illustrativa che accompagna il decreto[2] − che la riforma possa innescare “un processo virtuoso che ponga freno alla proliferazione della legislazione penale, rimettendo al centro del sistema il codice penale e ponendo le basi per una futura riduzione dell’area dell’intervento punitivo, secondo un ragionevole rapporto tra rilievo del bene tutelato e sanzione penale”.

Appare nondimeno evidente, trattandosi pur sempre di un principio inserito in una norma di legge ordinaria, come esso non possa costituire un argine effettivo per un futuro legislatore che non voglia attenersi a tale precetto; la medesima preoccupazione è del resto condivisa anche dal legislatore delegato, che tuttavia all’interno della già citata Relazione illustrativa manifesta ottimismo nel ritenere che il nuovo art. 3-bis − non a caso inserito nella parte generale del codice penale − possa assurgere al rango di norma di indirizzo, in grado di ispirare ed efficacemente incidere sulla futura produzione normativa in materia penale.

 

3. Le fattispecie penali ricollocate nel codice.

Conformemente all’enunciato principio di “riserva di codice”, il decreto interviene altresì sulla parte speciale del sistema penale, provvedendo a spostare all’interno del codice penale numerose figure di reato già esistenti nell’ordinamento, con contestuale abrogazione (operata dall’art. 7 del decreto in parola) delle corrispondenti disposizioni finora contenute nella normativa complementare.

Tale operazione di “riordino” della materia penale non ha potuto comportare, secondo quanto si legge nella Relazione illustrativa[3], alcuna modifica sostanziale delle fattispecie criminose vigenti, dovendosi tradurre in una loro mera traslazione all’interno del codice penale (pena l’eccesso dalla delega legislativa).

Sarà comunque opportuno passare in rassegna le diverse novità introdotte nella parte speciale del codice per verificare se dette premesse siano state effettivamente rispettate.

 

3.1. Numerose sono le fattispecie legali, prima collocate nella legislazione complementare, che ora trovano una compiuta disciplina e uno specifico nomen iuris nel codice penale.

 

3.1.1. I cambiamenti più significativi interessano probabilmente il Titolo XII del Libro II del codice, relativo ai “Delitti contro la persona”.

Anzitutto, in materia di doping, il legislatore delegato introduce nel codice penale un nuovo art. 586-bis, volto a punire l’“utilizzo o somministrazione di farmaci o altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”.

Tale disposizione, se nei commi da 1 a 6 – con riferimento alle fattispecie di procacciamento o somministrazione di farmaci dopanti o sottoposizione a pratiche mediche non conformi − riproduce letteralmente la previgente disciplina prevista dall’art. 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), sembra recare alcune novità con riguardo alla fattispecie di commercio illegittimo di farmaci o sostanze dopanti, adesso punita dal comma 7 dell’art. 586-bis c.p. Infatti, non solo la nuova norma fa riferimento a un dolo specifico (il “fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”) non contemplato dal precedente art. 9, comma 7 della legge 376/2000, ma la stessa criminalizza espressamente anche la condotta di commercio di sostanze idonee a modificare i risultati dei controlli anti-doping, che vengono così assimilate alle sostanze dopanti. Nessun cenno viene invece fatto nella nuova disciplina alla fattispecie (forse considerata assorbita) una volta configurata dal comma 7-bis del richiamato art. 9, il quale puniva il farmacista che dispensasse simili farmaci e sostanze, in assenza di prescrizione, “per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell’autorizzazione all’immissione in commercio”.

Con riguardo a questa fattispecie, pertanto, la premessa inerente il “carattere neutrale” dell’operazione di razionalizzazione e trasferimento all’interno della disciplina codicistica non appare interamente rispettata.

Una significativa novità è poi introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. e) del decreto in commento, che inserisce nel titolo in questione un nuovo Capo I-bis, rubricato “Dei delitti contro la maternità”.

Al suo interno, i nuovi articoli 593-bis (“Interruzione colposa di gravidanza”) e 593-ter (“Interruzione di gravidanza non consensuale”) del codice penale riproducono letteralmente le disposizioni precedentemente contenute negli artt. 17 e 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194. Non sono invece interessate dalla riforma le rimanenti fattispecie penali contenute nella legge sull’aborto, e in particolare il delitto di interruzione volontaria della gravidanza di cui all’art. 19, che include tra i propri soggetti attivi la stessa donna della cui gravidanza si tratti[4]: secondo la prospettiva del legislatore delegato, infatti, tale ultima fattispecie presenta un disvalore del tutto eterogeneo rispetto a quelle che contemplano una specifica forma di offesa alla donna (che non presta consenso all’interruzione della gravidanza, e di cui vengono dunque lesi tanto l’integrità fisica, quanto il proprio progetto di maternità), oltre che al nascituro, e che dunque possono coerentemente inserirsi tra i reato offensivi “della maternità” in sé[5].

Di estremo rilievo è ancora l’inclusione all’interno del Capo III della nuova Sezione I-bis dedicata ai “delitti contro l’uguaglianza”. All’interno di essa, il nuovo art. 604-bis c.p. punisce ora, come già in precedenza l’art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966), le condotte di “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”.

La sezione si completa con l’art. 604-ter, il quale trasla nel codice penale la cd. aggravante della discriminazione razziale, di cui si tratterà meglio infra.

 

3.1.2. Con riferimento invece ai “delitti contro la personalità dello Stato”, all’art. 289-ter c.p. viene previsto il delitto di “sequestro di persona a scopo di coazione”, che punisce con la reclusione da 25 a 30 anni (salvo che il fatto sia, ai sensi del terzo comma, di “lieve entità”) chi “sequestra una persona  o  la  tiene  in  suo  potere  minacciando  di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata  al  fine di costringere un terzo, sia questi  uno  Stato,  una  organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto  o  ad astenersene”; anche tale fattispecie era già configurata nei medesimi termini − pur senza tale nomen iuris − dall’art. 3 della legge 26 novembre 1985, n. 218 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979), ora abrogato[6].

 

3.1.3. Tra i “delitti contro la famiglia”, di nuovo conio è l’art. 570-bis c.p., rubricato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, che riproduce letteralmente il testo della precedente disposizione di cui all’art. 12-sexies della legge “sul divorzio” 1 dicembre 1970, n. 898 (sebbene la nuova norma faccia in realtà riferimento alla mancata corresponsione di “ogni tipologia di assegno dovuto” in caso di scioglimento, cessazione o nullità del matrimonio, senza richiamare espressamente gli artt. 5 e 6 della legge sul divorzio). La medesima disposizione ingloba inoltre la disciplina prima configurata dall’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, sanzionando altresì la violazione degli obblighi di natura economica discendenti dai medesimi procedimenti.

 

3.1.4. Trova poi collocazione tra i “delitti contro l’ambiente” di cui al Titolo VI-bis del Libro II il delitto di “Attività organizzata per il traffico di rifiuti”, prima disciplinato dall’art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente) e ora, senza soluzione di continuità, dall’art. 452-quaterdecies c.p. Si tratta dell’unica fattispecie in materia di reati ambientali interessata dall’operazione di “razionalizzazione” del legislatore delegato, e questo perché − si legge nella Relazione illustrativa[7] – essa appare autonoma (sotto il profilo sostanziale e processuale) dalla disciplina amministrativa prevista dal d.lgs. 152/2006 in tema di rifiuti, risultando anzi affine ai più gravi delitti di criminalità organizzata (e non a caso, ai sensi dell’art. 51 c. 3-bis c.p.p., la competenza è attribuita alla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo).

 

3.1.5. Ancora: il delitto finora preveduto dall’art. 55 comma 5 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (c.d. legge antiriciclaggio) è adesso disciplinato, con uno specifico nomen iuris (“Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento”) dall’art. 493-ter c.p., tra i delitti “contro la fede pubblica”.

 

3.1.6. Viene invece ri-collocato sotto il nuovo art. 512-bis c.p., che chiude il titolo relativo ai “delitti contro l’economia pubblica”, il già vigente delitto di “trasferimento fraudolento di valori” di cui all’abrogato art. 12-quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306.

 

3.2. La riforma ha poi inciso su ulteriori disposizioni, già presenti all’interno del codice penale, che hanno visto il proprio campo d’applicazione ampliarsi per incorporazione di ulteriori fattispecie − costituenti titoli autonomi di reato o circostanze aggravanti − prima autonomamente disciplinate nella normativa complementare.

Così avviene per la norma incriminatrice di cui all’art. 388 c.p. (“Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”), che ora al secondo comma contempla anche l’ipotesi di elusione dell’ordine di protezione ex art. 342-ter c.c. (disposto dal giudice per far cessare comportamenti pregiudizievoli del coniuge o convivente) o di un provvedimento di eguale contenuto assunto nell’ambito di un procedimento di separazione personale o scioglimento del matrimonio: ipotesi in passato incriminata dall’art. 6 della legge 4 aprile 2001, n. 154 (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari), che peraltro già faceva rinvio alla pena di cui all’art. 388 c.p.

Oggetto di modifica sono anche gli articoli 601 (in materia di “tratta di persone”) e 601-bis (che punisce il “traffico di organi prelevati da persona vivente”) del codice penale.

Con riferimento alla prima disposizione, vengono aggiunti due ulteriori commi in sostituzione degli artt. 1152 e 1153 del codice della navigazione: sicché ora il terzo comma dell’art. 601 prevede un’aggravante per i comandanti o ufficiali delle navi nazionali o straniere che commettano il delitto in questione, mentre il quarto comma commina una pena (leggermente inferiore a quella di cui all’art. 601 comma 1, ossia dai tre ai dieci anni di reclusione) per i componenti dell’equipaggio della nave nazionale o straniera destinata alla tratta di esseri umani, ancorché nessun fatto di tratta o di commercio di schiavi si sia consumato nel caso concreto.

Per quanto riguarda invece il delitto di traffico d’organi ex vivo (recentemente introdotto nel codice penale con la legge 11 dicembre 2016, n. 236), la disciplina di cui all’art. 601-bis c.p. contempla ora, al terzo comma, anche la fattispecie di “mediazione nella donazione di organi da vivente finalizzata all’ottenimento di un vantaggio economico”, prima configurata dall’art. 22-bis della legge 1 aprile 1999, n. 91 (Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti)[8].

 

4. Le modifiche in materia di circostanze aggravanti e attenuanti.

Anche in tema di circostanze del reato la nuova topografia del codice penale riserva significative novità, tanto con riferimento alla parte generale, quanto alla parte speciale.

 

4.1. Per quanto riguarda la parte generale, si segnala anzitutto che il legislatore delegato ha deciso di trasporre in un nuovo art. 61-bis la ben nota “circostanza aggravante del reato transnazionale” finora accolta nell’art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), che prevede un aumento di pena da un terzo alla metà (trattasi di circostanza aggravante comune a effetto speciale) per tutti quei reati alla cui realizzazione abbia contribuito “un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato”.

 

4.2. All’art. 69-bis c.p., invece, sono disciplinati particolari “casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze” prima contemplati dall’art. 7 d.l. 31 dicembre 1991, n. 419 (Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive): si tratta di una speciale disciplina derogatoria, riferita ai gravi delitti di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), nn. da 1) a 6) c.p.p., per i casi in cui il reo abbia determinato a commettere il reato un soggetto di cui sia genitore esercente la responsabilità genitoriale, ovvero il fratello o la sorella, o ancora si sia avvalso del suo contributo, trovandosi nelle condizioni di cui agli artt. 111 e 112 comma 1 nn. 3 e 4 e comma 2 c.p.

 

4.3. In relazione alla parte speciale, tre nuove norme del codice penale includono ora una serie di circostanze di estrema rilevanza e frequente applicazione nella prassi giudiziaria.

Il già citato art. 604-ter, inserito nella nuova sezione relativa ai “delitti contro l’uguaglianza”, prevede un aumento di pena fino alla metà per quei reati commessi “per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità”. La disposizione ricalca quella di cui all’ora abrogato art. 3 d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, c.d. legge Mancino), prevedendo altresì al secondo comma una specifica deroga alla disciplina del bilanciamento delle circostanze.

All’interno dell’art. 270-bis.1 c.p. sono state invece trasferite le diverse circostanze in materia di delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico introdotte nell’ordinamento dalla c.d. legge Cossiga: nello specifico, mentre i primi due commi della nuova disposizione disciplinano la circostanza aggravante già prevista dall’art. 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), i commi terzo e quarto prevedono cospicue diminuzioni di pena per il soggetto che, dissociandosi, scelga di collaborare con le autorità procedenti (come già ai sensi dell’art. 4 del suddetto d.l. 625/1979); l’ultimo comma, infine, configura una peculiare causa di non punibilità per le ipotesi di recesso attivo accompagnate dall’offerta di elementi di prova determinanti per lo sviluppo delle indagini (riprendendo testualmente il precedente art. 5 del medesimo provvedimento).

Similmente, nell’art. 416-bis.1 c.p. il legislatore delegato ha raggruppato le varie “circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose” prima previste dalla legislazione speciale, e in particolare l’assai commentata circostanza aggravante “del metodo e della finalità mafiosi”, finora disciplinata dall’art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata), e, di converso, la circostanza attenuante volta a premiare il soggetto che spontaneamente si dissoci e collabori con la giustizia, già configurata dall’art. 8 del medesimo d.l.

 

5. Le nuove disposizioni in tema di confisca “allargata”.

Da ultimo, con la riforma sono radicalmente mutate le norme di riferimento in tema di confisca c.d. “allargata”, pur senza alcuna modifica delle stesse sotto il profilo contenutistico.

Contestualmente all’abrogazione quasi integrale dell’art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (di cui attualmente restano in vigore i soli commi 4-ter e 4-quater), il legislatore delegato ha infatti suddiviso la disciplina dell’istituto in diverse norme contenute nel codice penale, nel T.U. degli stupefacenti, nel T.U. in materia doganale, nel codice di procedura penale e nelle sue disposizioni di attuazione.

In particolare, la principale fonte normativa della confisca “allargata” è ora l’art. 240-bis c.p., inserito nella parte generale del codice tra le norme dedicate alle misure di sicurezza patrimoniali. In esso sono confluite, senza modifiche sostanziali, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2-ter del precedente art. 12-sexies, che individuano casi, presupposti e modalità per l’applicazione dell’istituto (possibile, si ricorda, anche nella forma della confisca per equivalente); il testo della norma non fa però più riferimento all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, né all’art. 295 comma 2 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43: infatti il legislatore delegato ha preferito inserire un rinvio all’art. 240-bis c.p. direttamente all’interno dei due Testi Unici, introducendo un nuovo art. 85-bis nel T.U. stupefacenti del 1990 e un nuovo comma 5-bis nell’art. 301 del T.U. in materia doganale del 1973.

La disciplina degli aspetti più propriamente esecutivi dell’istituto ha trovato invece una specifica collocazione all’interno delle disposizioni di attuazione del c.p.p., e in particolare nei nuovi commi da 1-quater a 1-sexies dell’art. 104-bis (ora rubricato “Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio”) e nel nuovo art. 183-quater (“Esecuzione della confisca in casi particolari”).

Infine, un nuovo articolo 578-bis ha visto la luce all’interno del codice di procedura penale con riferimento alla “Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione” (ricalcando, pur con una diversa formulazione, la disciplina già predisposta dal precedente comma 4-septies dell’art. 12-sexies).

 

***

6. La breve analisi ora svolta sembra mettere efficacemente in luce come i profili di novità della riforma in esame siano quasi esclusivamente attinenti alla ricollocazione topografica di fattispecie e istituti già presenti nell’ordinamento penale, che rimangono invariati sotto il profilo contenutistico.

Con l’eccezione − per i motivi già visti supra − della nuova fattispecie ex art. 586-bis c.p. in materia di doping, e al netto delle modifiche formali necessarie per garantire il coordinamento della nuova disciplina, l’intera operazione di razionalizzazione svolta dal d.lgs. 21/2018 si è infatti tradotta in una mera traslazione “codice-centrica”, senza variazioni rilevanti dal punto di vista sostanziale.

Sono peraltro vasti i settori della normativa complementare non interessati da interventi di ricollocazione: dal settore della circolazione stradale, a quello degli infortuni sul lavoro, a quello del gioco e delle scommesse, della prostituzione o, ancora, delle armi.

È lo stesso legislatore delegato a giustificare le proprie scelte di astensione, nella citata Relazione illustrativa[9], adducendo la completezza e organicità di tali rami della legislazione di settore, all’interno dei quali la disciplina penalistica e quella amministrativistica risultano strettamente connesse (e, pertanto, difficilmente scindibili).

 

7. Nessun problema sembra dunque porsi (sempre con l’eccezione della nuova disciplina in materia di doping) sotto il profilo della successione di leggi penali nel tempo: l’abrogazione di fattispecie incriminatrici che sia contestuale all’introduzione di nuove norme penali di identico contenuto non può infatti che rappresentare una forma di abrogatio sine abolitione[10], in virtù della quale le classi di fatti in precedenza riconducibili alle disposizioni abrogate continuano a rivestire rilevanza penale, senza soluzione di continuità.

 

 


[1] Questa finalità è chiaramente espressa nel testo della delega legislativa ex art. 1, comma 85, lett. q) l. 23 giugno 2017, n. 103, che prevede l’“attuazione, sia pure tendenziale, del principio della  riserva di codice nella materia penale, al fine di  una  migliore  conoscenza dei precetti  e  delle  sanzioni  e  quindi  dell'effettività  della funzione rieducativa della pena, presupposto  indispensabile  perché l'intero  ordinamento  penitenziario  sia  pienamente   conforme   ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel  codice  penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni  di  legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni  di  rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona  umana,  e  tra questi il principio di  uguaglianza,  di  non  discriminazione  e  di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento  a  fini  di  profitto della  persona  medesima,  e  i  beni  della  salute,  individuale  e collettiva, della sicurezza pubblica e  dell'ordine  pubblico,  della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità  del  territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato”.

[2] Alla Relazione illustrativa al decreto, pubblicata sul sito del Ministero della Giustizia, è possibile accedere al link già indicato con la segnalazione effettuata su questa Rivista, Principio della riserva di codice: in G.U. il decreto attuativo, in Dir. pen. cont., 26 marzo 2018.

[3] Secondo il legislatore delegato, infatti, detta operazione di razionalizzazione doveva avvenire “ferme restando le scelte incriminatrici già operate dal Legislatore”, ossia astenendosi da qualsiasi modifica del contenuto e dell’ambito applicativo delle fattispecie penali già vigenti, con conseguente continuità normativa tra le disposizioni extra e quelle intra codicem.

[4] Il legislatore delegato ha peraltro omesso di correggere il richiamo contenuto nell’art. 20 della legge 194/1978 al previgente art. 18, prevedendo un’aggravante nel caso in cui il fatto sia stato commesso da un soggetto obiettore di coscienza.

[5] Cfr. p. 5 della Relazione illustrativa al decreto.

[6] Ai sensi dell’art. 7, c. 1, lett. g) d.lgs. 21/2018 viene contestualmente abrogato anche l’art. 4 l. 718/1985, il quale prevedeva che “Salvo quanto disposto negli articoli da 6 a 11 del codice penale, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia: a) il cittadino che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3; b) lo straniero che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3 al fine di costringere un organo dello Stato a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene; c) lo straniero che commette all'estero il reato previsto dall'articolo 3, quando si trovi sul territorio dello Stato e non ne sia disposta la estradizione”.

[7] Cfr. p. 8 della Relazione illustrativa al decreto.

[8] Quest’ultima disposizione resta peraltro tuttora in vigore con riferimento all’ultimo comma, che prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di accesso non autorizzato a sistemi che rendano possibile l’identificazione dei donatori o dei riceventi.

[9] Cfr. p. 3 della Relazione illustrativa al decreto.

[10] Per la definizione di questo concetto si può rimandare a G. Marinucci – E. Dolcini, Manuale di diritto penale, Parte generale, VI ed., Milano, 2017, p. 125.