ISSN 2039-1676


22 marzo 2019 |

Sulla liceità della "cannabis light": osservazioni in attesa di una pronuncia a Sezioni unite

Nota a Cass., Sez. VI, 29 novembre 2018 (dep. 31 gennaio 2019), n. 4920, Pres. Fidelbo, Rel. Costanzo, ric. Castignani

Contributo pubblicato nel Fascicolo 3/2019

Il contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto.

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Abstract. La Sesta sezione della Corte di cassazione ha affermato che dalla liceità della coltivazione della cannabis sativa L., alla stregua della legge 2 dicembre 2016, n. 242, discende, quale corollario logico-giuridico, la liceità della commercializzazione al dettaglio dei relativi prodotti contenenti un principio attivo THC inferiore allo 0.6 %, che pertanto non possono più essere considerati sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al pari di altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto d.P.R. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto insussistente il requisito del “fumus” del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, in relazione alla commercializzazione di infiorescenze di cannabis sativa contenenti THC con un valore medio inferiore allo 0,6%).

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La legge n. 242/2016 e la liceità delle coltivazioni di “cannabis light”. – 3. Le argomentazioni della Corte. Agere licere e tassatività delle norme. – 4. Rilievi critici. – 5. Normativa sugli stupefacenti e prospettive di coesistenza. – 6. Verso le Sezioni Unite: le alternative possibili. – 7. Conclusioni.