ISSN 2039-1676


7 giugno 2011 |

Cass., Sez. I, 28.4. 2011 (dep. 1.6.2011), n. 22105, Pres. Di Tomassi, Rel. Caprioglio, ric. P.m. in proc. Tourghi (non è più prevista dalla legge come reato l'inottemperanza ‘reiterata' all'ordine di allontanamento)

Anche la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 14, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286 del 1998 deve essere disapplicata dal giudice nazionale perché in contrasto con la direttiva 2008/115/CE

Come si ricorderà la Corte di cassazione, con molta tempestività, aveva dato notizia, nel giorno stesso delle relative decisioni, dei primi provvedimenti assunti in seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea,  in data 28 aprile 2011, nel proc. C-61/11 (cd. sentenza El Dridi). L’informazione provvisoria diffusa dalla Cassazione era stata pubblicata anche dalla nostra Rivista.
 
Ebbene, si è avuta oggi notizia di come una delle tre decisioni in discorso sia stata depositata il 1° giugno scorso.
 
La Corte ha confermato ed argomentato l’assunto che, per l’efficacia diretta esercitata nell’ordinamento nazionale dalle pertinenti disposizioni della direttiva 2008/115/CE,deve essere disapplicata la norma incriminatrice di cui al comma 5-ter dell’art. 14 del T.u. in materia di immigrazione.
Ma non basta. Secondo i giudici di legittimità, la denunciata incompatibilità si estende a fortiori al comma 5-quater dello stesso art. 14, che sanziona com’è noto, a far tempo dal 2009, l’inottemperanza «reiterata», e cioè la disobbedienza dello straniero rispetto ad un ordine questorile di allontanamento emesso dopo che è stata constatata la precedente violazione di un ordine analogo.
In effetti la previsione sanziona una «perdurante mancanza di “cooperazione” all’allontanamento volontario». Il carattere seriale degli interventi punitivi aggrava la lesione dei criteri di proporzionalità e di adeguatezza della reazione punitiva rispetto allo scopo di esecuzione del provvedimento espulsivo. Vale dunque, anche per la norma in discorso, l’incompatibilità rilevata dalla Corte di giustizia.
 
La Cassazione ritiene che la sentenza deliberata a Lussemburgo, nella sua funzione «autoritativa» circa l’interpretazione delle norme dell’Unione, esplichi una «portata abolitrice della norma incriminatrice».
Dunque «il fatto non è più preveduto dalla legge come reato». Si richiama in tono adesivo il passaggio di una precedente decisione, secondo cui la pronuncia della Corte di giustizia che accerti l’incompatibilità «comunitaria» di una norma incriminatrice «si incorpora nella norma stessa e ne integra il precetto con efficacia immediata (…) così producendo “una sorta di abolitio criminis” che impone, in forza di interpretazione costituzionalmente necessitata, di estendere a siffatte situazioni di sopravvenuta inapplicabilità della norma incriminatrice nazionale la previsione dell’art. 673 cod. proc. pen.».
 
Il riferimento alla necessità della revoca per abolizione del reato della sentenza passata in giudicato giustifica, sul piano logico prima ancora che sistematico e letterale, un ulteriore profilo della decisione qui segnalata.
L’esistenza di una causa di inammissibilità della impugnazione non implica che il ricorso debba essere rigettato. Sarebbe assurda, infatti, una decisione il cui effetto consisterebbe nel rendere «definitiva» una sentenza di condanna destinata, immediatamente dopo, ad essere revocata.
Ecco perché, nella specie, la Corte ha adottato, sebbene l’imputato avesse rinunciato al ricorso, un dispositivo di annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con espresso utilizzo della formula «fatto non previsto dalla legge come reato».
 
Il file qui allegato è posto a disposizione del pubblico dal Servizio novità della Corte suprema di cassazione.