ISSN 2039-1676


05 luglio 2011

Sui profili di diritto intertemporale del riformato art. 14, co. 5 ter t.u. immigrazione: una prima pronuncia di assoluzione

Trib.Torino, 29.6.2011, Giud. Pironti (la disposizione riformata non è applicabile ai fatti compiuti prima della sua introduzione)

STRANIERI – NUOVO DELITTO DI INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE DI ALLONTANAMENTO – PROFILI DI DIRITTO INTERTEMPORALE

La nuova formulazione dell’art. 14 co. 5 ter d.lgs. n. 286/1998, introdotta con il d.l. 89/2011, benché più favorevole rispetto alla precedente, in quanto in luogo della pena detentiva anteriormente prevista è ora comminata la sola pena della multa, non è tuttavia applicabile alle condotte iniziate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, dal momento che tra le due norme sussiste una relazione di “discontinuità sostanziale del tipo di illecito”, e comunque, anche non volendo far rientrare l’ipotesi in esame all’interno di tale categoria, le modifiche alla disciplina amministrativa di esecuzione dei provvedimenti espulsivi, introdotte dal medesimo decreto-legge, rendono arduo affermare che l’attuale formulazione dell’art. 14 co. 5 ter sia in rapporto di continuità  normativa con la precedente, sicché essa deve essere considerata, a tutti gli effetti, una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore: per tali ragioni, dal momento che la “vecchia” formulazione dell’art. 14 co. 5 ter è stata dichiarata dalla Corte di giustizia UE incompatibile con le disposizioni della direttiva 2008/115/CE, anche dopo l’entrata in vigore del d.l. 89/2011 l’imputato per tale delitto deve essere assolto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. (Massima a cura di Luca Masera).

 

 Riferimenti normativi:

D.L.vo n. 286/1998 art. 14 co. 5 ter

 

Direttiva 2008/115/CE