ISSN 2039-1676


11 luglio 2019

Le motivazioni delle Sezioni unite sulla rilevanza penale della commercializzazione dei derivati della "cannabis light"

Cass., Sez. un., 30 maggio 2019 (dep. 10 luglio 2019), n. 30475, Pres. Carcano, Est. Montagni, ric. Castignani

 

Segnaliamo ai lettori – in attesa di ospitare schede illustrative e contributi di commento – che ieri, 10 luglio, è stata depositata la motivazione della decisione assunta dalle Sezioni unite il 30 maggio 2019, di cui la nostra Rivista aveva dato notizia pubblicando la relativa informazione provvisoria.

Le Sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l'attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell'art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, e che elenca tassativamente i derivati della predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività».

 

La nostra Rivista ha già pubblicato l’ordinanza di rimessione (Sez. IV, ord. 8 febbraio 2019 – 27 febbraio 2019, n. 8654) con una nota di M.C. Ubiali.

 

Per leggere il testo della sentenza delle Sezioni unite, clicca in alto su "visualizza allegato".

(F.L.)