ISSN 2039-1676


25 maggio 2018 |

Il metodo mafioso nello spazio transfrontaliero

Il problema dei rapporti tra l'aggravante di cui all'art. 7 d.l.152/1991 e quella della transnazionalità (art. 4 L. 146/2006)

Contributo pubblicato nella Rivista Trimestrale 1/2018

Abstract. Quando il legislatore del 2006 ha introdotto la categoria di "reato transnazionale", ha chiaramente voluto considerare – addebitando precipue conseguenze – i riflessi che una condotta delittuosa può riverberare su più Stati. Si tratta però, a ben vedere, di spazi del diritto (e, ancor prima, sociali) in cui non sempre il reato riesce a conservare gli stessi connotati della condotta: è il caso del reato aggravato dal metodo mafioso ex art. 7 d.l. 152/1991, il quale accedendo al fatto può, talvolta, modificarne l'essenza fenomenica. È da questo nodo problematico – che lega assieme rilievi criminologici e implicazioni giuridiche – che occorre muovere per chiedersi se, alla luce dei principi che governano l'esegesi in materia penale, in questi casi possa ancora parlarsi di reato transnazionale, e dunque possano utilizzarsi gli strumenti di contrasto forniti dalla L. 146/2006.

 

SOMMARIO: 1. Metodo mafioso e natura del reato – 2. La doppia faccia del reato transnazionale e il problema del metodo – 3. I reati in materia di contrabbando di tabacchi quale banco di prova – 4. Transnazionalità e metodo al cospetto del dato positivo – 5. Un (possibile) ritaglio dell’ambito di applicazione della L. 146/2006 – 6. Conclusioni: il focus sull’offensività nella questione interpretativa.