ISSN 2039-1676


20 luglio 2011

Secondo il Tribunale di Torino, il riformato art. 14 co. 5 ter t.u. imm. non è applicabile ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.l. 89/2011

Trib. Torino, 27.6.2011, Giud. Natale

 

STRANIERI – NUOVO DELITTO DI INOTTEMPERANZA ALL’ORDINE DI ALLONTANAMENTO – PROFILI DI DIRITTO INTERTEMPORALE

La nuova formulazione dell’art. 14 co. 5 ter d.lgs. n. 286/1998, introdotta con il d.l. 89/2011, non è applicabile alle condotte iniziate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge, dal momento che tra le due versioni della norma sussiste una relazione di “discontinuità del tipo di illecito”, e si è dunque verificata un'abolitio criminis con nuova incriminazione; tale conclusione è supportata dalla constatazione che, qualora si decidesse al contrario di continuare a punire fatti la cui irrilevanza penale è stata stabilita dalla Corte di giustizia UE nella sentenza El Dridi, si violerebbero i principi di effetto utile del diritto comunitario, di doveroso rispetto delle sentenze della Corte di Giustizia e del principio di irretroattività del trattamento (penale) più favorevole e del principio di uguaglianza delle persone davanti alla legge. (Massima a cura di Luca Masera).

 

 Riferimenti normativi:

D.L.vo n. 286/1998 art. 14 co. 5 ter

 

Direttiva 2008/115/CE