ISSN 2039-1676


08 gennaio 2019

Legge spazza-corrotti e riforma della prescrizione del reato: il parere del CSM

Per il testo del parere, clicca qui.

 

Segnaliamo ai lettori che sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura può leggersi il parere, deliberato il 19 dicembre 2018, sul disegno di legge c.d. spazza-corrotti (n. 1189-B) e sulla riforma della prescrizione del reato, ivi inserita.

Riportiamo di seguito testualmente, per comodità del lettore, una sintesi dei contenuti del parere stesso, come pubblicata sul sito del CSM (clicca qui). Segnaliamo peraltro che il parere è stato deliberato in un momento successivo all'approvazione definitiva della legge - ad oggi non ancora promulgata - e che pertanto il Parlamento non ha potuto tenere conto delle osservazioni in esso contenute.

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"Il parere del 19 dicembre 2018 procede ad una dettagliata analisi delle linee generali dell’intervento del legislatore, finalizzato all’introduzione di più efficaci strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, per poi soffermarsi sugli aspetti più salienti.

Con riferimento alle modifiche all’istituto della prescrizione, il parere rileva che la causa di sospensione “definitiva” dopo la pronuncia di primo grado non opera differenze rispetto alla tipologia di sentenza emessa e non presuppone la ripresa del corso della prescrizione stessa. Inoltre, viene evidenziato come le modifiche normative non appaiono risolutive del problema legato al fatto che la maggiore incidenza del decorso dei termini di prescrizione si registri nella fase delle indagini preliminari. La delibera aggiunge poi che per un verso non vengono introdotte previsioni acceleratorie del processo penale e, per altro verso, nel momento in cui si “blocca” la prescrizione, si incide su uno dei maggiori fattori di accelerazione dei gradi di giudizio successivi al primo, essendo il rischio prescrizione uno dei criteri di priorità, con conseguenze negative anche in termini di risposta alla domanda di giustizia delle vittime del reato, di garanzia del diritto di difesa e della ragionevole durata del processo (di cui all’art. 111 Cost.) per l’imputato, di incremento del c.d. “rischio legge Pinto” (con ripercussioni anche economicamente rilevanti per lo Stato), di sovraccarico delle Corti di Appello per l’incremento dei processi ivi pendenti.

In proposito, il parere indica quali possibili aree di intervento – che dovrebbero accompagnare le disposizioni contenute nel ddl - la fase delle indagini preliminari (sulla quale maggiormente incide la prescrizione) e quella del dibattimento di primo grado, attraverso soluzioni idonee a ridurre l’eccessiva durata dei procedimenti e ad incrementare le risorse a disposizione.

 

Quanto al settore dei reati contro la pubblica amministrazione, la delibera esprime una valutazione positiva delle riforme proposte, che contribuiscono a migliorare la risposta dell’ordinamento attraverso strumenti che da un lato siano di ausilio alle indagini (quali i c.d. infiltrati, misure premiali per chi collabora alle indagini) e dall’altro fungano da fattore deterrente (l’aggravamento del trattamento sanzionatorio).

Quanto alle pene accessorie, il parere evidenzia come sarebbe opportuno uniformare il catalogo dei reati cui si applica la nuova disciplina, includendovi altre previsioni, così da garantire un identico trattamento per fatti di analoga gravità e incentivare la collaborazione. Inoltre, quanto all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e al divieto di contrarre in perpetuo con la PA, si rileva come sarebbe opportuno armonizzare i limiti di pena previsti con il principio costituzionale di proporzionalità della pena.

Con riferimento agli effetti della riabilitazione e dell’affidamento in prova sulle pene accessorie, la delibera pone in luce il fatto che sarebbe opportuno rimodulare le disposizioni al fine di renderle maggiormente compatibili con la funzione rieducativa della pena e l’individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

Quanto alla sospensione condizionale della pena, la delibera richiama la mancanza di criteri attorno ai quali ancorare la discrezionalità del giudice rispetto alla sua applicazione o meno alle pene accessorie.

Per le modifiche alla disciplina del patteggiamento, invece, si rileva che il regime previsto per le pene accessorie può diventare un disincentivo in caso di applicazione di pena inferiore a due anni e invece un vantaggio per l’imputato per condanne a pena più elevata.

Con riferimento all’esecuzione della pena, si evidenzia l’aporia derivante dall’inclusione di alcuni reati contro la PA nel novero di quelli ostativi ex art. 4 bis ord.pen., fattispecie la cui ratio è direttamente collegata al particolare allarme sociale dei reati (tendenzialmente riferibili a fatti di criminalità organizzata).

Quanto all’ampliamento delle condotte per le quali è possibile far ricorso alle operazioni sotto copertura, il parere sottolinea la necessità di tenere ferma, nella prassi applicativa, la distinzione con la non ammissibile figura dell’agente provocatore.

Infine, il parere si sofferma sulle modifiche al reato di millantato credito (che viene abrogato) e al reato di traffico di influenze illecite (art. 346 bis) e rileva come nel complessivo impianto della riforma non sia stata presa in considerazione l’eventualità di estendere all’arbitrato la fattispecie di corruzione in atti giudiziari".